Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 840 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 840 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVVISATI NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 24/09/1986
avverso l’ordinanza del 23/03/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG dottoressa COGNOME l’annullamento con rinvio che ha chiesto
RITENUTO IN FATTO
NOME Avvisati ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di GLYPH Napoli, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Napoli del 16/03/2023, notificato GLYPH al ricorrente in data 22/03/2023, con il quale è stato disposto l’obbligo di presentazione presso la questura nelle modalità ivi indicate, per la durata di due anni.
2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio di violazione di legge in ordine alla eccessiva compressione del lasso di tempo concesso per formulare deduzioni difensive. Il Giudice a quo non ha rispettato il termine a difesa, in quanto ha disposto la convalida appena 24 ore dopo la notifica del provvedimento questorile all’interessato del 22/03/2023 alle ore 11,20 (convalida del 23/03/2023 alle ore 17,02).
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata esplicitazione delle ragioni di necessità ed urgenza della misura.
2.3.Con il terzo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata esplicitazione delle ragioni della previsione della prescrizione aggiuntiva.
2.4. Con il quarto motivo, deduce difetto di motivazione in ordine alla durata del divieto.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli e sospensione dell’efficacia del provvedimento del Questore, limitatamente all’imposto obbligo di presentazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida. Per tale ragione, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida. Ne segue che il mancato rispetto di tale term ne per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un termine incomprimibtle, funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di approntare congruamente ed in modo effettivo le proprié difese mediante memorie o deduzioni. Pertanto, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore dalla sua notifica all’interessato poiché l’inosservanza di t&e termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665
del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga). Se in:ervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di polizia all’interessato l’emissione della convalida integra una nullità di ordine generale di cui all’art. 178, lett. c), proc. pen., da cui consegue l’annullamento, senza rinvio, dell’ordinanza del giudice e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell’obbligo di presentazione, ferma restando l’intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D’Urso, Rv. 266632).
1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente 22/03/2024 e la convalida da parte del G.i.p. risulta essere emessa e depositata in cancelleria il giorno seguente, in data 23/03/2024. Da qui la nullità dell’atto ex art. 178 lett. c), cod. p pen., con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente all’obbligo di presentazione.
Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l’ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
Per questi motivi l’ordinanza va annullata senza rinvio, con conseguente sospensione del provvedimento del Questore di Napoli del 16/03/2023. Con comunicazione del presente provvedimento al medesimo Questore di Napoli.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del Questore di Napoli del 16/03/2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Napoli.
Così deciso all’udienza del 21 novembre 2024
Il consigliere etensore
Il Presidente