Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24122 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24122 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BIELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito l’avvocato COGNOME NOME del foro di ASTI in difesa di COGNOME NOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 novembre 2023 la Corte di appello di Torino ha confermato quella emessa il 25 gennaio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella che, all’esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto NOME COGNOME colpevole dei delitti di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e percosse (così riqualificato il reato di lesioni originariamente contestato).
I fatti per i quali si procede sono avvenuti a Ponderano il 24 gennaio 2022, quando agenti in servizio presso la Squadra Mobile di Biella avevano tentato di sottoporre a controllo NOME e l’autovettura dallo stesso condotta nell’ambito di un’operazione di polizia finalizzata alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti.
Gli agenti, a bordo di tre distinte autovetture di servizio, appostatisi nei pressi del domicilio dell’imputato, constatato che lo stesso si stava allontanando ad elevata velocità a bordo della propria automobile, si erano posti al suo inseguimento riuscendo a bloccarlo fermando i mezzi di servizio in maniera tale da impedire i movimenti del veicolo condotto da NOME.
Questi, anziché fermarsi, aveva compiuto alcune manovre con la propria automobile colpendo il veicolo di servizio che gli si era posto alle spalle, quello che si trovava davanti e quello che era fermo accanto al mezzo da lui condotto, alla sua sinistra.
Proprio su tale automobile di servizio si trovava l’agente COGNOME il quale era stato colpito dallo sportello che aveva, nel frattempo, aperto nel tentativo di scendere e avvicinarsi a NOME per fermarlo.
In tale manovra, i giudici di merito hanno ravvisato la condotta più grave di tentato omicidio, mentre i reati di lesioni ai danni degli altri agenti rimasti fer nell’occasione sono stati riqualificati in percosse, rimanendo ferma, in entrambi i gradi di giudizio, la responsabilità dell’imputato anche per i delitti di resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento.
La Corte di appello ha ricostruito gli avvenimenti anche all’esito della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale svolta con l’esame degli agenti presenti al momento dei fatti per i quali si procede, l’acquisizione di documentazione medica relativa alle lesioni subite da COGNOME e il fascicolo fotografico attestante i danni riportati dai veicoli coinvolti.
E’ stato chiarito che gli agenti erano in abiti civili ma non indossavano la mascherina e che, al momento dell’intervento, si erano qualificati esibendo i segni distintivi (paletta e lampeggianti).
Dato atto del contenuto della rinnovazione dell’istruzione nei termini sopra illustrati, i giudici di appello hanno ritenuto dimostrati, per quanto qui ancora rileva, gli elementi costitutivi del delitto di tentato omicidio in danno dell’agente COGNOME.
A tale proposito, rispondendo alle specifiche censure dell’atto di appello, hanno ritenuto ininfluente la circostanza che nei verbali di intervento della Polizia RAGIONE_SOCIALE di parlasse di «agente ferito» e non di «tentato omicidio», non rilevando ciò ai fini della qualificazione giuridica del fatto.
Irrilevanti sono stati ritenuti sia il risarcimento del danno ottenuto dalla persona offesa dall’assicurazione (spettante in caso di lesioni colpose), sia la circostanza che il ferito era stato dimesso dal Pronto Soccorso la sera stessa del fatto, in quanto l’entità delle lesioni non poteva ritenersi elemento decisivo.
La Corte torinese ha motivato in ordine alla possibilità, per l’imputato, di rendersi conto del fatto che dalla vettura sulla quale si trovava l’agente COGNOME fosse sceso o stesse scendendo qualcuno in quanto dalle fotografie in atti emerge la presenza degli specchietti retrovisori sull’automobile di NOME, su entrambi i lati: quello sul lato sinistro, risultato divelto proprio in occasion dello scontro con la portiera del veicolo dal quale stava per scendere COGNOME.
Questi ha confermato di avere visto NOME e di avergli intimato di fermarsi prima che compisse la seconda parte dell’azione finalizzata alla fuga.
A tale proposito, ha richiamato anche quanto dichiarato dai testi COGNOME e COGNOME, anche loro agenti della Squadra Mobile presenti al momento dei fatti.
La tesi difensiva di una condotta colposa dell’imputato è stata smentita alla luce della valutazione complessiva dei comportamenti di NOME il cui scopo era quello di sottrarsi volontariamente al controllo, rischiando di investire anche altri agenti nell’ultimare l’allontanamento dal luogo in cui si sono svolti i fatti.
L’idoneità degli atti è stata desunta dalle modalità della condotta, così come è stata affermata, con sufficiente grado di certezza, la consapevolezza di NOME della presenza dell’agente COGNOME.
I giudici di merito hanno assegNOME rilievo, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, alla complessiva azione dell’imputato che, pur di assicurarsi la fuga, ha posto in essere condotte che contemplavano, indifferentemente, il ferimento o l’uccisione degli operanti, valorizzando anche l’ultimo segmento della condotta che ha visto la definitiva fuga dell’imputato nonostante gli si fossero parati davanti altri due agenti che, scansandosi, erano riusciti ad evitare l’impatto con l’automobile di NOME.
La Corte di appello ha motivato in punto di recidiva, valorizzando i numerosi ed omogenei precedenti gravanti sull’imputato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per mezzo del proprio difensore, AVV_NOTAIO, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito il vizio di travisamento della prova acquisita in grado di appello, innanzitutto, con riferimento alla presenza o meno dello specchietto laterale sinistro sull’automobile condotta dall’imputato e, quindi, sulla possibilità, per quest’ultimo, di vedere l’agente COGNOME.
Sul punto, ha evidenziato profili di contraddittorietà tra quanto riferito da COGNOME e le immagini delle fotografie.
Sul medesimo profilo, ha lamentato il travisamento anche di quanto dichiarato dallo stesso COGNOME che non aveva riferito di essere stato visto dall’imputato mentre usciva ma, di «avere aperto lo sportello per andare».
Sempre in tema, è stato segnalato un contrasto tra le dichiarazioni di COGNOME e quelle del collega COGNOME.
Il ricorrente ha evidenziato come COGNOME abbia ottenuto il risarcimento del danno dall’assicurazione in ragione della natura colposa delle lesioni subite.
Ha lamentato, inoltre, l’omessa valutazione della documentazione medica (dalla quale non risulta alcuna azione di schiacciamento) al fine di accertare la compatibilità di quanto da essa risultante con la ricostruzione dei fatti.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito i vizi di violazione di legge e motivazione contraddittoria o manifestamente illogica in relazione alla direzione non equivoca degli atti.
Sul punto ha segnalato la motivazione solo apparente della sentenza impugnata che ha valorizzato la direzione dell’azione verso lo schiacciamento dell’agente nel contesto nel quale era assente una libera via di fuga.
Anche sul punto ha contestato la ricostruzione fattuale che presuppone che NOME abbia visto COGNOME.
2.3. Con il terzo motivo ha eccepito gli identici vizi con riguardo al profilo dell’elemento soggettivo del delitto di tentato omicidio avendo la Corte valorizzato, analogamente a quanto fatto dal giudice di primo grado, la finalità della fuga dell’imputato, senza spiegare come mai non siano stati colpiti gli altri agenti che si erano parati davanti alla sua automobile.
Condotta per la quale non è stata elevata alcuna contestazione e, quindi, insuscettibile di essere valutata contro l’imputato.
Più correttamente, nella condotta di NOME avrebbero potuto ravvisarsi profili di colpa o di dolo eventuale incompatibili con la contestazione del tentato omicidio.
Il difensore ha chiesto procedersi a trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
La censura di cui al primo motivo di ricorso riguarda il vizio di travisamento della prova acquisita in grado di appello con riferimento alle dichiarazioni testimoniali, della documentazione attestante le lesioni occorse alla persona offesa e alla documentazione fotografica.
Si tratta di profili che, pur ai limiti dell’ammissibilità in quanto parzialmente rivalutativi, sono privi di fondamento.
In primo luogo, il vizio dovrebbe ravvisarsi relativamente alla presenza o meno dello specchietto laterale sinistro nell’automobile condotta dall’imputato e, dunque, all’esistenza di un oggetto indispensabile perché NOME si rendesse conto della presenza, nei pressi del veicolo della polizia che si trovava alla propria sinistra, dell’agente successivamente colpito.
Il dato si lega, necessariamente, all’ulteriore circostanza dell’avere l’imputato visto COGNOME fuori dal veicolo prima compiere la manovra che ne ha determiNOME il ferimento.
L’affermata presenza dello specchietto, infatti, assolve, nella corretta prospettiva della motivazione della sentenza di appello (pag. 12), alla funzione di dimostrare che l’imputato si era reso conto della presenza dell’agente e di avere, ciò nonostante, posto in essere la condotta oggetto del capo di imputazione.
La sentenza impugnata, sul punto (richiamando anche quanto dichiarato dal teste COGNOME), ha fornito una motivazione effettiva e priva di evidenti vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità.
Ha valorizzato il verbale di accertamenti urgenti redatto dalla polizia giudiziaria dal quale emerge che la vettura condotta da NOME presentava lo «specchietto sinistro divelto», ha, inoltre, ricondotto il danneggiamento all’urto con il veicolo di servizio sul quale si trovava la persona offesa valorizzando anche il dato oggettivo costituito dalle fotografie.
Inoltre, sul nucleo essenziale della questione più rilevante, ossia l’essere stato l’agente COGNOME visto dall’imputato, i giudici di merito hanno richiamato quanto dichiarato dallo stesso in ordine al contatto visivo con NOME il quale, secondo il racconto del teste, ha avuto modo di rendersi conto della sua presenza avendogli egli, peraltro, espressamente intimato di fermarsi dopo che i due hanno incrociato i loro sguardi.
Il contatto tra imputato e persona offesa, inoltre, è stato confermato anche dal teste COGNOME, sebbene in termini leggermente divergenti da quelli utilizzati da COGNOME rispetto al quale, comunque, è stata descritta una convergenza nel nucleo essenziale (il contatto visivo tra COGNOME e COGNOME) non scalfita dalle censure di cui al primo motivo di ricorso che si è soffermato, comunque, su tale aspetto alle pagg. 5 e 6.
Deve ritenersi, pertanto, che non vi sia stato alcun travisamento lamentato dal ricorrente avendo i giudici di merito, all’esito della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, correttamente trasfuso nella motivazione della sentenza l’effettivo esito dell’attività di raccolta della prova da essi svolta.
Occorre, peraltro, ribadire l’orientamento consolidato per cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370).
Del tutto priva di rilievo, inoltre, si presenta l’allegazione difensiva avente ad oggetto l’intervenuto risarcimento del danno da parte dell’assicurazione in favore della persona offesa, così come non costituisce acquisizione che esclude la configurabilità del delitto di tentato omicidio la documentazione medica dalla quale non risulta l’azione di schiacciamento, né i traumi riscontrati, bensì solo la presenza di dolore.
L’entità delle lesioni riportate dalla persona offesa, considerata la dinamica del fatto per come ricostruita in sentenza è stata correttamente ritenuta ininfluente.
Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, COGNOME, Rv. 261702 – 01 ha, infatti, affermato che «in tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o anche l’inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l’intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell’agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa».
Va, altresì, ricordato che «in tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell’agente sia alla differente potenzialità dell’azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta,
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dall’idoneità dell’arma impiegata, nonché dalle modalità dell’atto lesivo» (Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, COGNOME, Rv. 257881-01; Sez. 1,
24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo relativo alla direzione non equivoca degli atti è, anch’esso, infondato.
Il ricorrente pretende di neutralizzare le considerazioni svolte dai giudici di merito a pag. 14 della motivazione in ordine alla dimostrata utilizzazione dell’automobile quale «ariete» verso le automobili della polizia allo scopo di sottrarsi al relativo controllo e, in particolare, all’utilizzazione del veicolo con tal modalità mentre l’agente COGNOME si trovava nei pressi dei mezzi coinvolti, ancora una volta mediante l’allegazione della mancata dimostrazione della consapevolezza della presenza della persona offesa.
Sul punto è sufficiente richiamare quanto esposto al paragrafo precedente non senza ribadire l’orientamento costante di questa Corte secondo cui «in tema di tentativo, il requisito dell’univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell’agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo» (Sez. 1, n. 29101 del 18/06/2019, COGNOME, Rv. 276401 – 02; Sez. 4, n. 7702 del 29/01/2007, NOME, Rv. 236110).
In ogni caso, la valutazione complessiva della condotta dell’imputato, per come descritta in sentenza, segnala la configurabilità della direzione non equivoca degli atti siccome rivelatori dell’intenzione avuta di mira dall’imputato
Con riferimento al terzo motivo, avente ad oggetto l’elemento soggettivo, le censure sono inammissibili.
Correttamente è stata valorizzata la condotta complessivamente tenuta dall’imputato indicativa, secondo le concordi valutazioni dei giudici di merito, del dolo alternativo avendo l’imputato avuto di mira la finalità di assicurarsi la fuga prevedendo e volendo, indifferentemente, il ferimento o la morte dell’agente.
Ciò hanno desunto anche dallo sviluppo dell’azione anche nei confronti degli altri operatori di polizia presenti, con particolare riferimento alla condotta tenuta da NOME nei confronti degli agenti NOME e COGNOME che, paratisi davanti all’automobile dopo l’investimento del collega COGNOME, hanno dovuto scansarsi per evitare di essere travolti.
La circostanza che questa porzione di condotta finale non abbia formato oggetto di contestazione alcuna non integra alcuna forma di contraddittorietà o illogicità manifesta della motivazione non riguardando l’attività di qualificazione della condotta da parte dei giudici di merito.
Com’è noto «il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l’omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugNOME ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonchè della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugNOME» (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 – 07).
Nel caso di specie, il ricorrente ha selezioNOME l’argomento della mancata contestazione della condotta onnicidiaria ai danni degli agenti COGNOME e COGNOME per pretendere di ricavarne un difetto ricostruttivo o, ancora, motivazionale, senza spiegare per quale ragione la citata carenza possa assumere un qualche rilievo ai fini della decisione e della sua motivazione.
Ancora meno è stato spiegato come il citato vizio possa produrre effetti destrutturanti dell’interno impianto motivazionale in punto di elemento soggettivo rispetto al quale la ricostruzione in termini di dolo alternativo (compatibile con il tentativo alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, da ultimo Sez. 1, n. 43250 del 13/04/2018, Alfieri, Rv. 274402) è stata assistita da una completa e lineare ricostruzione del fatto.
A fronte di tale complessivo impianto motivazionale si rivela estremamente generica la mera affermazione secondo cui, invece, avrebbe potuto, al più parlarsi di dolo eventuale o colpa (incompatibili, invece, con la fattispecie in esame).
Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso il 19/04/2024