Termine a comparire in appello: la Cassazione chiarisce l’applicazione della Riforma Cartabia
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce un’importante chiave di lettura sull’applicazione temporale delle nuove norme procedurali introdotte dalla Riforma Cartabia, con specifico riferimento al termine a comparire in appello. La pronuncia ribadisce principi consolidati e offre una guida chiara agli operatori del diritto, sottolineando come l’entrata in vigore di una nuova disposizione non ne determini automaticamente l’applicazione a tutti i procedimenti in corso. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato, emessa dal Tribunale di Benevento e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Napoli. L’imputato, ritenendo lese le proprie garanzie difensive, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado. I motivi del ricorso si concentravano su presunti vizi procedurali che, a dire della difesa, avrebbero inficiato la validità del giudizio d’appello.
I Motivi del Ricorso e le Doglianze Difensive
La difesa ha articolato il proprio ricorso su due principali motivi, entrambi di natura strettamente procedurale:
1. Violazione del termine a comparire: Il primo motivo lamentava la violazione dell’art. 601, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dalla Riforma Cartabia. La nuova norma ha elevato da 20 a 40 giorni il termine minimo che deve intercorrere tra la notifica della citazione e la data dell’udienza in appello. Secondo la difesa, questo nuovo termine non era stato rispettato.
2. Mancato rinvio per astensione del difensore: Il secondo motivo criticava la decisione della Corte d’Appello di non aver rinviato l’udienza, nonostante il difensore avesse comunicato la propria adesione a un’astensione collettiva proclamata dagli organismi di categoria (il cosiddetto ‘sciopero degli avvocati’).
La Decisione della Cassazione e il corretto termine a comparire in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Le argomentazioni della Suprema Corte sono state nette e hanno fatto leva su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
La Questione del Termine a Comparire
Sul primo punto, la Corte ha chiarito un aspetto cruciale riguardante il diritto intertemporale. Ha specificato che la nuova disciplina del termine a comparire in appello, che prevede un intervallo di 40 giorni, è applicabile esclusivamente agli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024. Nel caso di specie, l’appello era stato presentato il 5 gennaio 2024, quindi in un momento antecedente a tale data spartiacque.
Pertanto, al procedimento in esame si applicava ancora la disciplina previgente, che fissava il termine dilatorio in 20 giorni. La Corte ha verificato che tale termine era stato ampiamente rispettato, rendendo la doglianza difensiva del tutto priva di fondamento. Questa interpretazione si allinea al principio generale tempus regit actum, secondo cui la validità di un atto processuale deve essere valutata secondo la legge in vigore al momento del suo compimento.
L’Adesione all’Astensione degli Avvocati
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Cassazione ha ribadito un orientamento ormai consolidato: nei giudizi (come quello d’appello o di legittimità) in cui la trattazione avviene per iscritto e non è stata presentata una tempestiva richiesta di discussione orale, l’istanza di rinvio per adesione all’astensione è priva di effetti.
Il diritto al rinvio, infatti, presuppone il diritto del difensore a partecipare fisicamente all’udienza. Se il procedimento si svolge attraverso lo scambio di memorie scritte, la presenza fisica non è prevista né necessaria. Di conseguenza, l’astensione del difensore diventa irrilevante ai fini della celebrazione del giudizio e non può costituire un valido motivo per ottenerne il rinvio.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su una rigorosa applicazione dei principi che governano la successione delle leggi processuali nel tempo e le regole del procedimento camerale. In primo luogo, la Corte ha applicato il principio tempus regit actum, chiarendo che le modifiche procedurali della Riforma Cartabia, come l’aumento del termine a comparire in appello, non hanno efficacia retroattiva e si applicano solo alle impugnazioni successive a una data specifica (1° luglio 2024). Questo garantisce certezza giuridica ed evita che procedimenti già avviati vengano invalidati da nuove norme. In secondo luogo, la decisione sul mancato rinvio si basa sulla natura del procedimento: in un giudizio a trattazione scritta, il diritto del difensore a partecipare fisicamente all’udienza non sussiste, a meno che non sia stata avanzata una specifica richiesta di discussione orale. Pertanto, l’adesione a un’astensione collettiva non incide sulla regolarità del procedimento e non può giustificare un rinvio.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per gli avvocati. Sottolinea la necessità di prestare la massima attenzione alla disciplina transitoria delle riforme processuali per evitare di basare le proprie impugnazioni su presupposti normativi errati. Inoltre, conferma che le strategie difensive, come la richiesta di rinvio per astensione, devono essere calibrate sulla specifica tipologia di procedimento. In un contesto processuale sempre più orientato alla trattazione scritta, diventa fondamentale comprendere quando la presenza fisica del difensore è un diritto garantito e quando, invece, la difesa si esplica efficacemente attraverso gli atti scritti, rendendo irrilevanti le istanze di rinvio.
Quando si applica il nuovo termine a comparire in appello di 40 giorni introdotto dalla Riforma Cartabia?
Secondo la Corte di Cassazione, la nuova disciplina che individua in 40 giorni il termine a comparire nei giudizi di appello è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024.
Cosa succede se il termine a comparire in appello non viene rispettato?
Il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 601 cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata o eccepita prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.
L’adesione del difensore a uno sciopero degli avvocati obbliga il giudice a rinviare l’udienza d’appello?
No. La Corte di Cassazione ha specificato che, quando il giudizio d’appello si svolge con trattazione scritta (senza una richiesta di discussione orale), l’istanza di rinvio presentata dal difensore che aderisce a un’astensione collettiva è priva di effetti, poiché non è prevista la sua presenza fisica all’udienza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34403 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34403 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento e condannato il ricorrente alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, in relazione al delitto di f aggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in ordine all’omessa valutazione della regol costituzione delle parti in giudizio e all’omessa considerazione delle doglianze difensive manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. In particolare, questa Corte ha specificato che disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 10 luglio 2024 e che nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 601, comm cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all’interve dell’imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall’art. 180 cod. p
pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. U. n. 4125 del 27/06/2024 Cirelli, Rv. 287096). Nel caso in esame l’appello è stato proposto il 5 gennaio 2024, quindi prima del 1 luglio 2024, cosicché trovava applicazione la disciplina previgente dell’ar 601, comma 5, cod. proc. pen., che prevedeva un termine dilatorio di 20 giorni, nel caso di specie rispettato, in quanto la notifica della citazione all’imputato presso il difensore interv il 10 ottobre 2024 per l’udienza del 5 novembre 2024; pertanto, corretta è stata la valutazion della Corte di appello in ordine alla tempestività della notifica della citazione a giudizio;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 178 comma 1 lett. c) e 179 comma 1 cod. proc. pen., in relazion all’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissi e di decadenza – è manifestamente infondato, poiché anch’esso prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Nel caso in esame i Giudici di Appe non sono incorsi in alcuna nullità, in relazione all’omessa valutazione della dichiarazione adesione all’astensione da parte del difensore e della necessità del differimento della trattazion dell’udienza: infatti, la Corte di cassazione ha specificato che nel giudizio di legittimità cele secondo la disciplina emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di effetti l’istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di all’astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l’istant diritto di partecipare all’udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, COGNOME, Rv. 284786; in tema di giudizio di appello, Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, COGNOME, Rv. 282067 – 01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 01/03/2013, COGNOME e altro, Rv. 255353). In sostanza nel giudizio di legittimità, come in quello di appello, allorquando il difens non ha chiesto, come nel caso in esame, la trattazione orale, il rinvio non deve essere concesso in quanto non essendo prevista la presenza del difensore, in caso di trattazione scritta rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, ulteriori circostanze data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025
Il consi Here estensore COGNOME
Il Presidente