Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8883 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8883 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che ‘unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all’art. 108 cod. proc. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato;
che, invero, il termine a difesa di cui all’art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e l’eventuale diniego, incidendo sull’assistenza dell’irnputato,può dar luogo a una nullità a regime intermedio in forza della norma generale posta dall’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sempreché non si versi in ipotesi di “abuso delle facoltà processuali” e l’eccezione sia stata tempestivamente formulata(Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251497; Sez. 2, n. 5773 del 10/01/2019, COGNOME, Rv. 275523);
che, infatti, la facoltà riconosciuta all’imputato di nominare un avvocato in qualsiasi momento del processonon determina il diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo (Sez. 6,n. 47533 del 14/11/2013, Fonzo, Rv. 257390; Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023, Fattore, Rv. 284094);
che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi, ampiamente argomentando sul punto(si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio2024.