Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9348 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9348 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Iseo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 26/07/2023 dal G.i.p. del Tribunale di AVV_NOTAIO
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26/07/2023, il G.i.p. del Tribunale di AVV_NOTAIO ha convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO impositivo degli obblighi di presentazione, ivi meglio specificati, imposti a COGNOME NOME in occasione degli incontri di calcio disputati in casa o fuori casa dal RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 6 I. n. 401 del 1989.
d
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla lesione dei diritti difensivi per essere l’ordinanza stata emessa prima dello scadere del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO. Si precisa, al riguardo, che tale notifica era stata effettuata il 24/07/2023 alle ore 12.55, che il P.M. aveva ritualmente chiesto la convalida alle 12.30 del giorno successivo, e che il G.i.p. aveva emesso l’ordinanza di convalida il 26/07/2023 in orario imprecisato e quindi, “molto probabilmente”, prima della scadenza delle 48 ore dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al principio di gradualità e proporzionalità della sanzione. Si lamenta la totale assenza di motivazione al riguardo.
2.3. Vizio di motivazione con riferimento all’obbligo, imposto al ricorrente, di presentarsi in Questura per tre volte in occasione delle partite del RAGIONE_SOCIALE e della Nazionale italiana. Si lamenta anche in questo caso l’assenza di motivazione, con ampi richiami giurisprudenziali.
2.4. Vizio di motivazione con riferimento all’obbligo imposto anche durante le partite amichevoli.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, l’AVV_NOTAIO sollecita l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza, ritenendo fondato il primo motivo.
Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore si associa alle conclusioni della Pubblica Accusa, rappresentando che erano stati medio tempore accolti ricorsi aventi identico contenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato, ed assume rilievo assorbente delle altre censure formulate in ricorso.
Secondo un indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte del tutto consolidato, «in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all’interessato poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale» (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 01. In senso conforme, cfr. ad es. Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266632 – 01).
Nella specie, come già ricordato in sede espositiva, è pacifico che la notifica al COGNOME del provvedimento del AVV_NOTAIO è stata effettuata in data 24/07/2023
alle ore 12.55, e che il G.i.p., accogliendo la richiesta di convalida formulata dal P.M. il giorno successivo, ha emesso l’ordinanza di convalida il 26/07/2023, senza alcuna indicazione relativa all’orario.
È vero che, secondo un orientamento emerso nell’elaborazione interpretativa di questa Suprema Corte, «in tema di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO ex art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, l’omessa indicazione dell’orario di deposito dell’ordinanza non comporta la caducazione della misura, ove sia possibile ricavare dagli atti che il giudice per le indagini preliminari ha rispettato il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento amministrativo all’interessato, prescritto, a pena di nullità, a tutela dell’effetti esercizio del diritto di difesa». Altrettanto vero è, peraltro, che nel caso di specie non è emersa alcuna indicazione idonea a comprovare il rispetto, da parte del G.i.p., del richiamato termine dilatorio.
Le considerazioni fin qui svolte impongono l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, e la conseguente declaratoria di inefficacia del provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in data 27/02/2023, limitatamente all’obbligo di presentazione in quella sede imposto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 27/02/2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso il 31 gennaio 2023