Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20798 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20798 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a TRADATE il 16/01/1975
avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME Angelo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il gravame
proposto dal predetto imputato avverso la sentenza del Tribunale di Varese di condanna per il reato di furto in abitazione;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella
massima estensione, è generico in quanto non coglie la ratio decidendi
e, in ogni caso, è manifestamente infondato poiché, come ha già rilevato la Corte di appello,
la riduzione per le circostanze attenuanti generiche è stata applicata nella massima estensione consentita (pari a un terzo);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Ritenuto, infine, che non possa essere accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in proprio favore, in quanto; la memoria non è stata presentata il 9 maggio 2025 senza rispettare del termine di quindici giorni “liberi” prima dell’udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641); in ogni caso il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a rassegnare delle conclusioni senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso il 14/05/2025