Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4475 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4475 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata in Marocco il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 01/02/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria presentata ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo in data 20 gennaio 2021, con la quale NOME era stata dichiarata colpevole del delitto di tentato omicidio in danno del convivente NOME COGNOME e, concesse le attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata aggravante e con la diminuente prevista per il rito abbreviato, l’ aveva condannata alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.
1.1. L’imputazione a carico della predetta riguardava il reato di cui agli artt.56 575, 577, comma 1 n.1, cod. pen., perché, nel corso di una lite scaturita per motivi di gelosia, brandendo un grosso coltello da cucina con lama di cm.14, reiteratamente colpendo il marito/convivente NOME, dapprima all’interno dell’abitazione, quindi, mentre quest’ultimo si trovava ferito nell’ar cortilizia adiacente all’abitazione, nuovamente colpendolo all’addome, cagionandogli lesioni personali inizialmente giudicate guaribili in ‘giorni venti s.c consistite in ‘ferita penetrante emotorace dx, ferita all’addome in fossa iliaca dx ferita esterna da taglio occhio dx e sopracciglio, ferite mano sx superficiali’, lesion queste idonee a cagionare il decesso, sia per la molteplicità e l’entità dei colpi che hanno attinto regioni anatomiche differenti, quali quale quella toracica ed addominale, sedi di strutture parenchimo-vescicali e vascolo-nervose di importanza vitale, sia per l’utilizzo di mezzo dotato di concreta potenzialità letifer poneva in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di NOME, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà, anche per il pronto intervento dei militari, allertati da un vicino di cas del conseguente pronto intervento dell’ambulanza e delle adeguate misura terapeutiche adottate. Fatto aggravato per essere stato commesso contro il coniuge/persona stabilmente convivente. In Adria l’ 1 aprile 2020. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. La Corte territoriale, nel respingere l’appello proposto dall’imputata, ha anzitutto ritenuto che l’intento omicidiario della imputata fosse stato espresso dall’esplicito messaggio di minaccia vocale da lei inviato al convivente la sera del giorno prima del fatto, con il quale gli preannunciava che il giorno seguente lo avrebbe ucciso, nonché nella richiesta rivolta dalla donna all’uomo per sapere se avesse ascoltato il messaggio ribadendo che ne avrebbe cagionato la morte.
Inoltre, la Corte di appello ha desunto l’ animus necandi dalle concrete modalità con cui l’imputata ha colpito reiteratamente ed inseguito la vittima con il coltello, dapprima attingendola nella cucina ad una mano, al torace ed all’addome, e poi inseguendola nel cortile (ove la persona offesa era riuscita a fuggire
gettandosi dalla finestra dell’abitazione) ferendola, nuovamente, al volto con l’arma da taglio. Inoltre, ha escluso la concedibilità dell’attenuante ex art.62 n. cod. pen. poiché la configurabilità nella fattispecie del delitto di tentato omicid escludeva la proporzionalità dell’azione delittuosa rispetto allo stimolo offerto dall vittima che intratteneva contemporaneamente due relazioni affettive e di convivenza (di cui una con l’imputata).
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito indicati, nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge rispetto agli art.533 e 546 cod. proc. pen. e vizio d motivazione mancante, illogica e contraddittoria con riferimento alla richiesta di riqualificazione del fatto nell’ipotesi delittuosa meno grave prevista dall’art.58 cod. pen.
La Corte di appello non avrebbe tenuto conto delle conclusioni cui era giunto il consulente della difesa che aveva escluso la lesività letifera delle ferite infert dalla imputata al convivente, delle dimensioni della lama del coltello utilizzato, de comportamento della donna concomitante e successivo al fatto e del referto del pronto soccorso. In sostanza, secondo la ricorrente, tutti gli elementi sopra indicati non consentivano di pervenire ad un giudizio di responsabilità in ordine al delitto contestato, atteso che poteva al più ravvisarsi il dolo eventuale che, come è noto, è incompatibile con il tentativo. Inoltre, non essendo stata la attinta da colp mortali non poteva configurarsi il tentato omicidio.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all’art.62, n.6, cod. pen. e, comunque, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto alla richiesta di riconoscimento della citata attenuante. In particolare, rileva che la Corte territoriale avrebbe erroneamente negato detta circostanza limitandosi ad escludere la proporzionalità del fatto ingiusto da parte della persona offesa (che aveva nascosto alla imputata di essere già sposato) rispetto al tentato omicidio commesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e , pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Rispetto al primo motivo si rileva che, come da questa Corte ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, COGNOME, Rv. 257208; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, COGNOME, Rv. 251014; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, COGNOME, Rv. 241339), rispetto all’omicidio tentato la prova dello animus necandi, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell’imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fin perseguito dall’agente. In quest’ottica assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all’imputato sul momento, in base alle condizioni umanamente prevedibili.
2.1. Da tale corretto approccio ermeneutico i giudici di merito – le cui decisioni ben possono essere lette in sinossi tra loro, stante la concorde analisi e valutazione degli elementi di prova in esse contenute (Cass. Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, COGNOME, Rv. 257595; Cass. Sez. 3, n. 13926 dell’ 1/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615; Cass. Sez. 2, n. 5606 del 10/1/2007, COGNOME, Rv. 236181) – non si sono discostati, avendo essi ritenuto raggiunta la prova dell’elemento psicologico contestato sulla base di elementi, quali il messaggio inviato il giorno prima del fatto dalla ricorrente con il quale minacciava di morte il convivente, la potenzialità offensiva dell’arma utilizzata (coltello con lama di 14 centimetri), numero e la distanza ravvicinata dei colpi, la loro direzione verso l’addome, il torace ed il volto della vittima ed il fatto che l’imputata abbia inseguito la perso offesa anche dopo che questa aveva cercato di scappare gettandosi dalla finestra e l’abbia colpita ulteriormente, elementi tutti ineccepibilmente apprezzati nel ravvisato contesto di dolo omicidiario.
A ragione, infine, si è escluso che l’entità delle lesioni subite dalla vittim così come il fatto che questa non si sia trovata, in concreto, in pericolo di vita fossero circostanze idonee ad influire sulla valutazione della volontà omicida, sia per la non correttezza metodologica della ricostruzione dell’idoneità dell’azione in base ai risultati prodotti, sia perchè tali esiti possono essere determinati anche da fattori indipendenti dall’intento dell’agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 52043 del 10/6/2014, Vaghi, Rv. 261702).
2.2.Risultano poi infondati i rilievi riguardanti l’elemento psicologico del reat considerato che nel delitto di tentato omicidio, ai fini della sussistenza del reato sufficiente il dolo diretto rappresentato dalla cosciente volontà di porre in esser una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e quindi
dolo intenzionale inteso quale perseguimento dell’evento come scopo finale dell’azione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23618 dell’ 11/4/2016, Rv. 266915 – 01).
Inoltre, non è configurabile la desistenza quando gli atti posti in essere integrano già gli estremi del tentativo, come verificatosi nel caso di specie (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 43036 del 23/10/2012, Rv. 253616 – 01).
Manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo; invero, la Corte di appello, con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha escluso la sussistenza della attenuante prevista dall’art.62, n.2, del codice penale evidenziando la mancanza di proporzionalità tra il fatto ingiusto della vittima (consistito nell’avere tenuto celato di essere sposato) ed il tentato omicidio consumato dalla odierna ricorrente. Orbene, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte territoriale, la ricorrente si limita a contestarlo in modo del t generico, senza però confrontarsi in modo specifico rispetto ad esso e sostenendo che non è richiesta la proporzionalità per il riconoscimento della attenuante in parola.
Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte insegna che la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non sussiste ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d’ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l’ira, co verificatosi nel caso in esame (Sez. 5, n. 604 del 14/11/2013, dep. 2014, COGNOME‘Ambrogi, Rv. 258678; Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, NOME, Rv. 248375).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenz 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese rocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. osì deciso il 13 gennaio 2023. 0 24