Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8270 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8270 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXX (CUI 03ENEWO ) nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di TRENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Trento ha confermato la decisione con cui il G.i.p. del Tribunale di Rovereto aveva riconosciuto XXXXXXXXXXXX colpevole del reato di tentato omicidio aggravato e, per l’effetto, lo aveva condannato alla pena di anni 8 di reclusione.
Secondo i Giudici del merito, l’imputato aveva colpito con un coltello da cucina, dotato di lama lunga circa 20 centimetri, al fianco destro la compagna convivente, NUMERO_CARTA, compiendo in tal guisa un atto idoneo a causarne la morte, evento non verificatosi per la fuga della persona offesa verso i carabinieri intervenuti sul luogo del fatto.
Nell’esaminare le censure proposte nell’atto di appello, la Corte distrettuale ha osservato che, ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo, anche nella forma del dolo eventuale, nessuna rilevanza può essere attribuita all’assunzione di psicofarmaci da parte della persona offesa e di bevande alcoliche da parte dell’imputato, tenuto conto delle modalità della condotta, comunque potenzialmente idonee a causare la morte della vittima stante la forza impressa dall’imputato al colpo, penetrato nel fianco per circa 10 centimetri.
Quanto al trattamento sanzionatorio, i Giudici trentini hanno evidenziato che non Ł accoglibile la richiesta difensiva di riduzione della pena e di concessione delle circostanze attenuanti generiche, considerata la personalità negativa di XXXXXXXXXXXX, gravato da tre precedenti penali per violazione della normativa sugli stupefacenti, l’avvenuta disapplicazione della recidiva, nonchØ l’assenza di elementi su cui fondare l’invocato beneficio.
Avverso la sentenza ricorre XXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, articolando due motivi con i quali deduce erronea applicazione della
legge penale nonchØ vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di tentato omicidio.
2.1 Con il primo motivo lamenta che la ricostruzione della vicenda operata dalla Corte di appello non tiene conto di circostanze rilevanti emerse con certezza dall’istruttoria dibattimentale: – l’assunzione di psicofarmaci da parte della persona offesa; – il ferimento di NUMERO_CARTA alla parte anteriore del fianco destro; l’avere l’imputato sferrato un unico colpo con la mano sinistra, pur non essendo mancino.
Tali circostanze, del tutto ignorate dalla Corte d’appello nonostante i rilievi difensivi, mentre sono coerenti con la versione fornita dall’imputato, appaiono del tutto incompatibili con le dichiarazioni rese dalla persona offesa, la quale ha sostenuto di essere stata accoltellata dal compagno mentre cercava di aprire la porta per uscire dall’appartamento, quindi, in una posizione in cui doveva necessariamente essere attinta alle spalle.
La sentenza impugnata avrebbe dovuto spiegare perchØ la persona offesa Ł stata ritenuta credibile nonostante le circostanze sottaciute e l’incompatibilità della localizzazione della ferita con il suo racconto.
Sono carenti le argomentazioni poste a sostegno della ritenuta sussistenza del dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice di cui agli articoli 56 e 575 cod. pen.
Secondo il ricorrente, la Corte d’appello, non ha indicato gli elementi logici o le circostanze fattuali che l’hanno indotta a ritenere provata la sussistenza dell’ animus necandi in capo all’imputato ed ha del tutto ignorato gli specifici rilievi difensivi, pur fondati su elementi concreti ed oggettivi sintetizzabili come segue.
Localizzazione della ferita posta nella parte anteriore dell’addome, quindi perfettamente compatibile con le dichiarazioni rese dall’imputato, il quale ha riferito di avere colpito accidentalmente la vittima, che si trovava di fronte a lui, durante una discussione molto animata perchØ entrambi i protagonisti si trovavano in condizioni psichiche alterate dall’assunzione di alcol e benzodiazepine.
Limitata profondità della ferita.
Natura non vitale nella parte del corpo della vittima attinta dal coltello.
Impugnatura del coltello da parte di XXXXXXXXXXXX, che Ł destrimano, con la mano sinistra.
Presenza di una sola ferita.
Condotta tenuta dall’imputato successivamente al colpo: non ha inseguito alla vittima impugnando il coltello e si Ł mostrato subito sin dall’immediatezza.
2.2. Con il secondo motivo lamenta che la sentenza impugnata, discostandosi dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di tentato omicidio, non ha indicato gli elementi fattuali da cui ha desunto la sussistenza dell’ animus necandi e, per converso, ha escluso il dolo delle lesioni personali gravi, finendo per ritenere sufficiente la potenziale idoneità del corpo inferto a causare la morte della persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, sono fondati nella parte in cui censurano il percorso giustificativo seguito dalla Corte distrettuale per valutare infondati i rilievi dedotti dall’appellante in ordine alla sussistenza del dolo omicidiario e, conseguentemente, in ordine alla corretta qualificazione giuridica della condotta, pacificamente attribuita all’imputato, come tentato omicidio o come lesioni personali, mentre nel resto pongono questioni di fatto o comunque di lettura alternativa delle prove non scrutinabili in sede di legittimità.
A proposito dell’elemento psicologico del dolo in relazione al reato di tentato
omicidio, Ł opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai risalente rimasto costante, ha puntualizzato che la fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 56 cod. pen., incentrata sul compimento di atti finalizzati (“diretti in modo non equivoco”) alla commissione di un delitto, non può essere consumata da colui che, dal punto di vista dell’atteggiamento psicologico, agisca con dolo eventuale.
Non sono punibili come tentativo tutte quelle condotte rispetto alle quali un evento delittuoso (nel caso del tentato omicidio, la morte), conseguente a una condotta diretta ad altri scopi e realizzata nonostante la rappresentazione della possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze, si prospetta come accadimento non preso in diretta considerazione ed anzi non voluto, in concreto, dall’agente, che accetta soltanto il rischio del suo verificarsi (tra le altre, Sez. 6, n. 14342 del 3 20/03/2012, R., Rv. 252565; Sez. 1, 31 marzo 2010, n. 25114, Vismara, Rv. 247707; Sez. 1, 14 novembre 2007, n. 44995, COGNOME e altro, Rv. 238705 e, specie in motivazione, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, COGNOME, Rv. 261105).
Viceversa, ricorre il tentativo punibile laddove gli atti rispetto ai quali l’evento specificamente richiesto per la realizzazione della fattispecie delittuosa di riferimento si pone come inequivoco epilogo della direzione della condotta, accettato dall’agente che prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l’uno o l’altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria (c.d. dolo diretto alternativo, Sez. 1, 11521 del 25/02/2009, COGNOME‘Alessandro, Rv. 243487), o specificamente voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale o perseguito come scopo finale (c.d. dolo diretto intenzionale, cfr. tra le altre, Sez. 1, 29 gennaio 2008, n. 12594, COGNOME e altri, Rv. 240275; Sez. 6, 26 ottobre 2006, n. 1367, Biscotti, Rv. 235789).
Nel caso in cui la condotta realizzata già costituisca reato consumato di lesioni, ai fini della configurabilità del tentativo, Ł necessario dimostrare che l’agente voleva, oltre alle lesioni dell’integrità fisica della vittima, anche la morte.
La prova di detto elemento psicologico – ove manchino esplicite ammissioni da parte dell’agente – ha natura essenzialmente indiretta, dovendo essere desunta da peculiarità estrinseche dell’azione criminosa, che, per la loro non equivoca potenzialità semantica, siano le piø idonee a esprimere il fine perseguito dall’agente (tra le altre, Sez. 1, n. 11928 del 29 novembre 2018, COGNOME, Rv. 275012; Sez. 1, 23 settembre 2008, n. 39293, COGNOME, Rv. 241339; Sez. 1, 16 dicembre 2008, n. 5029, COGNOME, Rv. 243370).
Assumono, in particolare, valore determinante per l’accertamento della sussistenza dell’animus necandi, che rifiuta di per sØ ogni presunzione, tutti quei dati probatori acquisiti al processo che appaiano rilevanti sotto tale profilo per il loro valore sintomatico secondo l’ id quod plerumque accidit (la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi), e la cui valutazione, che costituisce il risultato di un’indagine di fatto, Ł rimessa all’apprezzamento del giudice di merito.
Tanto posto in diritto, risulta evidente che la sentenza impugnata, come denunciato dal ricorrente, non ha correttamente affrontato la questione relativa alla forma e all’oggetto del dolo con cui aveva agito l’imputato e, quindi, della qualificazione giuridica della condotta accertata.
La Corte distrettuale ha, sul piano dell’elemento oggettivo, apprezzato l’azione posta in essere dall’imputato come «idonea» a provocare l’evento morte, secondo un corretto approccio interpretativo. Ha, infatti, preso in considerazione – formulando una prognosi “ex post” ma con riferimento alla situazione che si presentava “ex ante” all’imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso – le caratteristiche micidiali del mezzo utilizzato (coltello da cucina, dotato di lama lunga circa 20
centimetri), la vicinanza ad organi vitali delle parti del corpo attinte (fianco destro ed addome), la forza impressa al fendente (penetrato per dieci centimetri) e le gravi conseguenze derivatene in ragione della forza fisica impressa (sottoposta ad intervento chirurgico salva vita) e, infine, l’impossibilità oggettiva di proseguire l’aggressione una volta che la vittima era riuscita a divincolarsi e a fuggire e chiedere aiuto ad una pattuglia dei Carabinieri che transitava nelle adiacenze dell’abitazione.
Sul piano dell’elemento soggettivo, Ł pervenuta, sulla base delle medesime circostanze fattuali, alla conclusione che XXXXXXXXXXXX aveva agito quanto meno con «dolo eventuale» e ciò perchØ il colpo inferto dall’imputato alla persona offesa «… era potenzialmente idoneo a causarne la morte» (pag. 5).
¨ stato, quindi, ritenuto sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo della piø grave ipotesi di tentato omicidio la mera potenzialità, sul piano oggettivo, dell’azione lesiva posta in essere dall’autore della condotta a cagionare la morte della vittima.
Al contrario, l’esito mortale deve essere “voluto”, anche in alternativa all’evento meno grave; non basta che l’agente sia consapevole che la morte della vittima possa verificarsi, quale conseguenza accessoria, possibile o probabile, dell’azione lesiva, ed Ł del tutto irrilevante l’accettazione volontaristica del rischio di causarla.
L’erroneità delle conclusioni alle quali Ł pervenuta la Corte di merito in tema di elemento soggettivo e qualificazione giuridica del fatto impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla sezione distaccata di Bolzano della Corte d’appello di Trento, che dovrà, pertanto, riesaminare i predetti temi alla luce dei principi di diritto sovra menzionati provvedendo altresì, di conseguenza, a nuova statuizione sul trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano.
Così Ł deciso, 20/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.