Termine Impugnazione Assente: la Cassazione conferma i 15 giorni aggiuntivi
Nel processo penale, il rispetto dei termini è un principio cardine che garantisce la certezza del diritto e il corretto svolgimento del giudizio. Tuttavia, la legge prevede specifiche tutele per l’imputato, soprattutto quando non è presente in aula. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza di una di queste garanzie: l’estensione del termine impugnazione assente, come previsto dall’art. 585, comma 1 bis, del codice di procedura penale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Perugia il 2 febbraio 2023. L’imputato, dichiarato assente durante quel giudizio, proponeva appello tramite il suo difensore e personalmente nei primi giorni di marzo 2023.
Successivamente, con un’ordinanza del 29 giugno 2024, la Corte d’Appello di Perugia dichiarava gli atti di appello inammissibili per tardività. Secondo la Corte territoriale, l’impugnazione era stata presentata oltre i termini ordinari previsti dalla legge.
Contro questa decisione, l’imputato presentava ricorso per cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse commesso un errore di diritto. La tesi difensiva si fondava su un punto cruciale: essendo stato dichiarato assente in primo grado, il termine per l’impugnazione avrebbe dovuto essere prolungato di 15 giorni, rendendo così l’appello pienamente tempestivo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno annullato l’ordinanza della Corte d’Appello e hanno disposto il rinvio del procedimento allo stesso ufficio giudiziario per un nuovo esame nel merito. La decisione della Cassazione si basa sulla constatazione che la Corte d’Appello ha omesso di applicare una norma procedurale fondamentale introdotta per rafforzare le garanzie difensive dell’imputato assente.
Le Motivazioni: Il Termine Impugnazione Assente e l’Art. 585 c.p.p.
Il cuore della motivazione risiede nella corretta interpretazione e applicazione dell’articolo 585, comma 1 bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione stabilisce che, quando la sentenza di primo grado è emessa nei confronti di un imputato assente, il termine per proporre impugnazione è aumentato di 15 giorni.
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello di Perugia abbia completamente trascurato questo aspetto. La sentenza di primo grado era stata emessa dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, e l’imputato era stato effettivamente dichiarato assente. Di conseguenza, il calcolo del termine per l’appello avrebbe dovuto obbligatoriamente includere l’estensione di 15 giorni.
L’errore della Corte territoriale è stato quello di applicare il termine ordinario senza considerare la specifica condizione processuale dell’imputato. Questo ha portato a una declaratoria di inammissibilità illegittima, che ha leso il diritto di difesa e il diritto a un doppio grado di giudizio nel merito. La Cassazione, correggendo l’errore, ripristina la corretta applicazione della legge.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche e serve come monito per i giudici di merito. In primo luogo, ribadisce la centralità delle garanzie difensive previste per l’imputato assente, una figura processuale che, pur essendo a conoscenza del procedimento, sceglie di non parteciparvi.
In secondo luogo, sottolinea l’obbligo per le corti di verificare con attenzione lo status dell’imputato al momento dell’emissione della sentenza di primo grado prima di calcolare i termini per l’impugnazione. L’applicazione dell’art. 585, comma 1 bis, c.p.p. non è una facoltà, ma un obbligo di legge.
Infine, la decisione rafforza la certezza del diritto, assicurando che le nuove disposizioni normative, introdotte a tutela dell’imputato, siano effettivamente applicate in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Per gli avvocati, è un’ulteriore conferma della necessità di vigilare attentamente sul rispetto di queste garanzie procedurali, fondamentali per l’esito del processo.
Cosa succede al termine per presentare appello se l’imputato era assente in primo grado?
Il termine ordinario per proporre l’impugnazione viene esteso di 15 giorni, come previsto dall’articolo 585, comma 1 bis, del codice di procedura penale.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la decisione della Corte d’Appello?
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza perché la Corte d’Appello aveva dichiarato l’appello tardivo, senza applicare la norma che concede 15 giorni in più per l’impugnazione all’imputato dichiarato assente.
Qual è stata la conseguenza pratica della sentenza della Cassazione?
L’ordinanza di inammissibilità è stata annullata e il caso è stato rinviato alla Corte d’Appello di Perugia, che dovrà procedere a un nuovo giudizio, questa volta esaminando nel merito l’appello, poiché ora considerato tempestivo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7510 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7510 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PERUGIA il 24/12/1978 avverso l’ordinanza del 29/06/2024 della Corte d’appello di Perugia; vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 29 giugno 2024 la Corte di Appello di Perugia ha dichiarato inammissibili per tardività gli atti di appello proposti da COGNOME NOME (il 4 marzo 2023 ) e dal difensore (il 3 marzo 2023) avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 2 febbraio 2023.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME LorenzoCOGNOME deducendo erronea applicazione di legge.
Si rappresenta che COGNOME era stato dichiarato assente in primo grado e, pertanto, il termine ordinario andava aumentato di giorni 15 ai sensi del comma 1 bis dell’art.585 cod.proc.pen. .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
La sentenza – nei confronti di soggetto assente – risulta emessa in vigenza della nuova disposizione di cui all’art.585 comma 1 bis cod.proc.pen., aspetto non considerato dalla Corte di Appello e da cui deriva la tempestività della impugnazione.
Va pertanto disposto l’annullamento con nrinvio della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.
Così Ł deciso, 05/12/2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME