Termine Impugnazione Assente: la Cassazione Aggiunge 15 Giorni
Nel processo penale, il rispetto dei termini è un pilastro fondamentale che garantisce certezza e ordine. Tuttavia, esistono norme specifiche a tutela del diritto di difesa, soprattutto quando l’imputato non è presente al momento della decisione. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: il termine impugnazione assente gode di una proroga legale, un dettaglio che può fare la differenza tra un appello ammissibile e uno respinto. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dalla decisione di una Corte d’Appello di dichiarare inammissibile l’appello presentato nell’interesse di un imputato, condannato in primo grado per il reato di truffa. La motivazione della Corte territoriale era netta: l’atto di appello era stato depositato tardivamente, oltre il termine previsto dalla legge. Il difensore dell’imputato, non condividendo tale interpretazione, ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il calcolo effettuato dalla Corte d’Appello fosse errato. Il punto centrale del ricorso si basava su una circostanza specifica: l’imputato era assente durante l’udienza in cui era stata emessa la sentenza di primo grado.
La Questione sul Termine Impugnazione Assente
La questione giuridica sottoposta all’esame della Suprema Corte era la seguente: come si calcola il termine per presentare appello quando la sentenza di primo grado viene emessa con motivazione contestuale (cioè letta in udienza insieme al dispositivo) ma l’imputato non è presente?
Secondo la difesa, l’assenza dell’imputato attiva una norma specifica del codice di procedura penale che concede un periodo di tempo aggiuntivo per l’impugnazione. La Corte d’Appello, invece, non aveva tenuto conto di questa proroga, applicando il termine standard e dichiarando, di conseguenza, l’appello inammissibile per tardività.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo pienamente la tesi difensiva. I giudici hanno ricostruito il corretto meccanismo di calcolo dei termini, fornendo una chiara interpretazione delle norme applicabili.
In primo luogo, la Corte ha ricordato che, per le sentenze con motivazione contestuale, l’articolo 585, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale fissa il termine per l’impugnazione in quindici giorni.
Tuttavia, la stessa norma va letta in combinato disposto con il comma 1-bis dello stesso articolo. Questa disposizione stabilisce esplicitamente che, qualora l’imputato sia assente, il termine per l’impugnazione è prorogato di ulteriori quindici giorni.
Nel caso specifico, la sentenza di primo grado era stata emessa con motivazione contestuale e l’imputato non era presente in aula. Pertanto, il termine corretto non era di 15 giorni, ma di 30 giorni (15+15). L’appello, depositato entro questo lasso di tempo, risultava pienamente tempestivo.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza di inammissibilità e ha disposto la restituzione degli atti alla Corte d’Appello di Catania per la celebrazione del giudizio.
Questa sentenza riafferma un’importante garanzia difensiva. La proroga del termine impugnazione assente è pensata per assicurare che l’imputato, non avendo avuto conoscenza diretta e immediata della sentenza, disponga di un tempo adeguato per valutare la decisione e preparare la propria difesa in appello. La decisione serve da monito per i giudici di merito e da guida per gli avvocati: il calcolo dei termini procedurali deve tenere conto di tutte le circostanze specifiche del caso, inclusa la presenza o l’assenza dell’imputato in udienza, per non ledere il fondamentale diritto all’impugnazione.
Qual è il termine ordinario per impugnare una sentenza penale con motivazione letta in udienza?
Secondo la sentenza, il termine standard previsto dal codice di procedura penale (art. 585, comma 1, lett. c) è di 15 giorni.
Cosa succede al termine di impugnazione se l’imputato è assente durante la lettura della sentenza?
In questo caso, la Corte di Cassazione ha chiarito che il termine per l’impugnazione viene prorogato di ulteriori 15 giorni, come stabilito dall’art. 585, comma 1-bis del codice di procedura penale.
Qual è stata la conseguenza della decisione della Cassazione nel caso specifico?
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza che dichiarava l’appello inammissibile e ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello per procedere con il giudizio di merito, avendo stabilito che l’appello era stato presentato tempestivamente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42864 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DELLE FRATTE NOME nato a ZAGAROLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto di disporre l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con restituzione degli atti alla Corte di appello di Catania;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania dichiarava inammissibile l’appello depositato nell’interesse di COGNOME NOME, condannato per il reato di truffa, in quanto proposto tardivamente.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME eccependo che, poiché COGNOME era assente in udienza, il termine per l’impugnazione avrebbe dovuto essere aumentato di 15 giorni ai sensi dell’art. 585 comma 1 -bis cod. proc. pen., per cui erroneamente era stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI1 ricorso è fondato.
1.1. Infatti, la sentenza di primo grado era stata pronunciata in data 9 gennaio 2023, con motivazione contestuale, per cui, ai sensi dell’art. 585 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. (che richiama l’art. 544 comma 3 cod.proc.pen.), il termine per l’impugnazione era di 15 giorni; poiché però l’imputato era assente all’udienza, tale termine doveva essere prorogato di 15 giorni ai sensi dell’art. 585 comma 1bis cod. proc. pen., e quindi scadeva 1’8 febbraio 2024, per cui era da considerare tempestivo l’appello depositato il 2 febbraio 2024.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti dalla Corte di appello di Catania per il giudizio.
Così deciso il 17/10/2024