Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12936 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12936 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALERNO il 17/06/1981
avverso l’ordinanza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cm; la difesa contesta la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per tardività dell’impugnazione, è manifestamente infondato;
che, invero, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che prevede un termine ulteriore di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell’imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo perciò del tutto irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente (cfr. Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Corrado, Rv. 287199 – 01; Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv. 285332 – 01);
che, nella specie, i giudici dell’appello hanno correttamente !ampiamente esplicitato le ragioni della tardività dell’atto di impugnazione (cfr., in particolare, pagg. 2 e 3 sul calcolo dei termini per impugnare alla luce della nuova disciplina e della ratio sottesa);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.