Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41729 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41729 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Spagna il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/03/2024 del Giudice per le indagini preliminari de Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Depositata in Cancelleria
Oggi, 13 N OV, 2024
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RITENUTO IN FATTO
Il Questore di Venezia con provvedimento in data 12/03/2024, notificato in data 18/03/2024, alle ore 17:45, imponeva a NOME le prescrizioni di c all’art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore pres richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari d Tribunale di Venezia con provvedimento depositato in data 20.03.2024 convalidava il provvedimento del Questore.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduc violazione dell’art. 6, comma 3, I 401/1989 e dell’art. 178 lett c) cod.proc.pe
Lamenta l’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per esplicare il proprio diritto di difesa, esponendo che il provvedimento questorile stato notificato in data 18.3.2024 ad ore 17:45 e che la convalida del Giudice le indagini preliminari era stata depositata in data 20.03.2024, con trasmissi per la notifica a Pm e Questura alle ore 15:52 e, quindi, prima del decorrere de 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile all’interessato.
Chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso va dichiarato inammissibile-
Questa Corte ha affermato il condivisibile principio di diritto, secondo cui convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia non può intervenire, a pena di nullità AVV_NOTAIO, prima scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli att presentare memorie; tuttavia, trattandosi di nullità AVV_NOTAIO deducibile, in qua tale, alle condizioni stabilite dall’art. 182 cod. proc. pen., ove l’ordin convalida sia stata comunque notificata all’interessato dopo la scadenza d termine di 48 ore dalla notificazione del provvedimento del questore senza che ne frattempo l’interessato stesso abbia mai esercitato le proprie facoltà difens l’inosservanza del termine – avente valenza sostanziale e non meramente formale – non è idonea ad inficiare la legittimità dell’ordinanza di convalida adottata p delta sua scadenza se non è allegato un concreto e specifico pregiudizi causalmente derivante dalla sua violazione (Sez.3, n. 19640 del 01/02/2024, Rv.286523 – 01).
E’ stato osservato che l’inosservanza del termine dilatorio è causa di nul dell’ordinanza di convalida poiché viene leso il diritto dell’interessato all’inte nel procedimento che lo riguarda (art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) tratta di una nullità di ordine AVV_NOTAIO deducibile, in quanto tale, alle condi
stabilite dall’art. 182 cod. proc. pen. (che si tratti di nullità di ordine ge approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità: in questo senso, Sez. 3, 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281341 – 01; Sez. 3, n. 6440 de 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266223 – 01; Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266632 – 01). Ne consegue che, non trattandosi di nullità assoluta e insanabile, occorre avere interesse all’osservanza della disposizione violata ( 182 cod. proc. pen.). A tal riguardo il ricorrente non può semplicemente limitar a dolersi della violazione del termine dilatorio, ma, in coerenza con la nat AVV_NOTAIO a regime intermedio della nullità, «ha l’onere di indicare l’esistenza d interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale» (così, in motivazion Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, COGNOME, in tema di conseguenze derivanti dall’omessa traduzione dell’ordinanza cautelare personale notifica all’imputato alloglotta. Secondo le Sezioni Unite, <l'Interesse a dedurre una t patologia processuale (…) sussiste soltanto se ed in quanto il soggetto allog abbia allegato di avere subito, in conseguenza dell'ordinanza non tradotta, pregiudizio illegittimo. Sul punto, è opportuno richiamare Sez. 1, n. 13291 d 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870-01, secondo cui non si può prefigurare alcuna nullità dell'atto, laddove "sia solo l'imputato a dolersene, senza indicare u concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la sempli allegazione di un pregiudizio del tutto astratto". Si tratta di una conclus imposta dalla giurisprudenza consolidata in tema di interesse a impugnare, risalente a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 – 01 secondo cui tale nozione deve essere ricostruita "in una prospettiva utilitaris ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamen coerente con il sistema normativo"». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
E' stato osservato che la nullità derivante dalla violazione del dirit intervento dell'interessato è posta proprio a presidio del diritto di difesa ch può essere compresso in misura tale da renderne sostanzialmente vano l'esercizio. Occorre, di conseguenza, che una effettiva lesione vi sia stata, che, c l'inosservanza del termine abbia concretamente impedito all'interessato il pien esercizio del proprio diritto di intervento secondo un principio causale: la les del termine deve aver impedito o comunque reso vano l'esercizio del diritto. Il c accade, per esempio, quando l'intervento del difensore sia stato effettuato termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento questorile e dopo l adozione dell'ordinanza di convalida depositata prima della scadenza del termine.
Ma alcuna lesione del diritto di difesa può essere predicata se tale diritto n stato concretamente esercitato e non vi è alcuna correlazione di causa-effetto c la violazione del termine dilatorio. Altrimenti ragionando la nullit trasformerebbe in assoluta e insanabile.
Nella specie, il principio di diritto suesposto ben si attaglia alla fatti in esame: il provvedimento questorile risulta notificato all'interessato all 17:45 del 18 marzo 2024 e l'ordinanza di convalida del Gip è stata depositata i data 20 marzo 2024, ad orario imprecisato. Costituisce principio consolidato che causa di inefficacia l'indicazione della data ma non dell'ora di deposito d provvedimento soggetto a termine "orario" di decadenza, ove non risulti, diversamente dagli atti – ipotesi che qui non ricorre -, la possibilità di aff che detto termine sia stato rispettato (Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Fri Rv. 247606 – 01; Sez.3, n. 08/07/2016, dep.07/02/2017, COGNOME, Rv.269244 – 01), Tale principio, di carattere AVV_NOTAIO, è stato ribadito riferimento alla verifica del rispetto da parte del Giudice della convalida dei termine dilatorio di quarantotto ore, finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del di difesa (Sez.3, n.24260 del 28/04/2023, Rv.284667 – 01). Deve, pertanto, rilevarsi il mancato rispetto del termine di 48 ore concesso al destinatario esaminare gli atti e presentare memorie
Va, però, evidenziato che l'ordinanza di convalida veniva emessa, e notificata in data 22/03/2024, senza alcuna attività difensiva da parte dell'interessato.
Risulta, quindi, evidente la carenza di interesse del ricorrente alla proposizi del ricorso, non risultando che la lesione del termine abbia concretamente impedit o comunque reso vano l'esercizio del diritto.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 co proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata i dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell Ammende.
Così deciso il 10/09/2024