Termine impugnazione appello: quando un giorno di ritardo costa caro
Il rispetto dei termini processuali è un pilastro fondamentale del nostro sistema giudiziario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con forza questo principio, chiarendo un aspetto cruciale relativo al calcolo del termine impugnazione appello nei casi di procedimenti camerali non partecipati. La decisione sottolinea come una svista nel calcolo delle scadenze possa portare a conseguenze irreversibili, come la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna a sanzioni pecuniarie.
I Fatti del Caso
Due persone, a seguito di una condanna per tentato furto aggravato emessa dalla Corte d’Appello, decidevano di presentare ricorso per Cassazione. La sentenza di secondo grado era stata pronunciata a seguito di un procedimento in camera di consiglio, svolto senza la partecipazione fisica delle parti, una modalità processuale specifica prevista da normative emergenziali. Il dispositivo della sentenza era stato comunicato il 13 maggio 2024, mentre le motivazioni erano state depositate l’8 agosto 2024. I legali delle ricorrenti presentavano il ricorso il 22 ottobre 2024, convinti di aver agito tempestivamente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa della tempistica processuale. Secondo i giudici, il ricorso era stato depositato oltre il termine massimo consentito dalla legge, risultando quindi tardivo. Di conseguenza, oltre a non poter esaminare le ragioni di merito del ricorso, la Corte ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Calcolo del Termine Impugnazione Appello
Il punto centrale della pronuncia risiede nell’interpretazione delle norme che regolano il termine impugnazione appello. La legge prevede un termine di quarantacinque giorni per impugnare una sentenza quando la motivazione viene depositata oltre il termine ordinario. Questo termine, nel caso specifico, iniziava a decorrere dal 1° settembre 2024, data di fine della sospensione feriale dei termini processuali. La scadenza era quindi fissata per il 16 ottobre 2024.
L’errore delle ricorrenti è stato presumere di poter beneficiare di un’estensione di quindici giorni, prevista dall’articolo 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale. Questa estensione, tuttavia, si applica solo quando l’imputato è stato giudicato “in assenza”.
La Cassazione ha chiarito un punto fondamentale: un procedimento camerale “non partecipato” non è equiparabile a un giudizio in assenza. In quest’ultimo caso, si tiene un’udienza alla quale l’imputato ha diritto di partecipare ma sceglie di non farlo. Nel procedimento camerale non partecipato, invece, non è prevista alcuna udienza fisica. Pertanto, l’imputato non può essere considerato “assente” in senso tecnico e non ha diritto alla proroga di quindici giorni. Il ricorso, depositato il 22 ottobre, era quindi inesorabilmente tardivo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve come un importante monito per tutti gli operatori del diritto. La distinzione tra le diverse forme procedurali ha implicazioni dirette e non trascurabili sul calcolo dei termini per le impugnazioni. La decisione evidenzia la necessità di una scrupolosa attenzione nella verifica delle scadenze, specialmente in un quadro normativo che ha visto l’introduzione di riti processuali semplificati. L’inammissibilità per tardività non solo preclude ogni possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito, ma comporta anche significative conseguenze economiche, come la condanna al pagamento di spese e sanzioni. La colpa grave nel commettere un errore di questo tipo viene sanzionata, ribadendo che la diligenza professionale è un dovere imprescindibile.
Come si calcola il termine per l’impugnazione se la motivazione della sentenza è depositata dopo la pronuncia del dispositivo?
Il termine per l’impugnazione (in questo caso, 45 giorni) decorre dalla data di comunicazione o notificazione del provvedimento che deposita la motivazione. Se questa data cade durante il periodo di sospensione feriale (1-31 agosto), il conteggio inizia dal termine di tale periodo, ovvero dal 1° settembre.
Perché nel caso di un giudizio d’appello svoltosi con rito camerale non partecipato non si applica l’estensione di 15 giorni al termine di impugnazione?
L’estensione di 15 giorni si applica solo ai casi in cui l’imputato è giudicato “in assenza”. La Corte di Cassazione ha chiarito che un procedimento camerale dove la partecipazione delle parti non è prevista non equivale a un giudizio in assenza, poiché non esiste un’udienza alla quale l’imputato abbia il diritto di partecipare e da cui possa, appunto, assentarsi. Di conseguenza, la proroga non è applicabile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso presentato oltre i termini?
Un ricorso presentato tardivamente viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non può esaminare le questioni di merito sollevate. Inoltre, la legge prevede che la parte che ha presentato il ricorso inammissibile sia condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato dal giudice in base alla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32638 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32638 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME COGNOME NOME a MATERA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME MOTTOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con il medesimo atto, avverso la sentenza della Corte di appello di che ne ha confermato la penale responsabilità per il tentato furto aggravato;
considerato che:
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la sentenza impugnata è stata pronunciata il 10 maggio 2024, a seguito di procedimento in camera di consiglio senza l’intervento delle parti ex art. 23-bis, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e il dispositivo è stat comunicato in data 13 maggio 2024 (Rv. 284518), la motivazione è stata depositata il giorno 8 agosto 2024 entro il termine di novanta giorni fissato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen.;
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il termine per l’impugnazione, pari a quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) decorrenti dal 10 settembre 2024 (in ragione della sospensione feriale), non può essere aumentato di quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. poiché, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia sta avanzata tempestiva istanza di partecipazione, «l’imputato appellante» – come le ricorrenti, presenti in primo grado – «non può considerarsi “giudicato in assenza”, in quanto, in tal caso, il processo celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale abbia diritto di partecipare» (Sez. 6, n. 493 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 – 01; cfr. pure Sez. 7, ord. n. 1585 del 07/12/2023 – dep. 12/01/2024, Procida, Rv. 285606 – 01);
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ragion per cui il termine spirava il 16 ottobre 2024 e i ricorsi, presentati il 22 ottobre a mezzo PEC, sono inammissibili poiché tardivi (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.);
ritenuto che all’inammissibilità – da dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. – consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti 5e al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 18 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile if ricorsa e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/06/2025.