Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29663 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29663 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Latina il 02-10-2005, avverso l’ordinanza del 13-02-2025 del G.I.P. del Tribunale di Latina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con cessazione dell’efficacia del provvedimento del Questore di Latina, limitatamente all’obbligo di presentazione.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa il 13 febbraio 2025, il G.I.P. del Tribunale di Latina convalidava il provvedimento emesso 1’11 febbraio 2025, con cui il Questore di Latina aveva imposto a NOME COGNOME la prescrizione di non accedere, per tre anni, a una serie di locali pubblici ivi indicati, con l’obbligo di presentarsi, per anno, presso la Questura di Latina il venerdì e il sabato, tra le ore 20 e le ore 21. Il provvedimento del Questore veniva adottato a seguito della partecipazione del ricorrente ai molteplici episodi di violenza e rissa verificatisi il 23 novembre 2024.
Avverso l’ordinanza del G.I.P. laziale, COGNOME tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, la difesa contesta la violazione degli art. 6 della legge n. 401 del 1989 e 178 lett. C cod. proc. pen., sotto il profilo della compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, evidenziando in particolare che il provvedimento del Questore è stato notificato a Ragaglia il 12 febbraio 2025 alle 11, mentre la convalida del G.I.P. risale al 13 febbraio 2025, alle 15.09, per cui al ricorrente non è stato assicurato il contraddittorio cartolare, essendo rimasta senza risposta la memoria spedita il 13 febbraio 2025 alle 14.02 all’Ufficio G.I.P. di Latina tramite il portale telematico
Con il secondo motivo, sono stati eccepiti il difetto di motivazione e la violazione degli art. 125 cod. proc. pen. e 13 bis, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2017, rilevandosi che il G.I.P. ha operato un controllo solo formale del provvedimento del Questore, senza esporre adeguatamente le ragioni sottese all’imposizione e alla durata dell’obbligo di comparizione del ricorrente dinanzi alla P.G., non essendo stati illustrati i requisiti di necessità e urgenza della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.
In via preliminare, occorre premettere che ai provvedimenti amministrativi impositivi dell’obbligo di presentazione emessi ai sensi dell’art. 13 bis del decretolegge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, come modificato dal decreto legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (cosiddetti provvedimenti di “daspo urbano”), si applicano, per espressa previsione del quinto comma della medesima disposizione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, che riguardano la convalida degli analoghi provvedimenti adottati in relazione a episodi di violenza commessi in occasione di manifestazioni sportive.
Rispetto a questi ultimi provvedimenti, la giurisprudenza di legittimità, in relazione al termine che deve essere concesso all’interessato per depositare memorie e deduzioni al giudice per le indagini preliminari competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione a un ufficio o comando di polizia, è costante nel ritenere che tale termine non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il Pubblico Ministero deve richiedere la convalida di detto provvedimento innanzi al Giudice per le indagini preliminari (ex multis, cfr. Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341, Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, Rv. 266632, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223, Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013, Rv. 257350).
Infatti, a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 144 del 23 maggio 1997, si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui un termine inferiore renderebbe impossibile l’esercizio del diritto di difesa ai fini del presentazione di memorie o deduzioni al giudice, essenziali per garantire un “contraddittorio cartolare” (cfr., Sez. 3, n. 17411 del 30/03/2023, Rv. 284660, Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, Rv. 266769; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Rv. 250372; Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, dep. 2008, Rv. 238537). Ne consegue che, qualora la decisione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto termine, l’ordinanza è affetta dal vizio di violazione di legge.
1.1. Orbene, con decisione condivisa dal Collegio, questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 28526 del 17/05/2024, Rv. 287368) ha ritenuto applicabile anche ai provvedimenti di “daspo urbano” la regola appena esposta, secondo cui la convalida del provvedimento del Questore non può intervenire, a pena di nullità generale, in quanto concernente l’esercizio del diritto di difesa, prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica, concesso ex lege al destinatario onde consentirgli l’esame della documentazione e il deposito di memorie e di deduzioni.
Ciò posto, deve evidenziarsi che nel caso di specie, come correttamente rilevato anche dal Procuratore generale, il termine delle 48 ore tra la convalida del giudice e la notifica del provvedimento questorile all’interessato non risulta essere stato osservato, risultando dagli atti che il provvedimento del Questore di Latina è stato notificato a NOME COGNOME alle ore 11 del 12 febbraio 2025, mentre la convalida del G.I.P. è intervenuta alle ore 15.09 del 13 febbraio 2025.
Dunque, alla luce delle richiamate premesse interpretative, stante l’indebita compressione del diritto di difesa dell’interessato, si impone l’annullamento senza rinvio della predetta ordinanza di convalida, da ciò conseguendo pertanto la cessazione dell’efficacia del provvedimento del Questore di Latina emesso 1’11 febbraio 2025, limitatamente all’imposizione dell’obbligo di presentazione presso la Questura di Latina il venerdì e il sabato, tra le ore 20 e le ore 21.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia provvedimento del Questore di Latina del 11.2.2025, limitatamente all’obbligo
presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo
Questore di Latina.
Così deciso il 13.05.2025