Termine Impugnazione Assente: La Cassazione Applica l’Estensione della Riforma Cartabia
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 37392 del 2024, offre un chiarimento fondamentale sull’applicazione del termine impugnazione assente alla luce delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia. La Suprema Corte ha stabilito che il difensore di un imputato giudicato in assenza beneficia di un termine maggiorato di quindici giorni per proporre appello, annullando una decisione di merito che aveva erroneamente dichiarato l’impugnazione inammissibile per tardività.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza di primo grado emessa dal Tribunale con motivazione contestuale. Il difensore dell’imputato, che era stato giudicato in assenza, proponeva appello avverso tale pronuncia. La Corte di Appello, tuttavia, dichiarava il gravame inammissibile, ritenendolo tardivo. Secondo i giudici di secondo grado, il termine per l’appello era di 15 giorni, essendo la motivazione contestuale, e risultava quindi scaduto al momento del deposito dell’atto. Il difensore non aveva rispettato questa scadenza, depositando l’appello quasi un mese dopo.
La Questione Giuridica e il ricorso in Cassazione
Contro la decisione della Corte di Appello, il difensore proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla Riforma Cartabia, prevede un’estensione dei termini di impugnazione. Specificamente, il ricorso sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nel non applicare la maggiorazione di 15 giorni prevista proprio per l’impugnazione presentata dal difensore di un imputato giudicato in assenza. Se applicata, tale estensione avrebbe reso l’appello tempestivo.
Le Motivazioni della Cassazione: Piena Applicazione al Termine Impugnazione Assente
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendolo e annullando la sentenza impugnata. Gli Ermellini hanno chiarito che la Corte di Appello è incorsa in una palese violazione della disciplina dettata dall’art. 585, comma 1-bis, c.p.p. La norma recita testualmente: “I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza”.
Nel caso specifico, la sentenza di primo grado era stata emessa nei confronti di un imputato dichiarato assente. Pertanto, al termine ordinario di 15 giorni (previsto dalla lettera a) del comma 1 per le sentenze con motivazione contestuale) dovevano essere aggiunti gli ulteriori 15 giorni previsti dal comma 1-bis. Il termine finale per l’impugnazione non era quindi di 15, ma di 30 giorni. Poiché l’appello era stato depositato entro questo lasso di tempo, doveva considerarsi pienamente tempestivo. Il giudice di appello, non applicando la maggiorazione, ha commesso un errore di diritto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La decisione della Suprema Corte consolida un principio di garanzia fondamentale introdotto dalla Riforma Cartabia, volto a rafforzare il diritto di difesa dell’imputato assente. La sentenza chiarisce in modo inequivocabile che l’estensione di 15 giorni è un’applicazione automatica e non discrezionale in tutti i casi in cui l’impugnazione sia proposta dal difensore di un imputato giudicato in assenza. Questo precedente fornisce una guida sicura per gli operatori del diritto, eliminando le incertezze interpretative e garantendo che i diritti difensivi siano pienamente tutelati anche in situazioni di assenza dell’imputato, conformemente allo spirito della recente riforma processuale.
Qual è il termine per impugnare una sentenza per un imputato giudicato in assenza?
Secondo la Corte di Cassazione, in linea con la Riforma Cartabia, il termine ordinario è aumentato di 15 giorni. Se la sentenza ha motivazione contestuale, il termine totale diventa di 30 giorni (15+15).
Perché la Corte di Appello aveva dichiarato l’appello inammissibile?
La Corte di Appello aveva erroneamente calcolato solo il termine ordinario di 15 giorni previsto per le sentenze con motivazione contestuale, senza applicare la maggiorazione di ulteriori 15 giorni introdotta dall’art. 585, comma 1-bis, c.p.p. per l’imputato assente.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello, stabilendo che l’appello era stato presentato tempestivamente. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla stessa Corte di Appello per la celebrazione del giudizio di merito.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37392 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37392 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a GHILARZA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’ annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 28 novembre 2023, dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la pronuncia del Tribunale di Rieti del 12 giugno 2023. Riteneva il tribunale che, avuto riguardo alla natura de pronuncia di primo grado, emessa con motivazione contestuale, il termine di giorni 15 per la proposizione dell’appello doveva ritenersi scaduto il successivo 27 giugno 2023 mentre, il gravame, risultava proposto dal difensore del COGNOME solo il successivo 10 luglio.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., quanto alla omessa applicazione del maggior termine per impugnare previsto dall’art. 585 comma 1 bis cod.proc.pen. che, in caso
di imputati assenti, prevede una maggiorazione di giorni 15 la quale, applicata al caso i esame, avrebbe dovuto fare ritenere tempestivo il gravame depositato il 10 luglio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero, la corte di appello, nel pronunciare l’inammissibilità dell’appello per tardi è incorsa nella violazione della disciplina dettata dall’art. 585 comma 1 – bis cod.proc.pen. come introdotto dalla riforma cd. Cartabia a mente del quale:” I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato assenza”; e poiché nel caso in esame la pronuncia di primo grado con motivazione contestuale risulta emessa nei confronti di imputato dichiarato assente all’udienza del 12 luglio 2018 rimasto tale anche all’esito del giudizio (vedi intestazione sentenza Tribunale di Rieti) termine di giorni 15 previsto dalla lett. a) del comma 1 del citato art. 585 dovevano esse aggiunti ulteriori 15 giorni che fissavano il termine finale per l’impugnazione al 12 luglio 20
Ne consegue che l’impugnazione proposta con atto depositato il 10 luglio era tempestiva ed ha errato il giudice di appello nel dichiararne la tardività.
2 . L’impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte di Appello di Roma per il giudizio; il rinvio va disposto alla corte di appello di R non anche ad altra sezione poiché la causa dello stesso è esclusivamente processuale così che non sussiste vincolo alcuno nella determinazione della sezione competente per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d Appello di Roma per il giudizio.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME