Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42767 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 42767 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 14/12/2023 che, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta all’imputato in ordine ai reati di cui ai capi 1), 3) e 4) (nella d contestazione di cui agli artt. 648 e 494 cod. pen.) sostituendola con la detenzione domiciliare, con le prescrizioni contenute in sentenza.
La difesa affida il ricorso ad un motivo, con cui deduce l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o di decadenza.
In particolare, si duole del mancato rispetto per l’imputato del termine libero a comparire tra la notifica del decreto di citazione e la prima udienza di comparizione stabilito per il giudizio di appello dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. Rappresenta, infatti, che “la notifica del decreto di citazione per l’udienza del 21/11/2023 è avvenuta il 24/10/2023, ovvero 28 giorni prima, in violazione dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. come modificato dalla legge Cartabia, nonché dal d.lgs. n. 150 del 2022”. Nel caso in esame, il termine non era stato rispettato, in quanto, contrariamente a quanto assentito dalla Corte territoriale (che aveva rigettato con ordinanza dettata a verbale di udienza l’eccezione), la nuova disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), D.Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile a far data dal 30 dicembre 2022, dal momento che essa non è stata oggetto di specifico differimento da parte dell’art. 94, comma 2, del citato decreto e non esistendo incompatibilità funzionale tra il termine di comparizione riformato e la perdurante applicazione del rito emergenziale, di cui all’art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale prevede quale forma di trattazione ordinaria quella cartolare. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Il ricorso è inammissibile.
Vero è che l’esito della procedura camerale di cui all’articolo 599, comma 4, cod. proc. pen., per effetto dell’accordo intervenuto tra le parti sui motivi di appell in virtù del potere dispositivo a queste riconosciuto sul punto, non preclude la possibilità di prospettare nel giudizio di legittimità questioni che riguardano invalidità relative allo stesso procedimento camerale, è anche vero però che, nella specie, l’invalidità denunciata non è idonea a produrre quelle conseguenze dirimenti che il ricorrente intende conseguire.
E ciò non solo perché corretta risulta l’ordinanza con cui la Corte di merito ha rigettato alla prima udienza del 21711/2023 l’eccezione di nullità del decreto di
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citazione sollevata dalla difesa sul rilievo del mancato rispetto del termine a comparire per l’imputato, da individuarsi in quello di giorni venti e non quaranta per come prospettato dal ricorrente (sul punto v. il recente arresto di S.U. 27 giugno 2024, NOMENOME informazione provvisoria n. 9/2024), ma anche e soprattutto perché a detta udienza la difesa chiese congiuntamente al pubblico ministero un rinvio al fine di valutare la possibilità di un concordato, poi tradottas nella richiesta formulata alla successiva udienza del 14/12/2023 ove la Corte di appello ha ritualmente preso atto dell’accordo raggiunto sulla pena verificandone, nel pieno contraddittorio tra le parti, la ritualità e la rispondenza ai requisit legge, ratificandone la legittimità e pronunziando la sentenza ora impugnata.
Il rinvio a richiesta di parte non solo avrebbe in ipotesi sanato l’inosservanza del termine a comparire, ma ha reso inutiliter data l’eccezione di nullità svolta, essendo l’imputato stato restituito nel pieno delle sue facoltà che ha compiutamente svolto formulando la richiesta di accordo sulla pena.
Da qui l’inammissibilità a riproporre in questa sede, per carenza di interesse, un profilo di nullità che la concreta sequenza processuale ha reso ormai esaurito e al quale l’interessato ha rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. (Sez. 5, n. 29243 del 4/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 4460 del 12/12/2005, dep. 2006, gala, Rv. 233568 – 01, in motivazione a pag. 3). Con conseguente possibilità per il Collegio di dichiarare l’inammissibilità de plano.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2024.