Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15115 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15115 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Urbino il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 14/02/2023 della corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, m persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 febbraio 2023, la corte di appello di Bologna, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Rimini del 6 dicembre 2016, con la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, in relazione per entrambi all’art. 73 del DPR 309/90 e per il solo RAGIONE_SOCIALE anche in relazione all’art. 10 12 14 L. 497/74, e 648 cod. peri., dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine ai reati di cui agli artt. 10 12 1 L. 497/74 e 648 cod. pen. per essere estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena finale, e confermava nel resto la sentenza impugnata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE NOME mediante il proprio difensore, deducendo plurimi motivi di impugnazione.
Deduce con il primo la violazione dell’art. 601 comma 3 cod. proc. pen. per mancato rispetto del termine di 40 giorni in ordine alla notifica dell’avviso di udienza recapitato per l’imputato presso il difensore
Con il secondo deduce la violazione dell’art. 420 bis e 598 ter cod. proc. pen. a fronte della mancata notifica dell’avviso di fissazione di udienza per l’imputato e per l’assenza di elementi da cui ricavare che l’assenza alla udienza sia stata una scelta consapevole e volontaria.
Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 598 bis, 178 cod. proc. pen., osservando come l’udienza chnnanzi alla corte di appello si sia svolta in presenza dei difensori pur in mancanza di richiesta avanzata in tal senso dall’imputato, e senza notifica ex art. 598 comma 2 cod. proc. pen. del provvedimento assunto in tal senso dalla Corte, in favore del difensore dell’imputato.
Con il quarto deduce la nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di appello ai sensi dell’art. 171 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. non essendo stata effettuata la notifica in mani dell’imputato, posto che la notifica al difensore ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen. avrebbe violato l’art. 157 cod. proc. pen. atteso che l’imputato non avrebbe ricevuto gli avvisi di rito ex art. 161 cod. proc. pen.
Con il quinto motivo deduce la nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di appello ai sensi ‘dell’art. 171 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per assenza di sottoscrizione di chi ha eseguito la notifica dell’avviso di fissazione della udienza di appello.
Con il sesto deduce la nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di appello ai sensi dell’art. 171 comma 1 lett. f) cod. proc. pen. per mancata procedura ex art. 157 cod proc. pen. con affissione alla casa comunale dell’avviso di fissazione della udienza di appello o invio con le modalità ex art. 157 comma 8 cod. proc. pen.
Con il settimo motivo deduce vizi di motivazione e la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e dell’art. 603 cod. proc. pen. Dal controesame del teste COGNOME, non essendovi certezza circa la presenza della droga in casa del COGNOME senza che fosse stata portata da Lecco da parte del ricorrente, emergerebbe un dato che contraddirebbe la ricostruzione accusatoria operata nei confronti del ricorrente quanto alla vicenda inerente la droga. Si contesta poi la mancata escussione quale teste del Geometra COGNOME quale prova decisiva non ammessa posto che lo stesso avrebbe potuto riferire in ordine al pernottamento del ricorrente ad Aulla anche il 2 febbraio e non solo il 3.
Con l’ottavo motivo deduce la violazione dell’art. 17 cod. proc. pen. e 125 cod. proc. pen. nonché vizi di motivazione in ordine ala rigettata istanza di riunione di procedimento connesso e pendente nella stessa fase e grado, dinnanzi alla medesima autorità giudiziaria.
Con il nono motivo deduce la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nonché della attenuante della minima partecipazione al fatto da ricollegarsi a quanto dedotto con il settimo motivo.
12 Sono state depositate repliche alle conclusioni del P.G. insistendosi per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, che, come tale, risulta assorbente rispetto alle altre deduzioni difensive, di cui, quindi, si rende pleonastico l’esame. Va premesso che nel giudizio di appello il mancato rispetto del termine stabilito dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., dà luogo a una nullità di ordine generale relativa all’intervento dell’imputato, e come tale è deducibile dal difensore con il primo atto utile, come accaduto nel caso di specie. Nel caso in esame, il giudizio si è svolto in data 14.2.2023, allorquando risultava vigente, secondo questo collegio, il termine per comparire di cui all’art. 601 comma 3 ultima parte cod. proc. pen., introdotto
con novella ex art. 34 comma 1 lett. g) n. 3 del Dlgs. 10 ottobre 2022 n. 150 con decorrenza ex art. 99 bis dello stesso decreto, come modificato dall’art. 6 del D.L. 30 ottobre 2022 n. 162, convertito con modificazioni nella L. 30 dicembre 2022 n. 199. Sul punto, questa Corte si è espressa in maniera non uniforme, atteso che, da una parte, si è stabilito che la nuova disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., sopra citata, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile a far data dal 30 dicembre 2022, in base al combinato disposto del predetto d.lgs. n. 150 del 2020, dell’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché dell’art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito in legge 30 dicembre 2022, n. 199 (cfr. Sez. 3 – n. 5481 del 24/01/2024 Rv. 285945 – 01; Sez. 2 – n. 49644 del 02/11/2023 Rv. 285674 – 01), dall’altra, con altre decisioni, ha sostenuto, all’opposto, che la nuova disciplina sopra indicata è applicabile alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, per effetto della proroga disposta dall’art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, sostenendo, in motivazione, che sussisterebbe una stretta correlazione tra la perdurante applicazione delle disposizioni emergenziali per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2024 e l’entrata in vigore della disciplina sui nuovi termini a comparire, non applicabili in forza della proroga delle citate disposizioni (Sez. 5 – n. 5347 del 02/02/2024 Rv. 285912 – 01; Sez. 2 – n. 7990 del 31/01/2024 Rv. 286003 – 01). Questa Corte, ritiene di condividere il primo orientamento sopra sintetizzato, atteso che l’art. 5-duodecies d.l. n. 162 cit. non incide sulla disciplina dei termini a comparire, ma esclusivamente sulla disciplina del cd. “rito pandemico a 1:rattazione scritl:a”, estendendone l’applicazione sino al 30 giugno 2024, né appare condivisibile alcuna ricostruzione che prospetti il predetto nuovo termine come inerente al rito ordinario e non a quello cartolare d’appello ancora vigen1:e, in mancanza di esplicite previsioni in tal senso e atteso che il predetto termine non appare incompatibile, nella sua applicazione, con le specifiche disposizioni inerenti lo svolgimento del rito cartolare citato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tanto premesso, si osserva che il predetto termine di giorni quaranta non risulta rispettato, e tale profilo appare assorbente rispetto a tutte le altr censure, comprese quelle inerenti le stesse modalità dell’avviso di udienza.
Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra sezione della corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso. Così deciso il 10/01/2024.