Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23393 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23393 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/05/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 16/05/2025
R.G.N. 9150/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BENEVENTO il 22/09/1970 parti civili: COGNOME NOME – COGNOME NOME – COGNOME NOME avverso la sentenza del 18/09/2024 della Corte d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME il Sostituto Procuratore generale conclude per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile.
udito il difensore, Avv. NOME COGNOME difensore di fiducia del ricorrente, che insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 settembre 2024 (erronea Ł l’indicazione in calce al dispositivo della sentenza-documento del 21 ottobre 2024), la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di falso ascrittogli per essere lo stesso estinto per prescrizione, confermando la sua condanna al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili.
Il COGNOME, in prime cure, era stato ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., per avere, quale tecnico di fiducia della proprietaria dell’immobile NOME COGNOME (assolta dalla medesima imputazione per non avere commesso il fatto), formato una falsa domanda di rilascio del certificato di agibilità (apparentemente protocollata il 10 ottobre 2014 al n. 84285) mai, invece, presentata presso i competenti uffici del Comune di Benevento, e ciò in vista della stipula di un contratto di locazione dell’immobile con le parti civili NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue.
Preso atto della intervenuta prescrizione del delitto di falso, non sussistevano motivi per pervenire ad una piø favorevole pronuncia di proscioglimento.
La Corte considerava, in risposta all’obiezione della difesa che riteneva la circostanza dirimente, come fosse irrilevante la data apposta sulla domanda di rilascio del certificato di agibilità, certamente falso, dal momento che la stessa non assumeva significato alcuno, visto che la domanda non era mai stata presentata al competente ufficio.
La censura relativa al fatto che l’imputato avrebbe formato una falsa fotocopia di un atto originale (così non assumendo, il falso consumato, rilievo penale) non aveva fondamento, risultando invece che si volesse utilizzare il documento come un originale. NØ il falso poteva considerarsi grossolano o innocuo.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. NOME COGNOME articolando le proprie censure in cinque motivi.
2.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza impugnata in conseguenza del mancato rispetto dei termini a comparire nel giudizio di appello, in violazione degli artt. 601, comma 3, cod. proc. pen. e 1 legge n. 742/1969.
Il decreto di citazione all’udienza del 18 settembre 2024 davanti alla Corte d’appello era stato notificato all’imputato il 21 agosto 2024, senza così rispettare il temine dilatorio di venti giorni, considerando la sospensione del medesimo nel periodo feriale.
Il vizio che ne era conseguito era stato tempestivamente eccepito, inviando alla Corte, il 13 settembre 2024, tramite pec, una memoria in cui lo si sollevava, aggiungendo anche l’ulteriore motivo di nullità derivante dal deposito fuori termine delle conclusioni del PG, insistendo così per un
rinvio dell’udienza al fine di sanare entrambe le rilevate ragioni di nullità.
La Corte d’appello aveva ignorato la memoria, non dandone neppure conto, ed aveva emesso la propria decisione.
Si allegavano al ricorso la memoria in oggetto e le attestazioni della sua spedizione e della sua ricezione.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce ancora la nullità della sentenza impugnata perchØ emessa in violazione dell’art. 23 bis, comma 2, d.l. n. 137/2020 (e succ. mod.).
L’appello era stato proposto il 22 ottobre 2019 ed era pertanto applicabile la normativa emergenziale (prorogata fino al 30 giugno 2024).
Il PG aveva depositato le proprie conclusioni solo sei giorni prima dell’udienza così privando la difesa del termine per la propria replica.
2.3. Con il terzo motivo denunciava la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Questi non aveva affatto negato che il documento indicato in imputazione fosse falso ma aveva, invece, protestato la sua estraneità al fatto.
Il prevenuto era infatti perfettamente consapevole che l’immobile in questione doveva essere ristrutturato e che, solo all’esito dei necessari lavori, avrebbe potuto ottenere l’agibilità. Era in atti la SCIA del tecnico di fiducia di controparte in cui si erano dettagliati i lavori necessari.
Anche tutti gli altri interessati erano perfettamente consapevoli del fatto che l’agibilità avrebbe potuto essere richiesta solo ad esito della programmata ristrutturazione. Era agli atti anche una missiva dell’imputato alla proprietaria dell’immobile che lo precisava.
Il Pepe stesso aveva poi presentato, solo sette giorni dopo il presunto deposito dell’atto falso, una SCIA per ottenre il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile.
Era inattendibile la circostanza che la proprietaria COGNOME avrebbe consegnato alla conduttrice il 21 ottobre 2024 il certificato falso, poichØ di questo non era stata fatta menzione nel patto aggiuntivo al contratto di locazione, sottoscritto proprio in quella occasione (e, invece, si era fatta menzione della presentazione della SCIA circa il mutamento d’uso di cui si Ł detto).
Erano contradittori anche gli SMS inviati a tal proposito dalla COGNOME.
NØ si comprendevano le ragioni per le quali l’imputato avrebbe dovuto formare un atto falso di quel genere, che ben sapeva non poter essere rilasciato.
2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla rilevanza penale dell’atto ritenuto falso.
Lo stesso, infatti, mai era stato presentato al comune di Benevento e costituiva una mera copia di un atto senza che vi fosse l’intento di farlo figfurare come un originale.
Sul punto la Corte di merito non aveva risposto, limitandosi ad affermare che il falso compiuto non era grossolano.
2.5. Con il quinto motivo lamenta la violazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Se, come affermano i giudici del merito, l’intento perseguito dal prevenuto sarebbe stato quello di farsi corrispondere un compenso non dovuto per la presentazione della domanda di agibilità, se ne doveva dedurre che il falso non era destinato ad avere rilevanza alcuna oltre il rapporto professionale fra l’imputato e la proprietaria dell’immobile.
Non concretando, così, il falso contestato.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha inviato una memoria con la quale ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.
Il difensore delle parti civili ha inviato memoria chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalle medesime nel grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso Ł fondato ed il suo accoglimento comporta l’assorbimento delle ulteriori censure.
In allegato al ricorso Ł stata prodotta la memoria con la quale il difensore del ricorrente aveva eccepito il mancato rispetto del temine dilatorio di venti giorni liberi fra la notifica all’imputato del decreto di citazione in appello, avvenuta il 21 agosto 2024, e l’udienza fissata al 18 settembre 2024, dovendosi detto termine considerare sospeso nel periodo feriale e, quindi, fino al 31 agosto.
Al ricorso sono stati allegati anche l’atto di trasmissione della memoria, e di sua ricezione, del 13 settembre 2024, all’indirizzo che, nello stesso decreto di citazione, era stato indicato dalla Corte d’appello come il recapito a cui inviare gli eventuali atti difensivi.
E’ allora evidente come la mancata presenza della memoria agli atti dell’udienza celebrata davanti alla Corte d’appello il 18 settembre 2024 non possa essere attribuita a colpa del ricorrente.
Vero Ł che si Ł affermato (Sez. 2, n. 25365 del 16/02/2023, NOME COGNOME, Rv. 284865 – 01) che, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, l’omessa valutazione, in sentenza, delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC Ł causa di nullità generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che l’atto, a prescindere dalla qualifica conferitagli dalla parte, abbia un effettivo contenuto argomentativo e costituisca concreto esercizio del diritto di difesa, posto che solo in tal caso si determina una lesione del diritto di intervento dell’imputato, ma Ł altrettanto vero che, nel caso di specie, il vizio Ł stato tempestivamente dedotto, con il ricorso per cassazione appunto (il primo atto successivo all’udienza celebrata nonostante l’eccepita mancato rispetto del termine dilatorio), e l’atto costituiva certamente un concreto esercizio del diritto di difesa, rivendicando il rispetto del termine dilatorio che ne costituisce uno dei presupposti.
Si aggiunge altresì che la memoria sopra indicata e non pervenuta a conoscenza del Collegio di appello aveva, a sua volta, adempiuto al tempestivo rilievo del vizio, posto che si Ł autorevolmente precisato (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, COGNOME, Rv. 287096 – 02) che, nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.
La rilevata nullità assorbe, come detto, ogni ulteriore censura, anche quella, processuale, relativa alla intempestività del deposito delle conclusioni del Og, posto che, di per sØ, comporta l’annullamento della sentenza impugnata.
Annullamento che, residuando le sole statuizioni civili, deve essere disposto ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen. al giudice civile al cui giudizio debbono essere demandate anche le ulteriori
richieste della parte civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
Così deciso, in Roma il 16 maggio 2025.