Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34628 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34628 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Cosenza il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in data 21/2/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi del 23,comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ.modif.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha chiesto rinviarsi il proc nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della decisione de Tribunale di Cosenza in data 11/9/2019, dichiarava l’estinzione per maturata prescrizione de delitto di truffa ascritto a NOME; confermava la penale responsabilità del medesimo per la ricettazione contestata sub b) e rideterminava la pena nella misura di anni uno reclusione ed euro 200,00 di multa.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, quale ha dedotto:
2.1 l’omessa valutazione delle conclusioni scritte trasmesse a mezzo Pec in data 20/2/2024;
2.2 la violazione dell’art. 601 in relazione all’art. 178, comma 1 lett. c), cod.proc avendo la Corte territoriale emesso decreto di citazione per il giudizio d’appello in 5/2/2024, notificato al difensore in pari data, per l’udienza del 21/2/2024.
Il difensore segnala di aver inutilmente eccepito l’inosservanza del termine comparizione nelle conclusioni scritte, lamentando la compressione del diritto di difesa c specifico riguardo alla preclusione in ordine al concordato sulla pena, non risultando garant il termine di gg. quindici previsto a pena di inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. La Corte territoriale, pur dando atto a pa 3 dell’avvenuta presentazione di conclusioni scritte, non ha affrontato l’eccezione processua sollevata dalla difesa relativa al mancato rispetto del termine di comparizione.
1.1 Va debitamente segnalato che nella giurisprudenza di legittimità si registrano diffor opinioni in ordine alla decorrenza dell’applicabilità della nuova disciplina dell’art. 601, 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizi appello, sostenendosi, da un lato, l’operatività della disposizione a far data dal 30 dicem 2022, dal momento che essa non è stata oggetto di specifico differimento da parte dell’ar 94, comma 2, del citato decreto (Sez. 6, n. 12157 del 20/02/2024, Rv. 286190 – 01;Sez. 2, n. 49644 del 02/11/2023, Rv. 285674 – 01), d’altro, la sua applicabilità alle impugnazi proposte dopo il 30 giugno 2024, per effetto della proroga disposta dall’art. 11, comma 7, d 30 dicembre 2023, n. 215 (Sez. 2, n. 7990 del 31/01/2024,Rv. 286003- 01; Sez. 5, n.5347 del 02/02/2024, Rv. 285912 – 01). Tuttavia, la questione, demandata all’esame delle Sezioni Unite, che -secondo l’informazione provvisoria diffusa in esito all’udienza del 27 giugno 20 hanno affermato l’applicabilità del nuovo regime a decorrere dal 1 luglio 2024, non riveste caso a giudizio immediata e decisiva rilevanza giacché non può dubitarsi che nella specie si
rimasto inottemperato il termine minimo di gg. venti con conseguente integrazione dell nullità denunziata.
Infatti, nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di cui 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all’interv dell’imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall’art. 18 proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 2, 49644 del 02/11/2023, Rv. 285674 – 02).
Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro per nuo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appe di Catanzaro per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, 27 giugno 2024
La Consigliera estensore
La Presidente