Termine a Comparire Appello Penale: Quando si Applica la Nuova Norma?
La Riforma Cartabia ha introdotto significative modifiche alla procedura penale, tra cui l’estensione del termine a comparire appello penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sull’applicazione temporale di questa nuova disciplina, chiarendo un punto fondamentale per gli operatori del diritto. La questione centrale riguarda la retroattività della norma che ha portato a 40 giorni il termine minimo per la comparizione nei giudizi di appello. Vediamo nel dettaglio il caso e la decisione della Suprema Corte.
I Fatti del Ricorso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in primo e secondo grado per reati legati agli stupefacenti. L’unico motivo di ricorso per cassazione era di natura prettamente procedurale: il difensore lamentava la violazione dell’articolo 601, comma 3, del codice di procedura penale, sostenendo che non fosse stato rispettato il nuovo termine a comparire di quaranta giorni per il giudizio d’appello.
La Disciplina del Termine a Comparire Appello Penale e la Riforma
Il d.lgs. n. 150/2022 (la cosiddetta Riforma Cartabia) ha modificato l’art. 601 c.p.p., estendendo da 20 a 40 giorni il termine dilatorio che deve intercorrere tra la notifica del decreto di citazione e la data dell’udienza in appello. Questa modifica mira a rafforzare il diritto di difesa, concedendo più tempo all’imputato e al suo difensore per preparare adeguatamente il gravame.
La questione giuridica sottoposta alla Corte era se questa nuova, più favorevole, disposizione dovesse applicarsi a tutti i giudizi d’appello pendenti al momento della sua entrata in vigore o solo a quelli instaurati successivamente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo manifestamente infondato. La decisione si fonda su un principio consolidato, recentemente ribadito da una pronuncia delle Sezioni Unite (Sent. n. 42124/2024).
Le Motivazioni della Scelta
Il cuore della motivazione risiede nel principio del tempus regit actum, ovvero la regola secondo cui un atto giuridico è disciplinato dalla legge in vigore nel momento in cui viene compiuto. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la nuova disciplina sul termine a comparire appello penale non ha efficacia retroattiva. Essa si applica, pertanto, esclusivamente agli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024.
Poiché nel caso di specie l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado era stata presentata in una data antecedente, la normativa applicabile era quella previgente, che prevedeva un termine più breve. Di conseguenza, nessuna violazione procedurale poteva essere eccepita. L’aver basato l’intero ricorso su una norma non applicabile al caso concreto ha reso il motivo manifestamente infondato, portando alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un punto fermo sull’applicazione temporale delle nuove norme procedurali introdotte dalla Riforma Cartabia. Per avvocati e imputati, ciò significa che la verifica del rispetto del termine a comparire di 40 giorni deve essere effettuata tenendo conto della data di proposizione dell’appello: se anteriore al 1° luglio 2024, si applicano le vecchie regole.
La decisione sottolinea anche le conseguenze di un ricorso inammissibile: oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Un monito sull’importanza di fondare le proprie impugnazioni su motivi giuridicamente solidi e pertinenti alla fattispecie.
Il nuovo termine di 40 giorni per comparire in appello penale si applica a tutti i processi?
No. Secondo la Corte di Cassazione, questo nuovo termine si applica solo agli atti di impugnazione (appelli) proposti a partire dal 1° luglio 2024. Per gli appelli presentati prima di tale data, continuano a valere le regole precedenti.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si basa su una norma non applicabile?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Questo comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso in questo caso è stato giudicato inammissibile?
Perché si contestava il mancato rispetto del termine di 40 giorni, ma la legge che ha introdotto tale termine non era applicabile al caso specifico, dato che l’appello era stato proposto prima del 1° luglio 2024. Il fondamento giuridico del ricorso era, quindi, inesistente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13052 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13052 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a FOGGIA il 07/06/1986
avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
– La Corte d’appello di Bari, in data 15/03/2024, ha confe -rnato la sentenza del Tribunale di Foggia, con la quale COGNOME NOME COGNOME eri’ stato condannato, per i reati di cui agli 73 comma 1 e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, r. 309.
– Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il d Fnnsore, ricorso per t cassazione, deducendo la violazione dell’art. 601 ccn ma 3 cod.proc.penrrm 4 ancato rispetto del termine a comparire di quaranta giorrii’ nullità eccepita in corte d’appello.
– Il ricorso è inammissibile perché basato su una coglianza manifestamente infondata in quanto in contrasto con la pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., GLYPH adotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ind v dua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai sol atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024 (Sez. U, n. 4,1’124 del 27/06/2024, Rv. 287095 – 01). Essendo l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Foggia proposta in data antecedente, il ricorso è inammissibik
– Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenutc conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rileva:o che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia :11 . Dposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della c3insa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimente nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle arnriende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamell.o delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassn delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/03/2025
Il Consi GLYPH stensore
COGNOME Il Presidente