Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20298 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20298 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 28/12/1992 in BRASILE
avverso l ‘ordinanza in data 30/01/2025 della CORTE DI APPELLO DI LECCE, SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 30/01/2025, con cui la Corte di appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato l’inammissibilità per tardività dell’appello proposto avverso la sentenza in data 09/07/2024 del Tribunale di Taranto.
Deduce:
1.1. Inosservanza di norma processuale, in relazione agli artt. 172, comma 4 e 585 cod. proc. pen..
Il ricorrente premette che l a Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello sul presupposto che esso andava proposto entro il 21 novembre 2024, mentre era stato presentato il 22 novembre 2024.
Sostiene, dunque, che la decisione dei giudici è errata, perché l ‘ appello era tempestivo, in quanto, in applicazione dell’art. 172, comma 4, cod. proc. pen. e dell’art.
585 cod. proc. pen., il termine per la sua presentazione scadeva il 22 novembre 2024 e non il 21 novembre 2024, per come ritenuto dai giudici.
A sostegno dell’assunto richiama la giurisprudenza di legittimità , che ha più volte spiegato che il termine per impugnare comincia a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del termine per il deposito della sentenza.
Ciò premesso, il ricorrente fa inesatta applicazione di un principio di diritto correttamente richiamato, a mente del quale «in tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività della proposizione dell’impugnazione nel caso di imputato presente al dibattimento e di sentenza con riserva di deposito della motivazione, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all’art. 172, comma 4, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 30723 del 21/06/2021, S., Rv. 281683 -01).
2.1. Dall ‘esame degli att i, consentito in ragione della natura processuale dell ‘eccezione, emerge che l a sentenza di primo grado è stata pronunciata il 09/07/2024, con termine di novanta giorni per il deposito della motivazione.
La motivazione è stata tempestivamente depositata il 04/10/2024, a fronte del termine di novanta giorni che andava a scadere il 07/10/2024.
A fronte di tale situazione processuale, l’appello andava presentato entro 45 giorni, a decorrere dalla scadenza del termine indicato per il deposito della motivazione, per come stabilito dall’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e dall’art . 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen..
Trattandosi di termini che si computano in giorni, trova applicazione l’art. 172, comma 4, cod. proc. pen., che così dispone: «Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l’ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l’ultima ora o l’ultimo giorno».
Nel computo dei giorni indicati a giorni, dunque, non si tiene conto del giorno in cui il termine inizia a decorrere, ma si tiene conto del giorno successivo.
L ‘art. 585, comma 2, lett. c), dal suo canto, dispone che il termine per presentare l’impugnazione decorre dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza.
Tale ultimo termine, come visto, andava a scadere il 7 ottobre 2024 che, perciò, viene così individuato quale momento iniziale della decorrenza del termine d ‘ impugnazione che, in quanto tale, in applicazione dell ‘ art. 172, comma 4, cod. proc. pen., non va conteggiato.
Vanno conteggiati, invece, tutti i giorni successivi al 7 ottobre, ivi compreso l’8 ottobre 2024.
Tanto chiarito, i 45 giorni utili per la presentazione dell’impugnazione vanno a scadere il 21 novembre 2024 (giovedì), per come correttamente rilevato dalla corte di
appello, con la conseguente tardività dell’appello presentato il 22 novembre 2024 (venerdì).
Da qui l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/05/2025