Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38809 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38809 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BERGAMO DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/11/2023 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 09/11/2023, il Gip del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha convalidato accogliendo la richiesta del PM, il decreto emesso dal AVV_NOTAIO della stessa città in d 02/11/2023, ritualmente notificato all’interessato il 07/11/2023 alle ore 9,15, con c integrazione del Daspo del 08/02/2019, si è disposta a carico di NOME COGNOME COGNOME‘estensi dell’obbligo di presentazione presso la questura di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mezz’ora dopo l’inizio primo tempo e mezz’ora dopo l’inizio del secondo tempo, per la durata di otto anni, alle manifestazioni sportive in cui è impegnata a qualunque titolo la compagine calcistica della RAGIONE_SOCIALE, squadra che, a seguito dell’esclusione della società RAGIONE_SOCIALE, ha di fatto sostituito la precedente.
Avverso tale decisione, il sottoposto ha presentato ricorso per cassazione, tramit difensore, articolando tre motivi con i quali lamenta:
2.1. Con il primo motivo di ricorso, violazione del termine a difesa, posto c provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 07/11/2023 alle ore 9,15, richiesta del Pm è stata depositata nei termini e che la convalida da parte del G.i.p. r disposta in data 09/11/2023 alle ore 9,05 e depositata in cancelleria in pari data alle ore malgrado non fosse decorso il termine di 48 ore decorrente dalla notifica del suddet provvedimento all’interessato.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in quanto il giudi convalidato un provvedimento del AVV_NOTAIO integrativo di precedente Daspo già convalidato, ove si dà atto che la squadra RAGIONE_SOCIALE è di fatto soStituita dalla sqùadra RAGIONE_SOCIALE Il ricorrente evidenzia che il provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO nel 2019 ha perso efficacia i ragione della scomparsa della squadra calcistica RAGIONE_SOCIALE. Il provvedimento impugNOME ha sostanzialmente imposto un nuovo divieto e una rinnovata prescrizione di presentazione, con riferimento, tuttavia, a una differente squadra di calcio, senza che siano state verifi vagliate in concreto le ragioni del mantenimento delle prescrizioni imposte dal AVV_NOTAIO. Il ricorrente evidenzia che la squadra RAGIONE_SOCIALE costituisce una nuova autonoma formazione che milita in una diversa categoria della serie D, e pertanto, deduce l’illegittimi reiterazione, automatica ed immotivata, delle valutazioni effettuate con riferimento agli in calcistici della squadra RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il difetto assoluto di motiva ordine alla esplicitazione delle ragioni che giustificano una misura restrittiva talmente a che prevede, per ben due volte nella medesima giornata, che l’imputato debba recarsi presso l’ufficio della questura di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per tutti gli incontri di calcio della squadr RAGIONE_SOCIALE, compresi quelli disputati al di fuori della città e in luoghi distanti dal cittadino.
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Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chie l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo ricorso è fondato ed è assorbente.
1.1. In proposito, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine co all’interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida d provvedimento del questore, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando polizia, non può essere inferiore a quello di quarantotto ore, previsto dalla legge, entro cui deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex nnultis, Sez. 3, n. 6440 d 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, n.3740 del 10/12/2020, Rv. 281321). Si è, infat ritenuto di riconoscere a colui al quale è stato notificato il provvedimento del questore, i ad . un contraddittorio cartolare, da esercitare, secondo un principio di parità delle arm medesimo intervallo di tempo di cui dispone il PM per richiedere la convalida. Il termine sudde concesso all’interessato nel rispetto del suo diritto al contraddittorio, decorre dalla not provvedimento del questore all’interessato, che, invero, reca espressamente l’avviso del facoltà di produrre memorie o deduzioni. La giurisprudenza di legittimità ha quindi stabilito la violazione di detto termine di quarantotto ore, posto a garanzia del contraddittorio cart è causa di nullità ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e che pertanto dev annullata senza rinvio l’ordinanza . di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del ter difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all’interessat conseguente decadenza della misura dell’obbligo di presentazione del sottoposto (Sez. 3, n.20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Rv. 280796; Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, Rv. 266769). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. Nel caso in disamina, il provvedimento di integrazione del precedente Daspo, dispost dal AVV_NOTAIO il 02/11/2023, è stato notificato all’interessato i 07/11/2023 alle ore 09.15; il Gip del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha disposto la convalid data 09/11/2023 alle ore 9,05 e ha depositato il provvedimento in pari data alle ore 9,10. quindi verificata una violazione del diritto al contraddittorio, non avendo il Giudice d rispettato il termine minimo a difesa di 48 ore decorrente dalla notifica del provvediment AVV_NOTAIO. Da qui la nullità ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen., con conseguente annullam dell’ordinanza impugnata.
L’impugnata ordinanza deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente all’obbligo di presentazione. Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natur
rescindente, determina l’ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. effettuate le comunicazioni di rito al AVV_NOTAIO
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 02/11/2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso all’udienza del 17 maggio 2024
Il,Consigliere estensore
Il Presidente