Termine a Comparire: la Cassazione Annulla la Sentenza per Difetto di Notifica
Nel processo penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie fondamentali a tutela del diritto di difesa. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 2130/2024) lo ribadisce con forza, annullando una condanna d’appello a causa del mancato rispetto del termine a comparire. Questo caso evidenzia come una notifica tardiva al difensore possa compromettere l’intero giudizio, anche quando questo si svolge in forma scritta.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di cui all’art. 495 c.p. (false dichiarazioni a un pubblico ufficiale), confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando una grave irregolarità procedurale.
Il problema è sorto durante la fase d’appello. La notifica della citazione per la prima udienza non era andata a buon fine. La Corte territoriale ha quindi disposto un primo rinvio e ordinato la rinnovazione della notifica. Anche questo tentativo ha incontrato difficoltà, portando la Corte a disporre un ulteriore rinvio dell’udienza al 6 luglio 2023.
Nel frattempo, l’avvocato di fiducia dell’imputato aveva rinunciato all’incarico, ed era stato nominato un difensore d’ufficio. La notifica della nuova data d’udienza è stata inviata a quest’ultimo via PEC solo il 27 giugno 2023, ossia pochi giorni prima della celebrazione del processo.
L’Eccezione sul Termine a Comparire
Il nuovo difensore, ricevuta la notifica a così breve ridosso dell’udienza, ha tempestivamente sollevato un’eccezione, presentando conclusioni scritte il 28 giugno 2023. Il punto centrale era la violazione del termine a comparire, ovvero l’intervallo di tempo minimo che la legge impone tra la comunicazione della data del processo e l’udienza stessa, stabilito per garantire un’adeguata preparazione della difesa.
La difesa ha sostenuto che questo brevissimo preavviso aveva di fatto compresso il suo diritto a studiare gli atti e preparare una strategia difensiva efficace. Nonostante l’eccezione, la Corte d’Appello aveva proceduto, rigettandola e confermando la condanna.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’imputato, ritenendo fondata l’eccezione sul mancato rispetto del termine a comparire. I giudici supremi hanno chiarito un principio fondamentale: questo termine non è finalizzato unicamente a consentire la presenza fisica dell’imputato in aula, ma è funzionale, in senso più ampio, a garantire l’effettivo esercizio del diritto di difesa.
La sua compressione, quindi, vizia la legittimità del giudizio, indipendentemente dalle modalità con cui esso si svolge. Anche in un’udienza celebrata in forma scritta (come previsto dalle normative emergenziali), il difensore deve avere il tempo materiale per consultare il proprio assistito, analizzare il fascicolo e redigere le memorie difensive. La notifica effettuata solo pochi giorni prima dell’udienza ha reso impossibile un’adeguata difesa tecnica.
La Corte ha inoltre precisato che è irrilevante il fatto che la procedura di notifica per una delle udienze precedenti si fosse nel frattempo perfezionata. Ciò che conta è che la notifica per l’udienza effettivamente celebrata, quella del 6 luglio, era palesemente tardiva e quindi illegittima.
Le conclusioni
In conclusione, l’accoglimento del ricorso ha comportato l’assorbimento di ogni altra doglianza e l’annullamento della sentenza impugnata. La Cassazione ha disposto il rinvio del processo ad un’altra sezione della Corte d’Appello di Milano, che dovrà celebrare un nuovo giudizio, partendo da una corretta notifica che rispetti pienamente i termini previsti dalla legge.
Questa decisione riafferma l’importanza delle garanzie procedurali come pilastri di un giusto processo. Il rispetto dei tempi processuali non è una formalità burocratica, ma una condizione essenziale perché la difesa possa essere esercitata in modo pieno ed effettivo.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza d’appello?
La sentenza è stata annullata perché non è stato rispettato il termine a comparire, ovvero l’intervallo minimo di tempo che deve intercorrere tra la notifica della data d’udienza e l’udienza stessa. La notifica al difensore d’ufficio era avvenuta solo pochi giorni prima della data fissata, compromettendo il suo diritto a preparare una difesa adeguata.
Il mancato rispetto del termine a comparire è rilevante anche se l’udienza si svolge in forma scritta e senza la presenza dell’imputato?
Sì. La Corte di Cassazione ha specificato che il termine a comparire non serve solo a garantire la presenza fisica dell’imputato, ma è funzionale all’esercizio del diritto di difesa in generale. La sua violazione vizia la legittimità del giudizio in ogni caso, perché comprime il tempo necessario al difensore per studiare gli atti e preparare le argomentazioni.
Cosa accade ora che la sentenza è stata annullata?
La Cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio. Ciò significa che il processo d’appello dovrà essere celebrato di nuovo davanti a una diversa sezione della Corte d’Appello di Milano, la quale dovrà assicurarsi che tutte le norme procedurali, inclusa la corretta notifica e il rispetto dei termini, vengano osservate.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2130 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2130 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MITIDIERI NOME NOME a POLICORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 495 c.p. e rigettato l’eccezione di n della notifica all’imputato della citazione per il giudizio d’appello.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato articolando due motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione in merito al rigetto dell’eccezione di nullità per essersi proceduto assenza dell’imputato sollevata dalla difesa, avendo illogicamente ritenuto la Corte che la stessa non fosse state tempestivamente dedotta nel giudizio di primo grado, posto che la medesima aveva ad oggetto la notifica della citazione per il giudizio d’appello. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge e vizi di motivazione per avere il giudice dell’appello omesso di confutare l’ulteriore eccezione dedotta con le conclusioni scritte in riferimento al mancato rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 60 comma 5 c.p. essendo stato il difensore nomiNOME solo pochi giorni prima dell’udienza del 6 luglio 2023 cui era stata rinviata quella originariamente fissata.
Il difensore dell’imputato ha presentato memoria di replica, eccependo la nullità del giudizio d’appello per l’omessa notifica al nuovo difensore nomiNOME delle conclusioni del PG e per essere stato impedito allo stesso di accedere alla trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di seguito esposti.
Risulta dagli atti – cui la Corte ha accesso attesa la natura processuale delle eccezioni sollevate dal ricorrente – che la notifica all’imputato della citazione p l’udienza del 14 marzo 2023, originariamente fissata per la celebrazione del giudizio d’appello, non è andata a buon fine (v. verbale udienza citata), ragion per cui la Corte territoriale ha disposto rinvio all’udienza del 8 giugno 2023, ordinando la rinnovazione della notifica a mani del COGNOME al domicilio da questi dichiarato presso la s residenza. Non avendo l’ufficiale giudiziario rinvenuto alcuno all’indirizzo indicato provvedeva al deposito del plico contenente la citazione presso la casa comunale di Sesto Calende e ad inviare all’imputato il rituale avviso a mezzo raccomandata,
completandosi la procedura di notifica per compiuta giacenza il 26 giugno 2023. Nel frattempo la Corte territoriale, rilevata l’impossibilità sopravvenuta di effettuare notifica al domicilio dichiarato, rinviava al 6 luglio l’udienza del 8 giugno 20 disponendo procedersi alla notifica all’imputato presso il difensore ai sensi dell’art. 16 comma 4 c.p.p., notifica eseguita a mezzo pec il 27 giugno 2023 presso il difensore d’ufficio nomiNOME nelle more a seguito della remissione dell’incarico da quello di fiducia originariamente officiato dall’imputato.
3. Alla luce delle circostanze illustrate dirimente è l’eccezionWd oggetto il mancato rispetto del termine a comparire per l’udienza del 6 luglio 2023, che è stata tempestivamente sollevata dal difensore con le conclusioni scritte presentate il 28 giugno 2023, sia che la nullità dedotta voglia ritenersi a regime intermedio, come sostenuto da un primo indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, COGNOME, Rv. 282220), sia che vada invece classificata come relativa, come sostenuto da altro indirizzo interpretativo pure coltivato da questa Corte (Sez. 2, n. 55171 del 25/09/2018, Marra, Rv. 275113).
Va infatti ribadito che la rilevabilità della suddetta nullità non è esclusa dal fatto l’udienza del giudizio d’appello venga celebrata, come nel caso di specie, nelle forme indicate dall’ dell’art. 23-bis I. n. 176/2020 non avendo la parte richiesto la trattazi in presenza dell’appello, atteso che il termine di cui si tratta non è previsto all’esclus fine di consentire la comparizione dell’imputato, ma è più in AVV_NOTAIO funzionale all’esercizio del diritto di difesa nel giudizio d’appello e, dunque, in ogni caso la indebita compressione vizia la legittimità di quest’ultimo (Sez. 5, n. 5739 del 07/02/2022, Movio, Rv. 282970).
Non è poi in discussione la rilevanza del mancato rispetto del termine dilatorio con riferimento alla menzionata udienza del 6 luglio 2023, posto che questa era stata fissata in ragione del mancato completamento della procedura di notifica all’imputato della citazione per il giudizio d’appello registrato alle udienze precedentemente celebrate, rimanendo irrilevante che nelle more tale procedura si sia eventualmente ed intempestivamente perfezionata.
L’accoglimento dell’eccezione menzionata comporta l’assorbimento delle ulteriori doglianze proposte dal ricorrente e l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione de Corte di appello di Milano.
Così deciso il 4/12/2023