Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44373 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44373 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA •
avverso l’ordinanza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/so:fine le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 ottobre 2022 La Corte di appello di CagliariSezione distaccata di Sassari ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello proposto da COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania del 3 marzo 2022, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di anni due di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art 589 cod. pen. (capo A), invece venendo assolto dalla contravvenzione contestatagli ai sensi dell’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo B).
La Corte territoriale ha, in particolare, ritenuto la tardività del propost appello rappresentando come, essendo stata depositata la motivazione della sentenza di primo grado in data 10 giugno 2022, l’impugnazione avrebbe dovuto essere presentata nel previsto termine di quarantacinque giorni, e cioè entro il 16 luglio 2022, mentre la stessa era stata proposta con lettera raccomandata A/R spedita il 18 luglio 2022, pervenuta al Tribunale di Tempio Pausania il 19 luglio 2022. Conseguentemente, giusta applicazione dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’appello era stato dichiarato inammissibile.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione COGNOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, eccependo due motivi di censura.
Con il primo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 585, comma 2, lett. c) e 172, comma 4, cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta che, dovendo il termine per la proposizione dell’impugnazione decorrere dal giorno successivo a quello del deposito della motivazione della sentenza, in realtà esso non fosse ancora spirato alla data del 18 luglio 2022, trattandosi dell’ultimo giorno utile per la presentazione dell’appello (essendo festivo quello immediatamente antecedente).
Con la seconda doglianza il COGNOME ha censurato l’ordinanza impugnata anche sotto il profilo della inosservanza o erronea applicazione della I. 4 agosto 2017, n. 124, osservando come, comunque, anche a voler considerare quale termine di scadenza quello del 16 luglio 2022, l’impugnazione sarebbe stata presentata tempestivamente, posto che l’atto di appello era stato consegnato il 15 luglio 2022 ad un operatore postale privato affinché provvedesse, in qualità di vettore, alla sua spedizione ed al relativo recapito presso l’ufficio giudiziario destinatario producendo gli effetti previsti dall’art. 583, comma 2, cod. proc. pen. Sarebbe, poi, del tutto irrilevante che tale operatore, in assenza di specifico incarico
conferitogli in tal senso, avesse deciso di avvalersi delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il materiale recapito della raccomandata.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in parziale accoglimento del ricorso, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Il difensore ha depositato successiva memoria, con cui ha chiesto che il primo motivo di ricorso non venga considerato ai fini della decisione, in quanto fondato su un manifesto errore di calcolo, per avere erroneamente ritenuto che il termine per la presentazione dell’appello non scadesse il 16 luglio 2022.
Il difensore delle parti civili costituite COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ha depositato successive conclusioni scritte, con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del proposto ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle sostenute spese di rappresentanza e difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.
In primo luogo manifestamente infondata è l’introduttiva censura, avendo la stessa difesa riconosciuto, nella propria memoria, l’effettuato errore di calcolo, atteso che il termine per la presentazione dell’impugnazione scadeva il 16 luglio 2022;e non già nella successiva data originariamente indicata.
Con riferimento, poi, alla seconda doglianza, deve essere osservato come la giurisprudenza di legittimità abbia già da tempo chiarito che è ammissibile la presentazione di un atto di impugnazione a mezzo di raccomandata spedita tramite servizio di recapito privato regolarmente autorizzato, non rientrando tale servizio tra quelli riservati in via esclusiva a RAGIONE_SOCIALE dalla norma dell’art. del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 (cfr. Sez. 3, n. 2886 del 28/11/2013; dep. 2014, Padovano, Rv. 258397-01). E’ stato evidenziato, quindi, che, in tema di modalità di presentazione dell’atto di impugnazione ai sensi dell’art. 583 cod. proc. pen., la legge 4 agosto 2017, n. 124, all’art. 1, comma 57, lett. b), ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l’abrogazione dell’art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, che riservava a RAGIONE_SOCIALE i servizi
inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari (Sez. 6, n. 166 d 19/09/2018, dep. 2019, Ajrizi, Rv. 275287-01).
Non vi è dubbio, pertanto, che l’appello presentato dal COGNOME ben potesse essere spedito – come nel caso di specie effettuato – anche mediante il servizio postale curato da soggetto privato regolarmente autorizzato.
Questa Suprema Corte, del resto, ha anche avuto modo di precisare che l’effetto anticipatorio previsto dall’art. 583, comma 2, cod. proc. pen., per cui l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata, si possa legittimamente produrre per gli atti di impugnazione spediti con raccomandata fornita dai servizi di recapito privato regolarmente autorizzati dal RAGIONE_SOCIALE, anche se limitatamente alle spedizioni successive al 30 aprile 2011, epoca di entrata in vigore dell’art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, posto che solo sulla base di questa disposizione è stata sottratta al gestore del servizio universale, identificato in RAGIONE_SOCIALE, la riserva dei servizi di invio e recapito delle raccomandate “attinenti all procedure amministrative e giudiziarie” (così, Sez. 3, n. 38206 del 03/05/2017, D’Aversa, Rv. 270967-01).
4. Orbene, chiariti i superiori aspetti, il Collegio rileva, tuttavia, come dal lettura degli atti – di cui è consentita la visione, stante la natura processual della doglianza eccepita – possa essere evinto che sulla busta contenente l’atto di appello era stato apposto il timbro di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, recante la data del 18 luglio 2022, ore 11.33, costo di euro 5,75, ufficio di Sassari, con indicazione del destinatario “Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Monocratica Penale”. Risulta, poi, apposto un timbro attestante la circostanza che la raccomandata era pervenuta al Tribunale Civile e Penale di Tempio Pausania in data 19 luglio 2022.
Dagli indicali elementi fattuali, allora, emerge per tabulas come il servizio postale privato non abbia provveduto a spedire direttamente il plico, consegnatogli dal COGNOME, all’ufficio giudiziario tenuto a ricevere l’impugnazione, secondo quanto previsto dall’art. 583 cod. proc. pen., ma lo abbia solo presentato all’ufficio postale, il quale, poi, ha provveduto ad effettuarne i relativo invio al Tribunale destinatario.
Ne consegue, pertanto, che la sola spedizione cui deve essere fatto riferimento per la verifica del rispetto del termine di presentazione dell’impugnazione è quella eseguita mediante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per cui la regola dell’anticipazione sopra rammentata vale a far fissare il termine di effettuazione della spedizione alla data del 18 luglio 2022 – ben oltre i quarantacinque giorni previsti per la presentazione dell’atto di appello -.
Il provvedimento impugnato, pertanto, ha fatto corretta applicazione della legge processuale, sulla scorta di dati fattuali conqruamente rilevati, conseguentemente rendendo non fondata la contraria doglianza eccepita da parte del COGNOME.
Ne deriva la pronuncia del rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Collegio ritiene, infine, di non disporre la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalle parti civi costituite COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tenuto conto della genericità delle argomentazioni espresse nelle depositate conclusioni e della approssimazione della stessa richiesta di liquidazione delle spese. Le parti civili, infatti, non hanno fornito alcun effettivo contribu processuale, essendosi limitate a richiedere la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr., Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01, in motivazione, con relativi richiami giurisprudenziali).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese alla parte civile.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pre ente