Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39402 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39402 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA;
rappresentato ed assistito dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME
di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2166 emessa in data 15/04/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME chiesto il rigetto del ricorso;
vista la memoria datata 12/10/2025 a firma AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 15/04/2024 n. 2166 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 14/03/2024 n. 3594, ha escluso l’aggravante di cui all’art. 61 bis cod. pen. e ha rideterminato la pena inflitta, confermando nel resto la condanna per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti.
Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, affidandolo a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità, per violazione di legge processuale, in relazione a artt. 429, 419, 178 e 161 cod. proc. pen., della notifica del decreto di citazione in appello dettaglio: il decreto di citazione veniva erroneamente notificato (a mezzo p.e.c. in da 27/12/2024) al difensore di fiducia del primo grado, AVV_NOTAIO, anziché al nuovo difensore di fiducia AVV_NOTAIO, con nomina comunicata alla Corte di appello di Milano via p.e.c. nel novembre 2024 (revoca e contestuale nuova nomina del 19/11/2024); solo in data 28/02/2025, l’AVV_NOTAIO riceveva comunicazione del decreto di fissazione di udienza per il giorno 05/03/2025, ossia solo quattro giorni liberi antecedenti alla data di udienza fis a mezzo p.e.c., si chiedeva pertanto, non già un rinvio dell’udienza, bensì una nuova fissazione di udienza regolarmente notificata; la Corte di appello in data 05/03/2024 emetteva ordinanza con la quale rinviava l’udienza al 07/04/2025, ponendo soltanto trentuno giorni liberi e, quin violando i termini di fissazione dell’udienza (modificati da trenta a quaranta giorni dal d 150/2022) con conseguente nullità della fissazione stessa; ulteriore nullità scaturiva dal erroneità della notifica per l’udienza del 07/04/2025; in data 07/04/2025 si comunicava che veniva accolta l’istanza di rinvio avanzata dall’AVV_NOTAIO e veniva fissata l’udienza d 15/04/2025, pur essendo la richiesta della difesa non già di rinvio, bensì di fissazione di u nuova udienza con il rispetto dei termini previsti; anche il nuovo rinvio, peraltro, non rispet i termini liberi previsti dal codice di rito.
2.2 Con il secondo motivo si eccepisce violazione di legge, sotto forma del diritto di difesa relazione all’art. 161 cod. proc. pen. avendo, la mancata notifica del decreto di citazione udienza, comportato di fatto l’impossibilità per la difesa di redigere eventuali motivi aggiun di svolgere ogni attività di rivisitazione della vicenda, valutando anche la possibilità di ri all’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo, relativo alla nullità della sentenza impugnata per nullità della notifica della citazione in appello al difensore di fiducia all’imputato, è fondato.
1.1. Dalla consultazione dell’incarto processuale – accessibile al Giudice di legittimità in virt vizio processuale denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc., dep. 28/11/2001, Policastro, Rv. 220092) – si evince quanto segue: la nomina del nuovo difensore AVV_NOTAIO, con
contestuale revoca dell’AVV_NOTAIO, veniva comunicata alla cancelleria del Tribunale di Milano in data 19/11/2024 (v. mail in atti); la notifica del decreto di citazione in appello per udienz 05/03/2025 – emesso in data 05/06/2024 – veniva effettuata all’AVV_NOTAIO in data 27/12/2024 (v. decreto di citazione e notifiche in atti) e quindi ad una data nella quale vi era già st nomina del nuovo difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, con revoca di quello precedente, AVV_NOTAIO; l’AVV_NOTAIO, con mail inviata alla Corte di appello di Milano in data 03/03/2025 eccepiva per iscritto, trattandosi di processo con rito cartolare, di avere ricevuto la notific decreto di fissazione della prima udienza in data 28/02/2025 e, quindi, senza il rispetto d termine rituale di quaranta giorni, chiedendo, pertanto, la fissazione di una nuova udienza ne rispetto del predetto termine; la Corte di appello di Milano, con ordinanza in data 05/05/2025 redatta all’esito dell’udienza, disponeva rinvio all’udienza del 07/04/2025 e quindi, nuovamente senza il rispetto del termine di rito di quaranta giorni; tuttavia, dell’ordinanza e del verb udienza era stata data comunicazione per errore della cancelleria ad un altro avvocato, con nome simile (tale COGNOMECOGNOME e, pertanto, l’udienza del 07/04/2025 veniva rinviata a quella de 15/04/2025 con comunicazione all’AVV_NOTAIO dell’ordinanza e del verbale della precedente udienza; con mail in data 10/04/2025, l’AVV_NOTAIO faceva pervenire ulteriore istanza di rinvio, eccependo, ancora una volta, la tardività della notifica del decreto di citazione a NOME per mancato risetto dei termini a comparire di quaranta giorni; infine, in data 29/04/2025 l’AVV_NOTAIO inoltrava un’altra mail alla Corte di appello di Milano, con la quale, premesso di non avere avuto riscontro alla mail del 10/04/2025, chiedeva di essere edotto in proposito.
2. Da quanto esposto, emerge che la Corte territoriale erroneamente ha rigettato l’eccezione sull’omesso rispetto del termine di notifica, affermando che il decreto di citazione per il NOME di appello, emesso in data 05/06/2024, era stato correttamente notificato al precedente difensore di fiducia AVV_NOTAIO, e che soltanto a titolo di cortesia ne era stat inviata una copia al difensore nel frattempo nominato, in data 19/11/2024, AVV_NOTAIO. Ed invero, la Corte territoriale ha omesso di considerare che il decreto di citazione, pur emesso in data 05/06/2024, veniva notificato al difensore dell’imputato soltanto in data 27/12/2024, data alla quale, come detto, era già avvenuta la nomina del nuovo difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, con contestuale revoca di quello precedente.
2.1. La nomina al difensore di fiducia, avvenuta prima della data della notifica del decreto citazione a comparire nel NOMEizio di appello, avrebbe, dunque, dovuto avvenire nel rispetto del termine di quaranta giorni – introdotto dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 202 150, che ha apportato modifiche alla disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. – tempo minimo necessario per garantire alla parte una utile e proficua difesa, secondo la disciplina i precedenza prevista dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen.; cosa che, nella specie, non è avvenuta, poiché, come sopra spiegato, la notifica è intervenuta senza che tra la stessa e la data dell’udienza intercorressero i quaranta giorni di tempo.
Questa Corte ha ormai da tempo rilevato come nel NOMEizio di appello il mancato rispetto del termine a comparire di quaranta giorni stabilito dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. come modificato, integra una nullità di ordine generale relativa all’intervento dell’imputato, che essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283349; Sez. 5, n. 32910 del 20/06/2023, COGNOME, Rv. 285009; Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, COGNOME, Rv. 282220). Tempestiva risulta, pertanto, l’eccezione formulata dal difensore AVV_NOTAIO, rigettata dalla Corte di appello di Milano sull’erroneo presupposto che il difensore di fiducia fosse diverso, senza avvedersi della data di notifica del decreto di citaz e della data (anteriore) di nomina del nuovo difensore di fiducia, in persona dell’AVV_NOTAIO con revoca di quello precedente.
Da quanto sopra, consegue la necessità di annullare la sentenza impugnata per violazione del termine di quaranta giorni previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., con rinvio alla Co di appello di Milano per un nuovo NOMEizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d appello di Milano per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, 24 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH