Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45248 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45248 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAVALIERE NOME NOME NOME CASTROVILLARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle sentenze di merito conformi del reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada.
Rilevato che la difesa lamenta: 1. Erronea applicazione e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’art. 131-bis cod. pen.; 2. Violazione di legge in relazione all’art. 99 cod. pen.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Ritenuto che la prima doglianza prospettata nel ricorso attinge la valutazione resa dalla Corte di merito nel negare la causa di non punibilità di cui all’ad 131 bis cod. pen., correttamente esclusa alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, desunto dalle modalità della condotta, dall’entità dell’incidente stradale, dall’assenza di patente di guida, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità;
Ritenuto, quanto alla seconda doglianza, che la giustificazione contenuta in sentenza non soffre dei vizi lamentati nel ricorso: la Corte di merito ha evidenziato la perseveranza nel delinquere dimostrata dall’imputato, gravato da un precedente per resistenza a P.U. lesioni, sintomatica della insensibilità al rispetto dei precetti della legge.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023
Il Consigliere estensore