Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38253 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38253 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento della ordinanza impugnata e la restituzione alla Corte di merito per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 maggio 2024, la Corte di appello di Bologna, dichiarava inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Parma perché tardivo.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’COGNOME a messo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 5 lett. a) e co 1 bis cod. proc. pen. Rileva in particolare la difesa che la territoriale che ha ritenuto tardivo il ricorso, non ha tenuto conto del detta cui all’art. 585 co. 1 bis cod. proc. nella parte in cui prevede che “i te previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza”.
Nel caso in esame all’udienza del 4 ottobre 2022 è stata dichiarata l’assenza dell’imputato e tale status è perdurato fino alla pronuncia de sentenza di primo grado, pertanto, il termine finale era da individuarsi giorno 11 aprile 2024 e non nel 27 marzo 2024.
Il Procuratore Generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento del ordinanza impugnata e la restituzione alla Corte di merito per l’ulteriore cors
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Corte territoriale, nel rilevare la tardività dell’appello, non ha ten conto della previsione di cui all’art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen. c aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza. Detto termine non è stato computato dalla Corte territoriale che nel dichiarare tardivo il ricorso in appello prop nell’interesse dell’imputato in data 9 aprile 2024 ha calcolato solo quindici gio dalla lettura contestuale del dispositivo e della motivazione in esito all’udi del 12 marzo 2024, ritenendo dunque la scadenza maturata il 27 marzo 2024 piuttosto che GLYPH aprile 2024.
3.Per completezza va detto che non rileva il fatto l’appello sia sta proposto avverso una sentenza emessa in esito al giudizio abbreviato richiesto
dal procuratore speciale dell’imputato, da íntendersi presente in giudizio ex ar 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettua rendendo così irrilevante il fatto che lo stesso sia stato indicato come asse (Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332 – 01, Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Rv. 286208 – 01).
Tale principio, invero, non opera nella fattispecie in esame in quanto la dichiarazione di assenza è stata effettuata in primo grado nella vigenza dell disposizioni relative all’assenza nella formulazíone precedente all’entrata vigore della cd Riforma Cartabia. Infatti, con riguardo alle disposizion sull’assenza aventi contenuto innovativo (quale l’art. 420, comma 2-ter, seconda parte cod.proc.pen che è stato inserito dall’art. 23 comma 1 lett. b del dlgs 10 ottobre 2022 n. 150 ed è entrato in vigore a decorrere da 30/12/2022 ex art 99.bis del medesímo decreto, come modificato dall’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022 n. 162, convertito con modificazioni nella I. 30 dicembre 2022 n. 199), l’art. 89 del d.lgs. n. 150/2022 ha previsto una specifica discipli transitoria.
In particolare l’art. 89, al comma 1, dispone che, quando il giudice ha già pronunciato ordinanza con la quale ha disposto procedersi in assenza dell’imputato, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs 150/2022 debbano proseguíre con l’applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale e delle disposizioní di attuazione dello stesso codice in materia di assenza anteriormente vigenti.
Per quanto qui rileva, la disposizione transitoria di cui al comma 3 dell’art 89 cit, prevede che nei casí in cui la dichiarazione di assenza sia intervenuta epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, si applicano disposizioni di cui agli artt. 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1- quater, 585, comma 1-bis, e 175 del codice di procedura penale, quando la pronuncía della sentenza da impugnare sia intervenuta in data successiva alla data di entrata in vígore della Riforma Cartabia e, pertanto, a partire dal 31.12.2022 secondo quanto previsto dall’art. 99-bis d.l. 162/2022 convertito nella legge 199/2022 (“Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice dí procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applic anche le disposizioni dell’articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto).
5.- Nel caso in esame, come sí ricava dagli atti a disposizione dí questa Corte il processo è stato definito con sentenza del 12 marzo 2024 mentre la dichíarazione di assenza, come pure la richiesta di ammissione al giudizio
abbreviato è avvenuta GLYPH del 4 ottobre 2022. Da quanto detto discende che nel caso in esame non avrebbe trovato applicazione neppure l’art. 420, comma 2-ter, seconda parte cod. proc. pen, in quanto la dichiarazione di assenza è intervenuta nella vigenza dell’assetto normativo anteriore all’entrata in vigore della Riforma Cartabia, ma trova, invece, immediata applicazione la disposizione di cui all’art. 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale, essendo stata la sentenza impugnata pronunciata dopo l’entrata in vigore c.d. Riforma Cartabia.
L’ordinanza impugnata è, pertanto, viziata da errore di diritto e va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna.
Il Consigl ir estensore
Così deciso il 1° ottobre 2024
Il Presidente