Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8073 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 8073  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Sant’Elpidio a mare il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di Fermo in data 18/10/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 18/10/2023, il Tribunale di Fermo ha respinto il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Fermo in data 14/9/2023 nei confronti dell’odierno ricorrente, finalizzato alla confisca dei beni e del denaro profitto dei reati di cui agli artt. 640, 640 bis, 316 bis c.p. art. 2 D.I.vo 74/2000.
2.Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione l’indagato, sollevando il seguente motivo di gravame: nullità del provvedimento ex art. 178 lett. c) c.p.p. in relazione all’assistenza dell’imputato e in relazione all’art. c.p.p.; violazione di legge (art. 606 lett. c) c.p.p., in relazione all’art. 178 le
c.p.p. per essere stato violato il diritto di difesa, non avendo il Tribunale dispost il rinvio dell’udienza, richiesto dalla difesa al fine di consentire alla parte consultare i documenti depositati dall’Ufficio di Procura il giorno prima dell’udienza di discussione e pervenuti al Tribunale il giorno stesso dell’udienza .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1 II 17 ottobre 2023, la Procura della Repubblica procedente ha depositato presso la cancelleria del Tribunale del riesame, ad integrazione degli atti già trasmessi, documentazione a sostegno del provvedimento di sequestro.
L’ufficio del Pubblico ministero ha così correttamente offerto al contraddittorio delle parti le nuove emergenze procedimentali ma, stante la tempistica dell’acquisizione al fascicolo, l’indagato non ha potuto averne contezza sino al giorno dell’udienza.
All’udienza camerale del 18 dicembre 2023 la difesa chiedeva termine per esaminare la documentazione insistendo nel rinvio per discussione.
Il Tribunale, per quanto consta ex actis, ha dato risposta a questa istanza rigettandola in ragione della necessità “di rispettare i termini normativamente previsti per decidere sul riesame”.
Ed invero, ai sensi dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 324, comma 7, «su richiesta formulata personalmente dall’imputato entro due giorni dalla notificazione dell’avviso, il tribunale differis la data dell’udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi».
In concreto, quindi, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se le ragioni addotte effettivamente rientrassero nei giustificati motivi previsti dall’art. 309, comma 9bis, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 7403 del 26/11/2019, Tortorelli, Rv. 278772-01), e non trincerarsi dietro i tempi ristretti della procedura posto che il diniego deve rappresentare una decisione coerente rispetto all’istanza introdotta e non deve presentarsi in concreto lesivo del diritto costituzionale alla difesa, che certamente nel caso in esame aveva una sua evidente rilevanza, considerata l’indisponibilità della documentazione aggiuntiva. Ne consegue che, a parte casi di minima consistenza del materiale probatorio da consultare, che potrebbero far qualificare la relativa istanza come pretestuosa, il Tribunale non può sindacare la qualità dei motivi, né è sua competenza affermare se sia adeguato o meno il termine ordinario per lo studio degli atti depositati, se sia necessario attendere il completamento delle indagini difensive, se sia opportuno consentire al nuovo
difensore appena nominato di avere il tempo per una adeguata preparazione. La ragione dell’indicazione normativa, a carattere generico, secondo la quale devono ricorrere giusti motivi, deve essere intesa in relazione al fatto che si deve dare atto solo della loro esistenza e non pretestuosità, anche considerato che la previsione in questione rappresenta un caso di dilazione di un termine di decisione che è così breve proprio nell’interesse del soggetto destinatario, sicché appare ragionevole che proprio al soggetto interessato e destinatario della misura (che ha evidentemente interesse ad una decisione in tempi brevi) venga riconosciuto il diritto ad una breve dilazione per le sue esigenze difensive.
3.Nel caso in esame il Tribunale ha risposto in modo eccentrico all’istanza, senza considerare la ricorrenza di giustificati motivi e concentrando la propria decisione su un profilo che non rappresentava affatto l’oggetto della istanza predetta, ovvero il diritto ad ottenere copia degli atti. Dunque, ferma restando l’affermazione di principio secondo la quale non è impugnabile la decisione erronea, in concreto, in questo caso, è stata realizzata una motivazione del tutto apparente, essendosi limitato il Tribunale a richiamare un principio astratto e non coerente con l’istanza introdotta, senza in alcun modo chiarire se ricorrano o meno giustificati motivi, concentrandosi su un argomento non pertinente.
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, all’esito del pieno dispiegamento del contraddittorio tra le parti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Fermo per l’ulteriore corso.
Così deciso il 26/1/2024