Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9108 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9108 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME nato a Termoli il 6 Febbraio 1984 avverso l’ordinanza resa il 4 settembre 2024 dalla Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato la inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse dell’odierno ricorrente avverso la sentenza resa il 18 gennaio 2024 dal Tribunale di Reggio Calabria, ritenendolo tardivamente proposto.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo:
2.1 Violazione dell’art. 585 comma 1 bis cod.proc.pen. in quanto la Corte di appello ha erroneamente ritenuto la tardività dell’appello proposto dall’imputato, senza tener conto del fatto che questi era stato giudicato in assenza e che, in forza della novella introdotta dall’art. 33 comma 1 lettera F del decreto legislativo 150/ 2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, che ha modificato l’art. 585 cod.proc.pen inserendo il comma 1 bis, al
termine per impugnare, pari nel caso in esame a 15 giorni dalla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, devono aggiungersi altri 15 giorni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. L’art. 585, comma 1-bis, cod.proc.pen. testualmente recita: “I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di 15 giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza”
La ratio di tale disposizione, applicabile alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunziate in epoca successiva al 30 dicembre 2022, risiede nell’esigenza di consentire a colui che è rimasto assente nel processo, per non avere preso parte nemmeno ad un’udienza di avere un margine di tempo maggiore per meglio riflettere sul se e sul come impugnare, e per il rilascio di mandato specifico ad impugnare, che si risolve in un adempimento ulteriore, tramite adeguata interlocuzione col difensore che lo ha rappresentato in sua assenza.
Dall’esame degli atti del fascicolo, consentito stante la natura processuale della norma di cui si lamenta la violazione, emerge che l’imputato è rimasto assente per l’intero corso del giudizio di primo grado, conclusosi con sentenza resa il 18/1/2024.
All’epoca era già entrato in vigore il comma 1 bis dell’art. 585 cod.proc.pen. , introdotto dall’art. 33 comma 1 lett. f del D.Lvo 150/2022 a decorrere dal 30 dicembre 2022, e applicabile a tutte le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunziate successivamente a tale data. All’appello era allegata la procura speciale ad impugnare conferita dopo la sentenza di primo grado e l’elezione di domicilio effettuata contestualmente.
La Corte di appello ha erroneamente calcolato in 15 giorni il termine per impugnare la sentenza di primo grado, mentre ai quindici giorni che decorrono dalla lettura del dispositivo e della motivazione contestuale, doveva aggiungere altri quindici giorni.
Per queste ragioni l’appello non era affatto tardivo.
Si impone di conseguenza l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria per celebrare il giudizio.
P.Q.M.
4rw annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria .
Roma 9 gennaio 2025