Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5481 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 5481  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio.
lette le conclusioni del difensore
AVV_NOTAIO si riporta al ricorso, chiedendone l’accoglimento. In via subordinata si associa alla richiesta del PG, facendo rilevare che identica questione è stata di recente valutata con pronuncia di annullamento con rinvio da Cass., Sez., IV, 16.11.2023, n. 48056, ric. Toto.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza del 16 marzo 2023 la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Pescara il 20 giugno 2022 a NOME alla pena di 10 mesi di reclusione ed C 1.200,00 di multa, ritenuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., per due delitti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificate le originarie imputazioni di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (fatti commessi in Pescara, il 6 settembre 2019).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata.
2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione all’art. 601, comma 5, cod. proc. pen., e della motivazione.
Con le conclusioni scritte per l’udienza del 16 maggio 2023, il difensore della ricorrente eccepì l’inosservanza dell’art. 601, comma 5, cod. proc. pen., «attesa la notifica al difensore e all’imputato avvenuta in violazione del previsto termine (al difensore notifica in data 20.4.2023 e all’imputato in data successiva)».
Ciò in quanto la Corte territoriale avrebbe emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello in data 19 aprile 2023 e lo stesso sarebbe stato notificato al difensore della ricorrente il 20 aprile 2023: la notifica del decreto sarebbe avvenuta senza rispettare il termine a comparire di 40 giorni previsto dall’art. 601 cod. proc. pen., poiché la modifica della norma si applicherebbe anche al procedimento in esame. La Corte di appello non avrebbe risposto a tale eccezione, limitandosi a reputare l’appello infondato nel merito.
2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, con riguardo agli artt. 99 e 133 cod. pen., e della motivazione; sarebbe stata omessa la risposta al motivo di appello sull’esclusione della recidiva.
Con la requisitoria scritta il Procuratore generale, pur rilevando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla natura giuridica della nullità relativa o di ordine generale – per la violazione del termine a comparire ex art. 601, comma 3, cod. proc. pen., ha rilevato che l’eccezione di nullità del decreto di citazione in appello è stata formulata tempestivamente nelle conclusioni scritte nel giudizio di appello; ha, quindi, sostenuto che il termine dilatorio di 40 giorn previsto dall’attuale formulazione dell’art. 601 cod. proc. pen. sia «applicabile ratione temporis al giudizio in esame» e ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in accoglimento del primo motivo di ricorso.
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Il difensore della ricorrente ha depositato le proprie conclusioni scritte insistendo per l’accoglimento del ricorso e, in via subordinata, aderendo alla richiesta del Procuratore generale; ha rappresentato che una questione identica a quella posta con il primo motivo di ricorso sarebbe stata decisa con una pronuncia di annullamento con rinvio da Sez. 4, n. 48056 del 16/11/2023, Toto, n. m.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Come affermato dalle parti, risulta dagli atti che la nullità del decreto d citazione per il giudizio di appello è stata eccepita con le conclusioni scritte pe l’udienza del 16 maggio 2023, depositate il 7 maggio 2023, prima dell’accertamento della costituzione delle parti, con ciò rendendosi irrilevante stabilire se si tratti di una nullità a regime intermedio, o di una nullità relativa il contrasto giurisprudenziale sul punto riassunto da Sez. 4, n. 48056 del 16/11/2023, Toto, non massimata, par. 2 del “Considerato”).
1.1. La questione di diritto sollevata con il primo motivo, dunque, è ammissibile: la Corte territoriale non ha valutato tale eccezione difensiva; deve esaminarsi se sussiste o meno la violazione di legge denunciata con il ricorso, posto è pacifico che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello s avvenuta il 20 aprile 2023, per l’udienza del 16 maggio 2023, quindi senza il rispetto del termine di 40 giorni.
1.2. Deve quindi verificarsi se la modifica del termine a comparire dell’art. 601 cod. proc. pen. effettuata dalla cd. riforma Cartabia sia già applicabile, tenuto conto del quadro normativo e delle modifiche legislative.
L’art. 601 cod. proc. pen., per quanto qui interessa, è stato modificato dall’art. 34, comma 1, lett. g), n. 3) e n. 4), d.lgs. n. 150 del 2022: il termine di 20 gior decorrente tra la notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello e la dat fissata per l’udienza di comparizione, è stato esteso a 40 giorni.
Nell’attuale formulazione, dunque, il secondo periodo del comma 3 e il comma 5 dell’art. 601 cod. proc. pen. prevedono rispettivamente che «Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni» e «Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori»
1.3. Il regime intertemporale dell’art. 601, commi 3 e 5, cod. proc. pen., come modificato, è stato inizialmente disciplinato con l’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, che nella sua formulazione originale stabiliva: «Le disposizioni degli articoli 34, comma 1, lettere c), e), f), g), numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma lettera a), e 41, comma 1, lettera ee), si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15».
A sua volta, l’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazione dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15, attualmente vigente, prevede che «Le disposizioni di cui all’articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 2, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decretolegge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022».
Secondo la formulazione originaria della disposizione transitoria prevista dalla c.d. Riforma Cartabia, dunque, il novellato art. 601, commi 3 e 5, cod. proc. pen. si sarebbe dovuto applicare dal 31 dicembre 2022.
Non si è stabilito, però, il momento processuale in relazione al quale si sarebbe dovuta valutare l’applicabilità della nuova disciplina: se con riguardo alla data di pronuncia della sentenza impugnata; alla data di deposito dell’impugnazione (e, in tal caso, di quella proposta per prima o per ultima); o ancora alla stessa data di emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Con l’art. 5-duodeces, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, introdotto con la I. 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione con modificazioni del citato decreto-legge, l’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022 è stato interamente sostituito nei seguenti termini: «2. Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all’articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all’atto di impugnazione proposto per primo».
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, I. n. 199 del 2022 (pubblicata nella G.U. della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2022), la modifica legislativa sopra riportata è entrata in vigore il 31 dicembre 2022: nella stessa data che, nella previgente formulazione dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, era indicata quale limite temporale di applicazione del novellato art. 601 cod. proc. pen.
La nuova disciplina ha stabilito la perdurante efficacia, sino al 30 giugno 2023, delle specifiche disposizioni della normativa emergenziale in tema di procedimento c.d. cartolare sopra richiamate, individuando nella proposizione dell’impugnazione il tempus in relazione al quale deve valutarsi l’applicabilità di tale nuova disciplina.
Al contempo, con l’art. 6 d.l. n. 162 del 2022 citato è stato introdotto l’art 99-bis d.lgs. n. 150 del 2022, con cui si è stabilito che «Il presente decreto entra
in vigore il 30 dicembre 2022», così uniformando l’entrata in vigore dell’intera c.d. Riforma Cartabia, ad eccezione delle specifiche disposizioni per cui si è stabilito un diverso termine di entrata in vigore.
Con l’art. 17 d.l. 22 giugno 2023, n. 75 (entrato in vigore il giorno seguente), l’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022 è stato di nuovo sostituito, nei seguenti termini: «Per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 87 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all’atto di impugnazione proposto per primo».
In tal modo si è esteso il periodo di efficacia delle indicate disposizioni dell normativa emergenziale in tema di procedimento c.d. cartolare, con riguardo alle impugnazioni proposte sino a 15 giorni dopo il 31 dicembre 2023. Tale ultima data è stata individuata con riferimento all’art. 87, commi 1 e 3, d.lgs. n. 150 del 2022, ossia alla disciplina transitoria in materia di processo penale telematico.
In sede di conversione con modificazioni del predetto decreto-legge, con la I. 10 agosto 2023, n. 112 (entrata in vigore il 17 agosto 2023), si sono apportate modifiche meramente formali all’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, per come sostituito dal citato art. 17 d.l. n. 75 del 2023.
Infine, con l’art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. «Decreto Milleproroghe 2023», entrato in vigore il giorno successivo e attualmente in sede di conversione), si è stabilito che «Il termine di cui all’articolo 94, comma 2, de decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giudizi di impugnazione, è prorogato al 30 giugno 2024».
1.4. Ritiene il collegio di dover dare continuità ai principi affermati da Sez. 2 n. 49644 del 02/11/2023, COGNOME, non massimata, che ha ritenuto fondato il ricorso dell’imputato, che aveva eccepito la nullità del decreto di citazione a giudizio in appello perché non rispettato il termine di 40 giorni, nel caso di una sentenza di appello pronunciata il 15 febbraio 2023, a seguito di una decisione di primo grado emessa il 7 dicembre 2020. Nel caso esaminato, la Corte territoriale rigettò l’eccezione difensiva di nullità del decreto di citazione perché indicante un termine dilatorio inferiore a 40 giorni, avendo riguardo all’art. 5-duodeces, I. n. 199 del 2022.
Ha sostenuto la sentenza COGNOME che «la nuova disciplina di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., che individua in quaranta giorni, piuttosto che venti, il nuovo termine a comparire è vigente e decorre dalla data del 30/12/2022,
sulla base del combinato disposto del predetto d.lgs. n. 150 del 2020, del d.l. n. 228 del 2021 all’art. 16, comma 1, nonché in applicazione del disposto di cui all’art. 6 del d.l. n. 162 del 2022» (cfr. par. 2. del «Considerato»).
Si è, inoltre, aggiunto che l’art. 5 -duodeces, I. n. 199 del 2022 «non incide sulla disciplina dei termini a comparire, ma esclusivamente sulla disciplina del c.d. rito pandemico a trattazione scritta, estendendone l’applicazione sino al 30 giugno 2023» (cfr. par. 2.1. del «Considerato»).
1.5. Analoga decisione, come correttamente rilevato dalla difesa della ricorrente, è stata assunta anche da Sez. 4, n. 48056 del 16/11/2023, Toto, non massimata, che ha annullato una sentenza di appello del 1 marzo 2023, pronunciata in riforma della decisione di primo grado del 22 dicembre 2020, in ragione della nullità del decreto di citazione in appello notificato all’imputato i febbraio 2023 e indicante un termine dilatorio inferiore a 40 giorni.
Ne consegue che la nullità, per il mancato rispetto del termine a comparire, tempestivamente eccepita, si è effettivamente concretizzata; tale nullità travolge anche gli atti successivi e la sentenza impugnata.
L’accoglimento del primo motivo, restando assorbito il successivo, determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata alla Corte di appello di L’Aquila a cui vanno trasmessi gli atti per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L’Aquila per l’ulteriore corso.
Così deciso il 24/01/2024.