Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24334 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24334 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/07/2023 del GIP TRIBUNALE di UDINE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG dottoressa NOME COGNOME che ha chiesto annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 luglio 2023, il Gip presso il Tribunale di AVV_NOTAIO ha convalidato il provvedimento del 25 luglio 2023, con il quale il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO ha prescritto a COGNOME NOME il divieto di accedere per anni sei a tutti i luogh cui si svolgono manifestazioni sportive di calcio valevoli per i campionati nazionali ed internazionali, ed in cui si svolgono manifestazioni sportive d pallacanestro, nazionali ed internazionali, nei casi indicati dal menzionat provvedimento, e l’obbligo di presentazione all’autorità di Pubblica Sicurezza per anni tre.
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per Cassazione l’ AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di COGNOME NOME, e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di norme processuali prescritte a pena di nullità, per avere il AVV_NOTAIO convalidato il provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO, senza rispettare il termine minimo di 48 ore riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità a garanzia per l’esercizio del diritto di difesa.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del AVV_NOTAIO ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida. Per tale ragione, la convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida (Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass., in fattispecie del tutto analoga).
2.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente in data 25/07/2023, alle ore 16,55, e la convalida da parte del Gip
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stata emessa in data 27/07/2023, alle ore 11,00 e depositata in cancelleria i pari data alle ore 12,00, prima dello scadere del termine mimino a difesa. Da qui la nullità dell’atto ex art. 178 cod. proc. pen., lett. c), con consegu annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio.
2.L’ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio e deve essere dichiarata l’inefficacia del provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO, limitatamente all’obbligo di presentazione.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 25/07/2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso all’udienza del 03/04/2024 il Consigliere estensore
Il Presidente