Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40722 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40722 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a ROGHUDI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a ROGHUDI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto Proc. gen. NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo del comune difensore di fiducia, con unico atto, ricorrono avverso l’ordinanza con cui la Corte d’Appello di Reggio Calabria in data 25.6.2024 ha dichiarato inammissibile perché tardivo l’appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 2/3/2020 con la quale gli stessi erano stati condannati in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. commesso in Melito Porto Salvo in epoca anteriore e prossima al 17/7/2014.
1.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano inosservanza. ed erronea applicazione degli artt. 585 comma 2 lettera c, 544 e 548 comma 2 cod. proc. pen. nonché mancanza ed illogicità della motivazione.
Si sostiene che l’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria sarebbe illegittima perché si porrebbe in contrasto con le norme processuali in tema di impugnazioni. Infatti, all’esito del giudizio di primo grado, il giudice, all’ dienza del 2 marzo 2020, procedeva alla lettura del dispositivo di sentenza pronunciando la condanna degli imputati rimasti assenti nel corso del giudizio. La sentenza veniva depositata in data 13 luglio 2020, oltre il termine di 90 giorni fissato dal giudice e successivamente veniva emesso in data 16 luglio 2020, in favore degli imputati avviso di deposito della sentenza presso il difensore in data 11 settembre 2020.
La difesa lamenta che, avendo ricevuto la comunicazione di deposito, ai fini del termine per impugnare la sentenza, fissava il dies a quo dalla data di notifica dell’avviso di deposito stesso.
Tuttavia, la Corte territoriale, esaminato l’atto di appello, pronunciava ordinanza di inammissibilità per presunto mancato rispetto dei termini per l’impugnazione previsti dall’art. 585 cod. proc. pen. sulla base della seguente motivazione: «…la sentenza è stata emessa il 2 marzo 2020 e depositata il 13 luglio 2020, entro. il termine, riservato di 90 giorni, tenuto conto della sospensione dal 9 marzo all’il. maggio 2020 ex art. 83 comma 2 D.L. 18/20».
Da tale premessa, a giudizio della Corte di merito, deriverebbe quanto segue: «Il termine di 45 giorni per la proposizione dell’appello, con decorrenza dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza come sopra calcolato (3 agosto 2020) e tenuto conto della sospensione feriale, scadeva il 15 ottobre 2020, a nulla rilevando perché non dovuto, l’eventuale avviso di deposito notificato agli imputati»”
Per il ricorrente tale motivazione sarebbe avulsa dai principi di diritto e contraria al disposto di cui all’art. 585 comma. 2 lettera c, cod. proc. pen., secondo il quale: “I termini previsti dal comma 1 decorrono: c) dalla scadenza del termine
stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall’articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito”.
La sanzione di inammissibilità dell’atto di appello – sostengono i ricorrenti sarebbe conseguente ad errore della cancelleria, che, a parere della Corte territoriale, avrebbe proceduto a notificare un avviso di deposito “non dovuto”.
Da ciò è derivato che gli imputati, in seguito alla ricezione del suddetto avviso, avrebbero agito ai fini dell’impugnazione secondo il disposto dell’art. 548 comma 2 cod. proc. pen. secondo il quale: “quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro 11 diverso termine indicato dal giudice a norma dell’articolo 544 comma 3, l’avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. È notificato altre a chi, risulta difensore dell’imputato al momento del deposito della sentenza”.
Di conseguenza si sostiene che gli imputati hanno proceduto nel rispetto delle norme sulle impugnazioni, attenendosi scrupolosamente ai termini ivi indicati, perché in caso di notifica dell’avviso di deposito della sentenza i termini per impugnare decorrono dalla ricezione di quest’ultimo.
Pertanto, l’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria è palesemente abnorme, illogica e disancorata dai principi di diritto.
Aggiunge il ricorrente che il provvedimento impugnato è ingiusto perché fa ricadere sugli odierni ricorrenti il presunto errore della cancelleria, consistito nell’invio senza titolo dell’avviso di deposito della sentenza.
Le argomentazioni che hanno indotto la Corte d’Appello a pronunciare ordinanza di inammissibilità per il ricorrente “sono assurde, se si considera che l’errore commesso dall’ufficio ha avuto un effetto traslativo sugli imputati che a loro volta sono stati indotti in errore sul calcolo del termine per impugnare, spostando in avanti la sua decorrenza in ragione dell’avviso di deposito ricevuto” (così in ricorso).
1.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in quanto l’ordinanza impugnata e stata pronunciata in data 25/6/2024, e riguarda fatti avvenuti il 17/7/2017 e, trattandosi di delitto per i quale e prevista una pena massima fino a sei anni, il termine massimo di prescrizione secondo il ricorrente è maturato data 17/1/2022, conseguendone che il reato contestato ai ricorrenti deve essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione ai sensi dell’art. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.
Si sottolinea ai fini del corretto calcolo che la sentenza di condanna ha escluso l’aggravante di cui all’art. 625 n.2 cod. pen. riconoscendo la sola circostanza prevista ai n. 7 della medesima norma.
I ricorrenti, pertanto, chiedono l’annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale effetto di legge, ovvero la declaratc,ria di improcedibilità per intervenuta prescrizione.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
Ed invero, quanto al primo motivo di ricorso, la Corte reggina ha correttamente calcolato i termini per impugnare.
Pacifico è che la sentenza di primo grado sia stata pronunciata il 2/3/2020, che il giudice abbia indicato ai sensi dell’art. 544 comma 3 il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione e che la motivazione in questione sia stata depositata il 13/7/2020.
Secondo il ricorrente il deposito in questione sarebbe avvenuto oltre i 90 giorni, il che avrebbe indotto la cancelleria del giudice di primo grado ad inviare agli imputati avviso di deposito, che è altrettanto pacifico che sia stato emesso.
Orbene, va chiarito il primo aspetto, ovvero che la sentenza deve essere considerata depositata entro il termine di 90 giorni che il giudice del tribunale reggino aveva indicato in dispositivo.
Ciò perché, come ricorda correttamente la Corte territoriale, occorre tenere conto che, ai sensi dell’art. 83, comma 2, d.l. 18/20 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) e dell’ad l’art. 36, comm 1, d.l. n. 23/20, dal 9 marzo all’H maggio 2020 è stato sospeso il decorso dei termini “per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”.
Sul punto la norma è chiara, laddove si legge che: “Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”.
In ragione di tale sospensione, dunque, il termine per il deposito della sentenza di primo grado scadeva il 3 agosto 2020 e, di conseguenza, quello per l’appello, tenuto conto della sospensione feriale, il 15 ottobre 2020.
L’appello è stato pacificamente depositato oltre questo termine, precisamente il 21 ottobre 2020.
Il difensore dei ricorrenti scstiene, tuttavia, di aver rispettato il termin decorrente dall’avviso di deposito, notificatogli in data li settembre 2020.
Tuttavia, come osservato dalla Corte d’Appello, l’avviso di deposito non era dovuto e, di conseguenza, andava rispettato il termine di 45 giorni decorrente dalla scadenza del termine fissato in sentenza per il deposito della motivazione.
La circostanza che la cancelleria del Tribunale abbia commesso un errore inviando l’avviso di deposito non legittima l’impugnante ad ignorare il termine previsto per legge. In tal senso si è ripetutamente espressa la giurisprudenza di questa Corte con riferimento all’avviso indebitamente inviato all’imputato non contumace, affermando il principio che “nel caso in cui il deposito della sentenza avvenga tempestivamente, le parti e i difensori sono posti in grado di conoscere l’esatto dies a quo dell’impugnazione e di esaminare la motivazione della decisione impugnata. Pertanto, l’eventuale avviso non dovuto all’imputato non contumace, notificato ex art. 585, secondo comma, lett. c), cod. proc. pen. non può, di fatto, intervenire a modificare un termine la cui decorrenza è fissata per legge” (Sez. 6, n. 5125 del 02/03/1999 Perazzo Rv. 213677 – 01; conf. Sez. 6, n. 462 del 08/11/1996, dep. 1997, Randazzo, Rv. 207731 – 01; Sez. 3, n. 5489 del 29/11/2012, dep. 2013, B.G., non mass.; Sez. 1, n. 7357 del 21/03/2000, Faiella Rv. 216271 – 01).
Nello stesso solco ermeneutico Sez. 4, n. 81 del 30/11/2012, dep. 2013, COGNOME, non mass. ha affermato che sarebbe «del tutto illogico ammettere che un avviso del tipo ex art. 585 cod. proc. pen., comma 2, lett. c), non dovuto all’imputato non contumace, possa di fatto intervenire a modificare un termine la cui decorrenza – peraltro già in corso – è fissata ex lege».
Ciò perché il difensore è soggetto professionale in grado di rendersi conto, con la normale diligenza, che quell’avviso è inutiliter datum.
Coerente con tali conclusioni, peraltro, è anche la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di restituzione nel termine, secondo cui «non integra il caso fortuito o la forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine per proporre impugnazione, l’errore del difensore anche se determinatosi con il concorso della cancelleria, se evitabile con l’impiego della media diligenza» (Sez. 1, n. 40282 del 06/06/2013, Sirignano, Rv. 257819, relativa ad una fattispecie in cui, dopo il deposito della sentenza nel termine indicato nel dispositivo !etto in
udienza alla presenza delle parti, la cancelleria aveva provveduto alla notificazione non dovuta dell’avviso di deposito del provvedimento privo della precisata prescrizione cronologica). Nello stesso senso, con riferimento ad un errore del difensore determinato dalla falsa attestazione da parte della cancelleria della data di passaggio in giudicato della sentenza, cfr. Sez. 4, n. 10218 del 10/02/2016, Cimino, Rv. 266187, la quale ha posto in evidenza l’evitabilità di tale errore con l’impiego dell’ordinaria diligenza propria del difensore tecnico).
Ancora, in altra pronuncia è stato affermato che; «L’istanza di restituzione in termini non può essere accolta laddove la tardiva impugnazione sia frutto di un errore del difensore nell’individuazione del relativo termine anche se determinato da un’errata indicazione della cancelleria che ben avrebbe potuto essere evitata se l’avvocato avesse adottato «le più semplici iniziative dettate dai canoni di ordinaria diligenza» (Sez. 2 n. 53790 del 26/10/2018. Bresciani, non mass.).
Va dunque ribadito il principio che: “Allorquando il termine per l’impugnazione di un provvedimento giudiziario sia previsto da una specifica norma e si siano realizzate le condizioni perché si debba far riferimento alla stessa, l’eventuale avviso di deposito spedito erroneamente dalla cancelleria non può, di fatto, intervenire a modificare un termine la cui decorrenza è fissata per legge”.
4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La prescrizione sarebbe infatti maturata il 17 gennaio 2022 (secondo il ricorrente; in realtà, tenuto conto della sospensione per il periodo Covid, il 21.3.2022), quindi in epoca ben successiva non solo alla sentenza di primo grado, ma anche all’atto d’appello.
Senonché, pacificamente, l’inammissibilità dell’impugnazione, nella specie per intempestività, preclude la possibilità di rilevare la prescrizione successivamente maturata (cfr., per il ricorso in Cassazione, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01; per l’appello, fra le altre Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370 – 01).
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza . di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am mende.
Così deciso il 17/10/2024