Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20367 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20367 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/05/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
Depositata in Cancelleria
Oggi ,
23 MAG. 2024
IL ìUNZiON
A1,
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice per le Preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO, di convalida del provvedimento emesso in data 24/05/ dal AVV_NOTAIO di Siracusa, con il quale veniva disposto il divieto di accesso nei territorio nazionale in cui si svolgono tutte le competizioni sportive calcistiche e presentazione all’autorità di Pubblica Sicurezza in occasione delle manifestazioni calcistiche, per la durata di anni cinque.
2.1. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione del diritto al contr posto che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente in data 22/05/20 10,00, e che la convalida da parte del Gip. è stata emessa in cancelleria in data 24 senza indicazione di orario. Evidenzia il ricorrente di aver depositato le proprie difensive in data 25/05/2023 alle ore 9,24 e di aver tuttavia ricevuto, nella medesima la notifica del provvedimento di convalida emesso dal Gip, ove nessuna menzione viene della suddetta memoria difensiva. Il giudice non ha, dunque, rispettato il termine decorrente dalla notifica al prevenuto del provvedimento del questore, non avendo dat delle controdeduzioni difensive ritualmente depositate entro lo scadere del termine d omettendo quindi di attendere il termine concesso per il deposito delle memorie difensiv
Nel merito, rappresenta altresì il ricorrente la insussistenza dei presupposti le l’adozione del provvedimento in relazione alla ascrivibilità della condotta al ricorr pericolosità. Al riguardo, evidenzia che il giudice si è limitato a riprodurre delle form stile senza fare alcuna espressa indicazione degli elementi concreti sulla base dei quali il ricorrente sarebbe stato identificato e senza neppure specificare le condott effettivamente ascritte né effettuare alcuna valutazione in ordine alla concreta pericol
2.2.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omessa valutazion argomentazioni difensive contenute nella memoria rivolta al giudice concernenti la co della misura e la valutazione della pericolosità, di cui il giudice non ha preso visi disposto la convalida prima dello scadere delle 48 ore dalla notifica del provvedimento que Tali deduzioni erano state formulate anche con memoria indirizzata al questore (di cui i dà atto) ma erano state oggetto di più ampia ed articolata illustrazione nella memoria giudice, ove si era evidenziato anche lo stato di incensuratezza e lo svolgimento d lavorativa.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, h l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME Il primo e il secondo motivo di ricorso, entrambi concernenti la violazione del te difesa e l’omessa valutazione della memoria difensiva, sono fondati.
Occorre, al riguardo, richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Quest diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della con tale ragione, la convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obb presentazione all’Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nell successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamen quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida. Ne segue che rispetto di tale termine per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essen incomprimibile, funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di congruamente ed in modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni. Pert la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’ di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantott sua notifica all’interessato poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. U, n. 4441 del 29/ 232711; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga).
2.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorren 23/05/2023 alle ore 10,00, e la convalida è stata disposta il 24/05/2023 senza indic orario. Il ricorrente, peraltro, ha depositato deduzioni difensive tempestivament 25/05/2023 alle ore 9,24, che non sono state vagliate dal giudice e che quindi argomentato al riguardo. Da qui la nullità dell’atto ex art. 178 cod. proc. pen., conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio.
2.Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, deter l’ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedime AVV_NOTAIO del 22/05/2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso all’udienza del 26 marzo 2024 il Consigliere estensore
Il Presidente