Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35026 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35026 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Mondolfo DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della Corte di appello di Ancono visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Ancona, in esito all’udienza del 6 novembre 2023, tenuta con trattazione scritta ai sensi dell’art. 23-bis I. 176 el 2020, ha confermato la condanna di NOME COGNOME COGNOME pena ritenuta di giusti ia per il reato di cui all’art. 334 cod. pen..
Nella sentenza si dà atto che il difensore dell’imputato, con rnail spedita a mezzo posta certificata alle ore 13:12 di venerdì 3 novembre 2023, aveva chiesto
il rinvio dell’udienza e la concessione di termine a difesa avendo ricevuto incarico difensivo dell’imputato nello stesso giorno, trovandosi nella i possibilità di accedere agli atti. Chiedeva, inoltre, la sostituzione della pena det ntiva irrogata all’imputato.
Con unico motivo di ricorso il difensore dell’imputato chiede l’annullamento della sentenza denunciando violazione di legge, in relazione all’art. 108 cod. proc. pen., per il mancato accoglimento della richiesta di rinvio. Rappresenta che, rispetto all’udienza del 6 novembre 2023, solo il 3 novembre 2023 aveva ricevuto l’incarico e il mandato difensivo dell’imputato, a seguito di revoca 01 precedente difensore. Aveva, pertanto, chiesto termine a difesa allegando che, ‘in presenza di nomina intervenuta di venerdì, si era trovata preclusa la possibililLà di accedere agli atti ! , per lo studio del caso. Sostiene che è meramente apparente la motivazione con la quale la Corte di appello ha respinto la richie!Aa, essendosi limitata a richiamare una massima giurisprudenziale senza confrontarsi con le ragioni della richiesta difensiva.
Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga da ultimo disposta dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023 n. 75.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Effettivamente la Corte di appello si è limitata a rigettare la richiesta difensiva sul rilievo che il termine a difesa di cui all’art. 108 cod. proc. pen. è funzionale a assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell’imputato ad ottenere il rinvio dell’udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il d essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del proces Iritto di difesa o ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo RAGIONE_SOCIALE scansioni e dei tempi del processo (Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023, Fattore, Rv. 284094). Ha, inoltre, laconicamente dato atto che nel processo erano intervenute più revoche dei difensori dell’imputato.
Va rilevato che l’udienza era tenuta con rito cartolare e che il precedente difensore aveva depositato conclusioni scritte e aveva ricevuto la Omunicazione, a cura della cancelleria, del deposito RAGIONE_SOCIALE conclusioni del Procura ore AVV_NOTAIO: cionondimeno l’imputato, attraverso il nuovo difensore, avrebbe potuto far pervenire al giudice memoria difensiva in vista della trattazion a dell’appello, fin
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fissata per il seguente lunedì, sicché la richiesta di termine, prop sta il venerdì precedente l’udienza, non era irrilevante.
Tuttavia, ai fini della decisione dell’odierno ricorso, non pulò non essere rilevata la genericità della richiesta di termine a difesa poiché al ricorso sono allegati il mandato difensivo privo di data e documentazione che risulta rilasciata alcuni mesi prima.
Premesso che la descritta dinamica processuale dà conto del concreto esercizio, da parte del precedente difensore di fiducia, del diritto di difesa dell’imputato in vista della trattazione del giudizio di appello, ritiene la Corte che ai fini della verifica del corretto esercizio dei poteri del giudice di me : rito, al quale compete, ai sensi dell’art. 108 cod. proc. pen., il potere di bilanciamento della facoltà riconosciuta all’imputato di nominare l’avvocato in qualsiasi momento del processo con il principio della sua ragionevole durata, non può prescindersi dall’accertamento della cadenza temporale della nomina, che non è verificabile poiché la dichiarazione allegata al ricorso è priva di data.
La censura proposta dal difensore si risolve, pertanto, in una generica doglianza e il rigetto della richiesta di rinvio ai sensi dell’art. 108 cod. proc. pen non appare in questa sede censurabile sotto il prospettato vizio dll violazione di legge.
2.Segue alla dichiarazione di inammissibilità, la condanna dell’imputato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e di una somma, determinata come in dispositivo, a favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paclomento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 21 giugno 2024
La Consigliera relatrice
Il Presidente