Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17327 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17327 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
L’ordinanza impugnata è stata pronunziata dalla Corte di appello di Perugia 1’8 settembre 2023 ed ha sancito l’inammissibUità per tardività dell’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME, condannata dal Tribunale di Perugia per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625 cod. peri.
Ricorre contro detta ordinanza l’imputata a mezzo del difensore AVV_NOTAIO lamentando l’erroneità della decisione.
La ricorrente, con ampie riflessioni, contesta il calcolo del termine ad impugnare effettuato dalla Corte di appello, sottolineando come:
-la scadenza del termine di deposito della sentenza in giorno festivo (24 luglio 2022) comportasse la sua proroga al primo giorno successivo non festivo (25 luglio 2022);
la decorrenza del termine per impugnare, di conseguenza, dovesse slittare al primo giorno successivo a quello risultante dalla proroga di cui sopra (quindi al 26 luglio 2022);
-poiché il termine per impugnare così calcolato scadeva anch’esso in giorno festivo, tale scadenza dovesse essere del pari prorogata al primo giorno successivo non festivo, il che rendeva l’appello presentato il 10 ottobre 2022 tempestivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La verifica degli atti processuali, possibile in ragione della natura processuale della doglianza, ha consentito di accertare quanto segue.
2.1. La sentenza di primo grado è stata deliberata in data 24 giugno 2022, con assegnazione del termine di deposito di trenta giorni (l’indicazione della data esatta si evince dal verbale di udienza, oltre che dall’intestazione della sentenza, mentre la data del 22 giugno 2002, indicata in calce alla sentenza-documento, è frutto di un mero errore materiale).
Tale termine (rispettato dal Giudice) scadeva domenica 24 luglio 2022, sicché, ai sensi dell’art 172, comma 3, cod. proc. pen., esso andava prorogato al 25 luglio 2022, primo giorno successivo non l’estivo.
Il termine per impugnare iniziava a decorrere, quindi, dal 26 luglio 2022, come sancito da Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251495, secondo cui «Nelle ipotesi in cui è previsto, come nell’art. 585, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., che il termine assegnato per il compimento di un’attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo – in cui il precedente termine venga a cadere – al primo giorno successivo non festivo, determina altresì lo spostamento della decorrenza del termine successivo con esso coincidente». Dove la “coincidenza” suddetta è stata persuasivamente interpretata, dalla giurisprudenza successiva e prevalente, come contiguità, a diradare qualsiasi dubbio che la sentenza COGNOME intendesse sostenere la tesi – di portata AVV_NOTAIO e non relativa solo all’ipotesi dello slittamento del termine per impugnare ex art. 172, comma 3, cod. proc. pen. – di una sovrapposizione tra il giorno ultimo per il deposito della sentenza e il primo della decorrenza del termine per impugnare.
In particolare, volendo circoscrivere l’esame ai precedenti più recenti, Sez. 6, n. 23608 del 27/04/2022, COGNOME NOME NOME, Rv. 283273 e Sez. 5, n. 30723 del 21/06/2021, S, Rv. 281683 hanno esaminato sia la portata letterale dell’art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. ben., sia il passaggio di Sezioni Unite COGNOME che aveva generato dubbi interpretativi circa la possibile sovrapposizione tra il primo giorno di decorrenza del termine! per impugnare e l’ultimo utile per il deposito della sentenza.
Quanto al primo aspetto, la pronunzia della sesta sezione ha osservato che la ratio della disposizione processuale è quella di fornire certezza alle parti circa la decorrenza del termine per impugnare e che nulla autorizza a ritenere che il sistema delle impugnazioni deroghi alla regola AVV_NOTAIO di cui all’art. 172, comma 4, codice di rito, per cui il giorno dal quale decorre un termine non si calcola nel suo computo. Ad analoghe conclusioni è giunta la quinta sezione, che ha corroborato la propria tesi osservando come la disciplina del termine per impugnare rientri nella previsione AVV_NOTAIO di cui all’art. 172, comma 4, cod. proc. pen. e come le eccezioni alla suddetta regola AVV_NOTAIO – si pensi alla disciplina dettata per la decorrenza del termine iniziale della misura cautelare ai sensi degli artt. 297 e 303 cod. proc. pen. — siano giustificate dalla particolare disciplina cui attengono.
In ordine al passaggio motivazionale di Sezioni Unite COGNOME in cui si legge di una “coincidenza” tra il giorno ultimo utile per il deposito della sentenza e il primo a disposizione della parte per impugnarla, entrambe le pronunzie sopra citate ne hanno minimizzato la portata, sia osservando che si è trattato di un obiter rispetto alla questione controversa – che era quella della decorrenza del termine iniziale per impugnare nel caso di proroga del termine di deposito della sentenza al primo giorno successivo non festivo – sia sostenendo che il concetto di “coincidenza” deve essere assimilato a quello di “contiguità”; tale conclusione è stata avvalorata (sulla scia di Sez. 3, n. 36644 del 15/07/2019, A., Rv. 277721) con la verifica del calcolo in concreto effettuato nella sentenza delle Sezioni Unite, che aveva concluso per la tempestività del ricorso di COGNOME allora sub iudice evidentemente calcolando i quarantacinque giorni per impugnare a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di deposito (nel caso di specie cadente il martedì dopo Pasqua, primo giorno successivo non festivo a quello di scadenza originaria, il lunedì di Pasqua).
Ebbene, il Collegio ritiene preferibile l’esegesi maggioritaria, rispetto a quella minoritaria (cfr. Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019, Evangelisti, Rv. 278192), che enfatizza l’utilizzo, da parte delle Sezioni Unite, del termine “coincidenza”, la cui valenza semantica quale “sovrapposizione” è tuttavia smentita, come appena osservato, proprio dalla decisione circa la tempestività del ricorso allora sub
iudice assunta dalle Sezioni Unite. Confortano detta conclusione sia l’interpretazione letterale della norma dell’art. 585, comma 2, lett. c), cod. pen., laddove l’aver previsto che la “decorrenza” del termine per impugnare vada computata «dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal Giudice per il deposito della sentenza» non significa che si sia codificata una sovrapposizione, ben potendo la disposizione essere interpretata come “contiguità”; sia la lettura della disposizione anzidetta in combinato disposto quella, più volte richiamata, dell’art. 172, comma 4, cod. proc. pen. circa la computabilità del giorno iniziale nel calcolo di un termine; sia la stessa logica sistema delle impugnazioni e dei relativi diritti delle parti, ossia quelli non s avere certezza circa la scadenza del termine utile per il Giudice per deposit (in assenza del dovere di notifica del deposito di una sentenza depositata n termine, anche se prorogato ex art. 172, comma 3, codice di rito), ma anche e soprattutto di fruire dell’intero termine che la legge riserva loro, termine ch caso di sovrapposizione, subirebbe un’ingiusl:ificata riduzione.
Calati i principi suddetti nell’odierna regiudicanda, deve ritenersi l’appello fosse tempestivo perché:
il termine per la proposizione dell’appello – calcolato dal 26 luglio 2022 scadeva il 9 ottobre 2022.
per una singolare coincidenza, anc:he il 9 ottobre 2022 era festiv (domenica), sicché il termine di presentazione dell’appello ha subito a sua vol uno slittamento a norma dell’art. 172, comma 3, cod. proc. pen.;
il termine per proporre appello scadeva, quindi, il 10 ottobre 2022, che proprio il giorno in cui è stata presentata l’impugnazione ritenuta tardiva.
Tanto premesso, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e gli att vanno trasmessi alla Corte di appello di Perugia per il giudizio.
P.Q.N11.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per il giudizio.
Così deciso il 26/03/2024.