Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45704 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45704 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nato a Tropea il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/06/2023 del Tribunale di Vibo Valentia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata e dichiarazione di legittimità dell’arresto.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vibo Valentia chiede l’annullamento dell’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il giudice per le indagini preliminari non ha convalidato l’arresto di NOME COGNOME. Denuncia
vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 272 e ss., 449, comma 2, e 558 cod. proc. pen.. Sostiene, richiamando precedenti di questa Corte, che, ai fini della decorrenza e computo del termine di 48 ore decorrenti dall’arresto in relazione al giudizio direttissimo e alla presentazione diretta dell’imputato, deve aversi riguardo all’orario dell’arresto, nel caso eseguito alle ore 10:20 del 10 giugno 2023, e della presentazione in udienza dell’imputato, attestata essere avvenuta alle ore 10:10 a fronte di citazione per l’udienza delle ore 9:30. Rileva, inoltre, che tempestivamente, alle ore 10:02 il Pubblico Ministero aveva trasmesso il verbale i al giudice procedente e che è irrilevante che l’udienza sia,stata dichiarata aperta alle ore 10:22.
2. Il ricorso è fondato.
3.11 giudice monocratico del Tribunale di Vibo Valentia, dato atto della sequenza degli atti procedimentali (trasmissione del verbale alle ore 10:02; presentazione dell’imputato in giudizio alle ore 10:10; apertura dell’udienza alle ore 10:22 del giorno 12 giugno 2023) ha ritenuto scaduto il termine per la convalida dell’arresto (48 ore), con decorrenza dal momento dell’arresto, poiché l’arresto in relazione al reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) era stato eseguito alle ore 10:10 del 10 giugno 2023.
4. La ricostruzione in fatto del giudice per le indagini preliminari è erronea.
Il verbale di arresto (che risulta redatto alle ore 10:50 del 10 giugno 2023), dà atto di una complessa dinamica dei fatti poiché NOME COGNOME, al momento dell’intervento dei militari, chiamati dalla moglie con la quale l’indagato aveva avuto un’accesa discussione, aggredito dal padre della donna, aveva, a propria volta, colpito i militari intervenuti per sedare la lite e, dopo la cessazione del diverbio con il suocero, aveva colpito gli agenti e danneggiato l’auto di servizio. Nel verbale si dà atto che, a fronte di tale articolata dinamica, i verbalizzanti, ricevute istruzioni dal comandante della Stazione, alle ore 10:20 avevano tratto in arresto NOME COGNOME per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Ritiene la Corte che fa fede sull’orario di esecuzione dell’arresto, cioè sul momento della effettiva privazione della libertà della persona, quello attestato nel verbale, al di là dell’orario di redazione del verbale stesso che documenta le attività compiute e delle approssimative ricostruzioni che possono evincersi dalla dinamica dei fatti e che il termine di 48 ore per la presentazione direttamente all’udienza dell’arrestato per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio, a norma dell’art. 558, comma 4, cod. proc. pen., decorre dal momento della materiale apprensione fisica dell’arrestato. Ne consegue che, a fronte della formulazione
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della richiesta di convalida, depositata alle ore 10:02, e della presentazione dell’arrestato alle ore 10:10, il termine risulta rispettato e che non rileva l’orario di effettiva trattazione dello specifico procedimento, non essendo registrate soluzioni di continuità dell’iter processuale (cfr. Sez. 5, n. 4323 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 280411).
5.Sulla base delle su esposte considerazioni, dunque, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, essendo stato l’arresto legittimamente eseguito.
L’annullamento va disposto con la formula senza rinvio poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell’operato degli agenti di P.G., mentre l’eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta sugli effetti giuridici (ex multis v. Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265886).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara la legittimità dell’arresto eseguito nei confronti di NOME COGNOME.
Così deciso il 19/10/2023