Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41883 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41883 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 20/02/2025, la Corte di appello di Ancona, in sede di giudizio di rinvio, in riforma della sentenza del Tribunale di Fermo in data 26/09/2023, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al fatto di minaccia commesso in data 10/11/2020 perchØ estinto per remissione di querela e ha dichiarato lo stesso COGNOME colpevole dei reati di minaccia grave commessi in data 02/11/2020 e in data 17/12/2020, condannandolo, ritenuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche alla pena di euro 600,00 di multa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, censurandone il vizio di inosservanza o erronea applicazione dell’art. 108 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.
La Corte territoriale non aveva concesso il rinvio dell’udienza, rigettando la richiesta di un termine a difesa avanzata dal difensore di fiducia appena nominato alla data del 18/02/2025 e così ledendo il diritto di difesa.
L’imputato era stato assistito in precedenza da un difensore di ufficio al quale era stato concesso un rinvio ma quando alla successiva udienza aveva nominato un difensore di fiducia la Corte lo aveva negato a quest’ultimo assumendone la natura dilatoria visto l’ampio lasso di tempo che l’imputato aveva avuto a disposizione per nominare un nuovo difensore.
Tale diniego, tuttavia, integra una nullità che incide anche sulla sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che la denunciata nullità deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente e, quindi, al piø tardi, immediatamente dopo il compimento dell’atto che nega il termine o lo concede in
misura che si sostiene incongrua. Non vi Ł prova che tale tempestiva eccezione sia stata sollevata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato
Emerge dagli atti, e in particolare dal verbale dell’udienza in data 20/02/2025, che NOME COGNOME aveva nominato due giorni prima un difensore di fiducia, l’AVV_NOTAIO, e che il 19/02/2025 questo difensore aveva fatto pervenire in cancelleria richiesta di termine a difesa ai sensi dell’art. 108 cod. proc. pen.
Emerge altresì dallo stesso verbale che all’udienza del 20/02/2025 il difensore di fiducia nominato era assente e che la Corte di appello aveva provveduto a nominare in sua sostituzione un difensore d’ufficio.
La Corte aveva emesso ordinanza con la quale aveva respinto la richiesta di termine a difesa per le ragioni in essa meglio esplicitate.
Si era quindi svolta la trattazione del giudizio di rinvio e sia il Procuratore Generale territoriale sia il difensore d’ufficio nominato in sostituzione del difensore di fiducia assente, che aveva chiesto il termine a difesa ma che non si era comunque presentato in udienza, avevano formulato le rispettive conclusioni.
Ne era seguita la camera di consiglio e la decisione della Corte territoriale.
Così ricostruite le scansioni processuali del giudizio di rinvio, può escludersi che la sentenza impugnata sia affetta da vizi in procedendo rilevabili con ricorso per cassazione.
Come ha recentemente ribadito la giurisprudenza di legittimità, «la mancata concessione del termine a difesa previsto dall’art. 108 cod. proc. pen., attenendo all’assistenza dell’imputato e non all’assenza del difensore, determina una nullità generale a regime intermedio che non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, ma deve essere eccepita dal difensore presente, immediatamente dopo il compimento dell’atto che nega il termine» (Sez. 1, n. 16487 del 23/01/2025, COGNOME, Rv. 288020 – 01)
Il principio nella citata recente decisione Ł stato ribadito con riguardo ad un procedimento, nel quale, pur dinanzi ad un Tribunale di sorveglianza ma in relazione a situazione processuale del tutto sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio, un difensore aveva chiesto termine a difesa e, dopo l’emissione ordinanza di diniego di tale termine, aveva formulato le sue conclusioni senza sollevare alcuna eccezione.
Nell’affermare tale principio si Ł data continuità ad orientamento pacifico già espresso da Sez. 1, n. 13401 del 5/2/2020, COGNOME, Rv. 278823 – 01 e ancor prima da Sez. 1, n. 11030 del 25/2/2010, COGNOME, Rv. 246777 – 01 e da Sez. 5, n. 19524 del 02/04/2007, COGNOME, Rv. 236643).
SicchØ la censura non potrebbe essere proposta con ricorso per cassazione.
A ciò si aggiunga che in ogni caso il difensore di fiducia nominato dall’imputato non era presente in udienza ed era sostituito da difensore all’uopo nominato d’ufficio e, com’Ł noto, «il difensore nominato come sostituto del titolare non comparso ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che, invece, spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall’ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato» (Sez. 2, n. 46047 del 23/11/2021, El, Rv. 282324 – 01).
Ne consegue, dunque, che il ricorso deve essere respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 05/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME