Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17852 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17852 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa in data 11.07.2023 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME è stato citato a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Palermo per rispondere dei reati di cui all’art. 334, secondo comma, cod. pen. (capo a) e di cui all’art. 374 cod. pen., entrambi accertati in Isola dell
Femmine il 9 marzo 2016.
Il Tribunale di Palermo, con sentenza emessa in data 7 febbraio 2023, ha dichiarato l’imputato colpevole dei reati a lui ascritti, ritenuti avvinti continuazione, e lo ha condannato alla pena sospesa di un anno e tre mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, di cui ha ordinato l’esecuzione.
AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’imputato, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l’annullamento.
Con un unico motivo il difensore censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Il difensore premette che la Corte di appello ha ritenuto l’appello tardivo, in quanto è stato presentato oltre il termine di quindici giorni dal deposito dell sentenza impugnata; essendo, infatti, la stessa stata emessa con motivazione contestuale in data 7 febbraio 2023, il termine decorre dalla lettura del provvedimento per tutte le parti che sono o devono considerarsi presenti in giudizio, secondo quanto disposto dall’art. 585, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
L’appello depositato telematicamente in data 3 marzo 2023 sarebbe, dunque, inammissibile, essendo il termine per impugnare integralmente decorso in data 22 febbraio 2023.
Il difensore ha, tuttavia, eccepito che l’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. f), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 1 (c.d. Riforma Cartabia) e in vigore dal 30 dicembre 2022, sancisce che « termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza».
Posto, pertanto, che il COGNOME è stato giudicato in primo grado in absentia, il termine per appellare la sentenza di primo grado scadeva il 9 marzo 2023 e non già il 22 febbraio 2023, come sostenuto dalla Corte di appello; l’appello era, dunque, tempestivo.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 21 marzo 2024, il AVV_NOTAIO generale, nella persona di NOME, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Con conclusioni depositate in data 3 aprile 2024 l’AVV_NOTAIO ha insistito nei motivi del ricorso proposto, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto.
2. Il motivo è fondato.
L’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. f), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 del 2022 sancisce che « termi previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza».
Il disposto dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. è, del resto, applicabile nel caso di specie, in quanto la sentenza di primo grado è stata emessa in data 7 febbraio 2023.
L’art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 150 del 2022, del resto, sancisce, infatti, che «Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto» ovvero al 30 dicembre 2022.
Essendo stato, dunque, il Quartata giudicato in primo grado in absentia, il termine di trenta giorni per appellare la sentenza di primo grado, decorrente dalla lettura in udienza della sentenza contestuale, secondo quanto disposto dall’art. 585, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., scadeva il 9 marzo 2023 e non il 22 febbraio 2023, come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello.
L’appello proposto dall’AVV_NOTAIO nell’interesse dell’imputato in data 3 marzo 2023 è, dunque, tempestivo.
L’accoglimento del motivo di ricorso determina l’annullamento della sentenza impugnata, che, tuttavia, deve essere disposto senza rinvio, in quanto entrambi i reati per cui si procede sono estinti per intervenuta prescrizione.
Il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi per entrambi i reati contestati all’imputato come commessi in data 9 marzo 2016 è , infatti, integralmente decorso in data 25 febbraio 2024.
Al termine massimo di sette anni e sei mesi (9 settembre 2023), devono, infatti, aggiungersi 105 giorni, in ragione del rinvio dell’udienza del 30 marzo 2021 al 13 luglio 2021 per l’adesione del difensore all’astensione collettiva delle udienze indetta dall’RAGIONE_SOCIALE, e 64 giorni per la c.d. sospensione “covid” disposta dall’art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).
Dalla motivazione della sentenza di primo grado, del resto, non risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, secondo quanto previsto dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Secondo quanto accertato dal Tribunale di Palermo, infatti, l’imputato ha sostituito la rete da pesca sottoposta a sequestro amministrativo, in quanto difforme dalla disciplina vigente, con altra, che aveva un diverso diametro di maglia, come confermato anche dal perito incaricato dal Giudice di Pace.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.