Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32638 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32638 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME COGNOME NOME a MATERA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME MOTTOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con il medesimo atto, avverso la sentenza della Corte di appello di che ne ha confermato la penale responsabilità per il tentato furto aggravato;
considerato che:
– la sentenza impugnata è stata pronunciata il 10 maggio 2024, a seguito di procedimento in camera di consiglio senza l’intervento delle parti ex art. 23-bis, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e il dispositivo è stat comunicato in data 13 maggio 2024 (Rv. 284518), la motivazione è stata depositata il giorno 8 agosto 2024 entro il termine di novanta giorni fissato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen.;
– il termine per l’impugnazione, pari a quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) decorrenti dal 10 settembre 2024 (in ragione della sospensione feriale), non può essere aumentato di quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. poiché, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia sta avanzata tempestiva istanza di partecipazione, «l’imputato appellante» – come le ricorrenti, presenti in primo grado – «non può considerarsi “giudicato in assenza”, in quanto, in tal caso, il processo celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale abbia diritto di partecipare» (Sez. 6, n. 493 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 – 01; cfr. pure Sez. 7, ord. n. 1585 del 07/12/2023 – dep. 12/01/2024, Procida, Rv. 285606 – 01);
– ragion per cui il termine spirava il 16 ottobre 2024 e i ricorsi, presentati il 22 ottobre a mezzo PEC, sono inammissibili poiché tardivi (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.);
ritenuto che all’inammissibilità – da dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. – consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti 5e al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 18 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile if ricorsa e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/06/2025.