Termine convalida Questore: la data di deposito è decisiva
Nel diritto processuale penale, il rispetto dei termini è un pilastro fondamentale a garanzia del diritto di difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un chiarimento cruciale sul termine convalida provvedimento Questore, specificando quale momento determina la validità dell’atto del giudice. Questa decisione sottolinea la differenza tra la stesura materiale di un provvedimento e il suo deposito formale in cancelleria, un dettaglio che può avere conseguenze determinanti sull’esito di un procedimento.
I Fatti di Causa
Un cittadino si vedeva notificare un provvedimento del Questore che gli imponeva l’obbligo di presentazione all’autorità di polizia. La legge prevede che, per garantire il diritto di difesa, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) possa convalidare tale misura solo dopo che siano trascorse 48 ore dalla notifica al destinatario. Nel caso specifico, l’interessato riceveva la notifica il 28 agosto alle 17:30. Il GIP redigeva l’ordinanza di convalida il 30 agosto alle 15:29, quindi prima della scadenza delle 48 ore. Tuttavia, l’atto veniva depositato ufficialmente in cancelleria solo il giorno successivo, 31 agosto, alle 9:30. L’interessato, ritenendo leso il suo diritto di difesa, proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo la nullità della convalida perché emessa prematuramente.
La questione giuridica: il termine convalida provvedimento Questore
Il cuore della controversia risiedeva nell’interpretazione del concetto di ‘emissione’ di un provvedimento giudiziario. La domanda era: un atto del giudice si considera ‘emesso’ nel momento in cui viene scritto e datato dal magistrato, oppure quando viene formalmente depositato in cancelleria, acquisendo così rilevanza giuridica esterna? La risposta a questa domanda è fondamentale per calcolare correttamente il termine convalida provvedimento Questore e, di conseguenza, per stabilire la validità della procedura e la tutela del diritto di difesa.
Il principio del rispetto delle 48 ore
La giurisprudenza consolidata afferma che l’inosservanza del termine di 48 ore per la convalida è causa di nullità generale. Questo periodo è stato stabilito dal legislatore per consentire all’interessato di preparare e presentare le proprie difese prima che la misura restrittiva venga confermata dall’autorità giudiziaria. Una convalida anticipata, di fatto, svuoterebbe di significato questa garanzia difensiva.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, basando la sua decisione su un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità. I giudici hanno chiarito in modo inequivocabile che il momento rilevante per valutare la tempestività di un provvedimento non è quello della sua materiale stesura.
Il momento di emissione del provvedimento: stesura vs. deposito
La Corte ha ribadito che un atto giudiziario, pur essendo stato scritto e datato, rimane un atto interno all’ufficio del giudice fino a quando non viene depositato in cancelleria. È solo con il deposito che l’atto viene ‘esternato’, ovvero reso pubblico e produttivo di effetti giuridici nei confronti delle parti. Il deposito è un requisito formale che conferisce all’atto la sua rilevanza intersoggettiva. Pertanto, per verificare il rispetto del termine convalida provvedimento Questore, si deve guardare esclusivamente alla data e all’ora in cui l’ordinanza di convalida è stata depositata in cancelleria. Nel caso di specie, essendo il deposito avvenuto il 31 agosto, il termine di 48 ore era ampiamente decorso, rendendo la procedura del tutto legittima.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza consolida un importante principio di procedura penale con rilevanti implicazioni pratiche. Stabilisce che la data apposta dal giudice sull’atto ha un valore relativo, mentre la data che conta ai fini legali è quella del timbro di deposito della cancelleria. Questa distinzione è cruciale per avvocati e cittadini per calcolare correttamente i termini processuali e valutare eventuali violazioni del diritto di difesa. La decisione rafforza la certezza del diritto, ancorando la validità degli atti giudiziari a un momento oggettivo e formalmente certificato, come quello del deposito, piuttosto che a un momento interno e non tracciabile come la semplice redazione del documento.
Qual è il termine minimo che un giudice deve attendere prima di convalidare un provvedimento del Questore?
Il giudice deve attendere che siano trascorse almeno 48 ore dalla notifica del provvedimento all’interessato. Questo termine è posto a garanzia del diritto di difesa.
Ai fini del rispetto del termine convalida provvedimento Questore, quale data è legalmente rilevante: quella in cui il giudice scrive l’atto o quella in cui lo deposita in cancelleria?
La data legalmente rilevante è esclusivamente quella del deposito dell’atto in cancelleria. La data di materiale stesura del provvedimento da parte del giudice è irrilevante a questi fini.
Cosa succede se il termine di 48 ore non viene rispettato?
L’inosservanza del termine di 48 ore, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale del provvedimento di convalida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6479 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6479 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/08/2023 del GIP TRIBUNALE di SONDRIO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di COGNOME NOME è manifestamente infondato in considerazione dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Premesso che secondo l’orientamento consolidato di Questa corte la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all’interessato poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, n. 64 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223) e che il momento dell’emissione di un provvedimento da parte del giudice è quello nel quale avviene il deposito presso la cancelleria, e non quello della data inserita in sede di materiale stesura del provvedimento, atteso che tale deposito è requisito formale della esternazione del provvedimento e con esso si raggiunge la rilevanza intersoggettiva dell’atto processuale (Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016 Rv. 269306 – 01; Sez. 3, n.42520 del 24/10/2002, Curigliano, Rv. 222962; Sez. 2, n. 1317 del 23/11/2004, Sufaj, Rv. 230969).
Rilevato che il provvedimento del Giudice è certamente successivo alla scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del decreto del Questore, dovendosi aver riguardo, a tal fine, alla data del deposito dell’atto in cancelleria, non a quellainserita dal giudic in sede di materiale stesura del provvedimento (notifica del provvedimento del questore in data 28/08/2023, ore 17,30, convalida del 30/08/2023 ore 15,29, deposito in data 31/08/2023 ore 9,30).
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024
Il Consiallerekstensore
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Il Presidente