Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37570 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37570 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 22/10/2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di minaccia.
Rilevato che:
il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza di appello per il mancat rispetto dei termini minimi a comparire per l’imputato;
la notifica del decreto di citazione in appello è stata eseguita il 23 luglio 2024, a fr di un’udienza da celebrarsi 20 settembre 2024, quindi nel rispetto del termine a comparire previsto dalla disciplina applicabile ratione temporis;
la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1 lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a compa nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° 2024 (Sez. U n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095),
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che denunzia l’illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza e di attendibilità delle fonti – non è consentito d legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); ritenuto altresì il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni de convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione responsabilità e della sussistenza del reato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Rilevato che all’esito odierno non consegue anche la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, in quanto la relativa memoria è stata depositata senza il rispetto del termine di legge, da computarsi libero.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile.