Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23838 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23838 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (06UQ17E) nato a ROCCAPIEMONTE il 10/03/1959 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta inviata dal Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME con cui è stata richiesta l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in manca di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dispos dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Napoli a seguito di rinvio dopo annullamento da parte di questa ·Corte della sentenza pronunciat dalla Corte d’appello di Salerno il 12 luglio 2022, che con overturning aveva assolto NOME COGNOME dal reato ascrittogli, confermava la sentenza de Tribunale di Nocera Inferiore del 12 luglio 2021 che aveva, per contr condannato l’imputato alla pena di giustizia per il reato di calunnia commesso danni di NOME COGNOME avendolo falsamente accusato della ricettazione di assegno indebitamente sottrattogli.
Nel presentare ricorso per cassazione, la difesa dell’imputato ha dedot inosservanza di norme processuali (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
relazione agli art. 108 e 178 lett. c, cod. proc. pen.) per violazione del d difesa, non essendo stato concesso il termine a difesa al difensore di fi subentrato a seguito di revoca del difensore precedentemente incaricato.
Il Sostituto Procuratore generale, con memoria inviata per mail, ha chies l’inammissibilità del ricorso.
L’unico motivo addotto è manifestamente infondato, per plurime ragioni, ciascuna sufficiente a giustificare la decisione adottata.
4.1 In primo luogo, essendosi il processo d’appello svolto in forma cartola la circostanza che la nomina sia pervenuta ultra fines, cioè oltre il termine di cinque giorni antecedenti l’udienza previsto dalla disciplina emergenzia successivamente ‘stabilizzato’, per l’eventuale invio di memoria di replica conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale, priva la doglianza di concr interesse, dato che il neo-nominato difensore non avrebbe avuto alcuno spaz per la presentazione di una eventuale memoria tempestiva.
4.2 In secondo luogo, la nomina di nuovo difensore non implica l’automaticità del rinvio: si è affermato, al fine di evitare pratiche di speculative, che il termine a difesa di cui all’art. 108 cod. proc. pen. è fun ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell’imputa ottenere il rinvio dell’udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diri difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del proces esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistem controllo delle scansioni e dei tempi del processo (Sez. 4, n. 4928 27/10/2022, dep. 2023, Fattore, Rv. 284094 – 01). Ovviamente, la scelta d difensore è libera, così come è insindacabile dal giudice la collocazione temporale in cui ciò avvenga, poiché si tratta di ambiti discrezionali in cui l’elem fiduciario nei confronti del professionista gioca un ruolo preminente. Tuttavia caso concreto, a fronte di una nomina postuma, perché esercitata dopo spirare del termine ultimo per l’esercizio dei diritti della difesa, non viene alcuna indicazione del vulnus derivante dalla mancata concessione del termine, né viene indicata quale facoltà difensiva in neo-nominato difensore avreb potuto esercitare, a conferma di una istanza esclusivamente tesa alla dilaz (dei tempi) del processo.
4.3 Infine, non è nemmeno corretta la allegazione che l’imputato sia st deprivato di un diritto, non avendo il nuovo difensore ancora preso contatto l’ufficio ed avuto così conoscenza del fascicolo.
È importante, al contrario, sottolineare che, in nessun momento l’imputato rimasto privo di assistenza tecnica, posto che l’art. 107, commi 3 e 4, cod. pen., espressamente prevede che anche nei casi di rinuncia e revoca d
difensore, tali atti unilaterali non abbiano effetto finché la parte no assistita dal nuovo difensore di fiducia (ed, eventualmente, questo abbia god
del rinvio concessogli ex art. 108). In altre parole, durante l’intero c giudizio d’appello, COGNOME è stato ‘munito’ di difensore di fiducia
l’immanenza della nomina precedente.
5. Le ragioni sopra illustrate determinano l’inammissibilità del ricorso, d consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorre
pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colp nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore de
cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9 maggio 2025
Il Consi liere relatore
Il Presidente