Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46767 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46767 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a NAPOLI il 06/07/1993
avverso l’ordinanza del 05/04/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG
che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
COGNOME COGNOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Napoli con il quale è stato disposto l’obbligo di presentazione presso la questura, nelle modalità ivi indicate, per durata di cinque anni, in occasione delle competizioni sportive della squadra del Napoli, sia casa che fuori casa.
2.1.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, motivo, il vizio di violazione di le in relazione all’art. 6, I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 ore notifica all’interessato, rilevando che il provvedimento del Questore è stato notificato in d 03/04/2024 alle ore 19,00, il PM ha chiesto la convalida nei termini di legge, che il Gip convalidato il provvedimento il 05/04/2024 alle ore 13,35. Evidenzia di aver contattato all ore 14,30 telefonicamente l’Ufficio GIP del Tribunale di Napoli, prima di accingersi ad inviar mediante pec la memoria difensiva, e di aver appreso che il giudice aveva già disposto la convalida. Deduce quindi la violazione del termine minimo a difesa di 48 ore dalla notifica de provvedimento, previsto al fine di consentire l’esercizio del diritto al contraddittorio.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida. Per tal ragione, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida. Ne segue che il mancato rispetto di tale termi per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un termine incomprimibi funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di approntare congruamente ed modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni. Pertanto, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, n può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore dalla sua notifi all’interessato poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo esercizio d diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga). Se intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di polizia all’interess l’emissione della convalida integra una nullità di ordine generale di cui all’art. 178, lett. c
proc. pen., da cui consegue l’annullamento, senza rinvio, dell’ordinanza del gi conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente conval limitatamente alla misura di prevenzione dell’obbligo di presentazione, ferma r l’intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, COGNOME, Rv: 266632).
1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ri 03/04/2024 alle ore 19,00, e la convalida da parte del G.i.p. risulta essere emessa e in cancelleria in data 05/04/2024 alle . ore 13,35, dunque, prima del decorso delle 48 ore, termine previsto per approntare eventualmente le proprie difese.
Da qui la nullità dell’atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con conseguente a dell’ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente all’obbligo di presentazione.
3.Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedime Questore di Napoli del 29/03/2024, limitatamente all’obbligo di presentazione. Alla can gli adempimenti di comunicazione al Questore di Napoli.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedime Questore di Napoli del 29/03/202, limitatamente all’obbligo di presentazione. Man cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Napoli.
Così deciso all’udienza del 09/07/2024
il Consigliere estensore
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Il Presidente