Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25601 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25601 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME TERRACINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/12/2024 del GIP TRIBUNALE di LATINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG dottoressa l’annullamento senza rinvio CINZIA PARASPORO che ha chiesto
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di AVV_NOTAIO del 12/12/2024, emessa alle ore 9,11, di convalida del provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del 4/12/2024, notificato al ricorrente il 10/12/2024 alle ore 13,51, con il quale è disposto l’obbligo di presentazione presso la questura nelle modalità ivi indicate, per la dur di cinque anni.
2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legg relazione &l’art. 6, I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine a difesa, decorr dalla notifica all’interessato, avendo il GIP provveduto a convalidare il provvedimento d AVV_NOTAIO senza attendere il decorso di 48 ore dalla notifica, così inficiando il provvedimento convalida per mancato esercizio del diritto di difesa, come da giurisprudenza costante di legittimità.
In particolare, evidenzia che il provvedimento del AVV_NOTAIO è stato notificato il 10/12/202 alle ore 13,51, che l’ordinanza di convalida reca la data in cui è stata redatta dal giudice, o il 12/12/2024, alle ore 9,11, ma non indica l’orario di deposito presso la cancelleri rappresenta di aver, in data 12/12/2024 alle ore 12,44, dunque, entro il termine delle 48 ore inviato mediante pec memoria difensiva di cui il giudice non ha dato atto. Conseguentemente, non è possibile avere certezza del rispetto dei termini a difesa.
2.2. Il ricorrente lamenta altresì l’omessa valutazione della memoria difensiv tempestivamente trasmessa tramite EMAIL entro il termine di 48 ore dalla notifica all’interessat con la quale il prevenuto rappresentava la illegittimità del divieto per carenza dei presuppos di urgenza, necessità e proporzionalità, doglianze che non sono state esaminate dal giudice, che ha convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO in violazione del termine a difesa, ovviamente, senza potersi confrontare con le deduzioni difensive articolate nella suddetta memoria, depositata nel termine di legge ma dopo che il provvedimento di convalida era stato emesso.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha ‘annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del AVV_NOTAIO ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice dell convalida. Per tale ragione, la convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termin indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a
quello entro cui il P.M. può richiedere al GRAGIONE_SOCIALEP. la relativa convalida. Ne segue che il manca rispetto di tale termine per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un te incomprimibile, funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di appron congruamente ed in modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni. L’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è ca di nullità generale di cui all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., (Sez. U, n. 4441 del 29/1 Rv. 232711; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga) )da cui consegue l’annullamento, senza rinvio, dell’ordinanza del giudice e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell’obbligo di presentazione, ferma restando l’intangibilità della parte amministrativa affere al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266632).
Inoltre, se l’interessato entro il termine a difesa si avvale del diritto al contradd cartolare, il giudice è obbligato a prendere in considerazione le deduzioni difensive; sicchè nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida del provvedimento del Questo che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2 Rv. 285286).
1.1. GLYPH Nel caso in disamina sussiste la denunciata violazione del termine di quarantotto ore, prima del quale è intervenuto il provvedimento di convalida rispetto alla notif all’interessato del provvedimento del AVV_NOTAIO. Al riguardo; si osserva che il provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 4/12/2024 è stato notificato al ricorrente il 10/12/2024 alle ore 13, che l’ordinanza di convalida deve ritenersi emessa e depositata il 12/12/2024, alle ore 9,11 alla data e all’orario indicato dal giudice, in assenza di un timbro del deposito con indicazione dell’orario, in violazione dei termini a difesa.
1.2. GLYPH Peraltro, il giudice non ha dato atto néresamiNOME la memoria difensiva inviata tempestivamente in data 12/12/2024 alle ore 12,44, avendo emesso il provvedimento di convalida in pari data, il 12/12/2024, ma alle ore 9,11. Dunque, la convalida è intervenut prima dello scadere del termine di 48 ore dalla notifica, concesso al destinatario per consentir l’esame della documentazione e il deposito di memorie e deduzioni, e il giudice a quo non ha potuto vagliare le diverse censure che il ricorrente aveva formulato avverso il provvedimento impositivo dell’obbligo di presentazione, avendo già provveduto prima del decorso del termine a difesa.
Ricorre, pertanto, la denunciata violazione per lo scarto temporale esistente rispett all’intervallo minimo stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, considerato che, peraltro ricorrente deduce un concreto interesse al rispetto del termine a difesa, che stato pregiudicat (Sez. 3, n. 28489 del 08/02/2024, COGNOME, Rv. 286707 – 01. Nello stesso senso, cfr. anche Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 286523 – 01, secondo la quale «in tema di misure volte
a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida de provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia n
può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, ma l’inosservanza di tale termine, comportando una nullità
generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall’art. 182 cod. proc. pe non inficia la legittimità dell’ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunq
successivamente notificata all’interessato e quest’ultimo non alleghi un concreto e specific pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato»).
Da qui la nullità dell’atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullame dell’ordinanza impugnata senza rinvio, limitatamente all’obbligo di presentazione.
2.La decisione impugnata va pertanto annullata
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senza rinvio
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(Sez.3, n.3740 del
10/11/2020, dep. 2021, NOME,
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Rv. 281321) e GLYPH
va dichiarata
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cessata l’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 4/12/2024, limitatamente all’obbligo di presentazione.
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Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 4/12/2024, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso all’udienza del 14/04/2025
il Consigliere estensore
Il Presidente