Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38226 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38226 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente
Sent. n. 1402 sez.
NOME COGNOME
Consigliere
UP Ð 24/10/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Consigliere
Consigliere rel.
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME Turtur
Consigliere
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto nellÕinteresse di
COGNOME NOME, nato in Brasile il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c., in data 13 ottobre 2025, dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che, nel replicare alle conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ha insistito per lÕannullamento della sentenza impugnata, richiamando i motivi n. 1, 3 e 4 del ricorso.
Con sentenza deliberata all’esito dellÕudienza camerale non partecipata del 15 aprile 2025, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 29 maggio 2024, assolveva lÕimputato appellante dal reato ascritto al capo A e rideterminava la pena per il reato di truffa descritto al capo B, confermava nel resto la sentenza di primo grado.
NOME COGNOME, a ministero del difensore officiato, ricorre avverso la detta sentenza, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza degli artt. 601, comma 3, 179, cod. proc. pen., avendo la Corte rigettato, sia pur implicitamente, lÕeccezione (tempestivamente proposta a mezzo p.e.c. in data 3 aprile 2025 dal difensore dellÕappellante) con la quale si evidenziava il mancato rispetto del termine libero di 40 giorni a comparire in udienza camerale di appello, previsto dal novellato articolo 601, comma 3, cod. proc. pen. Il decreto di citazione per il giudizio di appello (instaurato a seguito della impugnazione proposta con atto in data 26 settembre 2024) allÕudienza del 15 aprile 2025 era stato infatti notificato allÕimputato in data 12 marzo 2025, senza il rispetto del termine libero di 40 giorni, tra la data di notificazione della citazione e la data dellÕudienza. Consegue la nullitˆ derivata del giudizio e della sentenza impugnata.
2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce violazione delle norme processuali stabilite dallÕart. 601, comma 1, cod. proc. pen., per il mancato avviso di deposito della requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione per mancata valutazione delle doglianze difensive afferenti ad unÕipotesi alternativa nellÕaccertamento della responsabilitˆ di un terzo.
4. Con quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui allÕ art. 646 cod. pen.
Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito indicati, gli altri restano assorbiti dalla decisione di annullamento per vizio processuale.
1.1. La questione della nullitˆ del decreto di citazione a giudizio in appello, per violazione del nuovo termine di 40 giorni previsto dal novellato art. 601 cod. proc. pen., oggetto di contrasto, è stata risolta dalla pronuncia delle Sezioni unite di
questa Corte (sent. n. 42124 del 27/6/2024, COGNOME, Rv. 287095, n. 42125 del 27/06/2024, COGNOME, Rv. 287096), che hanno affermato il principio secondo cui la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 10 luglio 2024.
Nella fattispecie l’appello dell’imputato è stato proposto in data 26 settembre 2024.
LÕeccezione, tempestivamente portata allÕattenzione della Corte di appello di Salerno con p.e.c. in data 3 aprile 2025, è stata tenuta in assoluto non cale, non avendone la Corte territoriale neppure dato atto nel verbale di udienza camerale non partecipata.
La pronta e tempestiva eccezione proposta sul punto dalla difesa dellÕimputato rende superflua la qualificazione della patologia (a regime intermedio, Sez. u, COGNOME, cit. Rv. 287096-02), è comunque stata tempestivamente rilevata dalla parte e, inutilmente, posta allÕattenzione della Corte.
Consegue all’accoglimento del primo motivo di ricorso, lÕannullamento della sentenza impugnata, emessa in violazione delle regole poste dalla legge processuale sul contraddittorio.
Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti dalla decisione processuale; con lÕunica puntualizzazione che la motivazione addotta dalla Corte territoriale alla pag. 3 (quinto capoverso) della sentenza impugnata (carenza di interesse alla diversa qualificazione del fatto descritto come truffa al capo B) non tiene conto della pena (reclusione fino a tre anni e multa fino ad euro 1.032,00) prevista dal legislatore per il delitto di appropriazione indebita allÕepoca (20 giugno 2018) del commesso reato.
3.1. Attesa la rilevanza del vizio processuale, l’annullamento dev’essere disposto senza rinvio, con conseguente restituzione degli atti alla medesima Corte, per lÕulteriore corso del giudizio di appello.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Salerno per lÕulteriore corso.
Cos’ deciso il 24 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME