Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASSINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte di appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 aprile 2025, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata il 31 gennaio 2024 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale NOME COGNOME è stata ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, commesso a Mondragone il 27 ottobre 2021 e condannata alla pena ritenuta di giustizia.
Per mezzo del proprio difensore, l’imputata ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello deducendo violazione di legge. Secondo la difesa la sentenza di secondo grado sarebbe nulla per violazione dell’art. 178, lett. c)
cod. proc. pen. atteso che il decreto di citazione per questo grado di giudizio non è stato correttamente notificato all’imputata.
Come risulta dal ricorso e dalla documentazione ad esso allegata, per decidere sull’appello proposto dalla COGNOME, la Corte di appello di Napoli fissò per il 6 marzo 2025 una udienza camerale non partecipata. Il decreto di citazione a giudizio fu notificato al difensore di fiducia, ma la notifica all’imputata non andò a buon fine. Il 6 marzo 2025, preso atto che era stata omessa la notifica all’imputata del decreto di citazione al giudizio di secondo grado, la Corte di appello dispose la rinnovazione della notifica fissando per il giudizio la nuova data del 3 aprile 2025. Il verbale che disponeva il rinvio dell’udienza fu notificato al difensore di fiducia dell’appellante, a mezzo PEC, in data 10 marzo 2025. All’imputata fu notificato un nuovo decreto di citazione per l’udienza del 3 aprile 2025 e la notifica avvenne il 29 marzo 2025, a mezzo della polizia penitenziaria, presso il Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano “Pasquale Mandato” ove la COGNOME era detenuta.
La difesa sostiene che la sentenza pronunciata dalla Corte di appello all’udienza camerale del 3 aprile 2025 sarebbe affetta da nullità: in primo luogo, perché non è stato rispettato il termine a comparire; in secondo luogo, perché, avendo ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio soltanto il 29 marzo, l’imputata non ha potuto avvalersi della facoltà, riconosciutale dalla legge, di chiedere di presenziare all’udienza. Alla data della notifica, infatti, i termine per formulare tale richiesta era già decorso e, pur consapevole che la COGNOME era detenuta per altra causa, la Corte di appello non ne ha disposto la traduzione.
Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta e, ritenendo fondato il ricorso, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si deve premettere che, come risulta dall’esame degli atti – necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092) – il giudizio di appello all’esito del quale è stata pronunciata la sentenza impugnata è stato introdotto da un atto di impugnazione depositato il 30 aprile 2024, si tratta, pertanto, di una impugnazione proposta in data anteriore al 1° luglio 2024 e, ai sensi dell’art. 94 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nel testo vigente alla data dell’appello: «Per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23,
commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176».
Nel caso di specie, la Corte di appello ha fissato l’udienza in camera di consiglio e, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 4, d.l. n. 137/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020), il pubblico ministero o il difensore potevano formulare richiesta di discussione orale «entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza». Entro lo stesso termine perentorio, l’imputata poteva formulare, «a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza».
La notifica del decreto di citazione in grado di appello doveva avvenire rispettando il termine a comparire di venti giorni. Come è stato affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 42124 del 27/06/2024, Rv. 287095, infatti, «La disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024».
Tanto premesso, si deve osservare che, come emerge dall’esame degli atti, l’udienza camerale per la decisione sull’appello fu fissata al 6 marzo 2025 e il relativo decreto fu regolarmente notificato al difensore di fiducia dell’imputata AVV_NOTAIO. La notifica alla Gamnnella fu tentata presso il domicilio eletto in Mondragone INDIRIZZO INDIRIZZO, ma non andò a buon fine. Il 6 marzo 2025, preso atto di ciò, la Corte di appello dispose la rinnovazione della notifica del decreto di citazione all’imputata e rinviò il giudizio al 3 aprile 2025 La data del rinvio fu comunicata al difensore di fiducia della appellante notificandogli il verbale d’udienza. Questa notifica fu eseguita il 10 marzo 2025 a mezzo PEC all’AVV_NOTAIO «in proprio». Non risulta che in quella data il difensore abbia ricevuto anche una notifica ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. All’imputata fu notificato un nuovo decreto di citazione per l’udienza del 3 aprile 2025. La notifica avvenne il 29 marzo 2025, a mani proprie, presso il Centro Penitenziario di Napoli Secondigliano “INDIRIZZO Mandato” ove la COGNOME era detenuta e fu eseguita dalla Polizia penitenziaria. Si tratta, dunque, di una notifica tardiva.
La giurisprudenza di legittimità si è ormai consolidata nel ritenere che il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per il giudizio di appello «integra una nullità di ordine generale “a regime intermedio”, relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata
od eccepita entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen., ovvero prima della deliberazione della sentenza di secondo grado» (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Rv. 287095, pag. 3 della motivazione, che cita Sez. 4, n. 48056 del 16/11/2023, Rv. 285796 – 01; Sez. 2, n. 49644 del 02/11/2023, Rv. 285674 02; Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 283988 – 01; Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Rv. 283349 – 01). Nel caso di specie il difensore dell’imputata non ha eccepito la nullità. Non risulta, infatti, che abbia presentato conclusioni scritte. Inoltre, nei quattro giorni liberi intercorsi tra la notifica data d’udienza l’imputata non ha chiesto di presenziare, né si è doluta di non aver potuto avanzare tempestivamente tale richiesta a cagione del ritardo col quale era venuta a conoscenza della celebrazione del giudizio di appello.
Non vale obiettare – come fa la difesa – che, ai sensi del comma 4 del citato art. 23 bis, d.l. n. 137/2020 tale richiesta avrebbe potuto essere formulata solo «entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza». Avendo ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio, infatti, l’imputata potev rilevarne la tardività, personalmente o tramite il difensore, e ciò le avrebbe consentito di ottenere una nuova notifica e di chiedere di presenziare all’udienza.
Da quanto esposto emerge che la notifica all’imputata del decreto di citazione al giudizio di appello non è stata omessa e, pertanto, non si è verificata la nullità assoluta e insanabile di cui agli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.
Si è verificata, invece, una nullità a regime intermedio che non è stata rilevata o eccepita prima della deliberazione della sentenza di secondo grado e non può essere dedotta per la prima volta proponendo ricorso contro quella sentenza.
In tesi difensiva, l’udienza all’esito della quale fu pronunciata la sentenza impugnata sarebbe nulla perché si è tenuta nei confronti di una imputata detenuta, impedita a presenziare perché non tradotta in giudizio. Questa nullità, tuttavia, non può essere reputata sussistente. Ed invero: di fronte alla Corte di appello si è tenuta una udienza camerale non partecipata; il difensore, pur avendo ricevuto tempestiva notifica della fissazione della prima udienza e dell’udienza di rinvio, non ha mai chiesto la trattazione orale; l’imputata, che sebbene in ritardo – ha avuto notizia della celebrazione dell’udienza, non ha chiesto di presenziarvi.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2025