Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35878 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35878 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 18 marzo 2025, in parziale riforma della sentenza di condanna ad anni tre e mesi sei di reclusione pronunciata nei confronti di NOME COGNOME dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma l’11 marzo 2024, ha qualificato il fatto ai sensi degli articoli 56 e 423 cod. pen. e ha rideterminato la pena in anni due e mesi quattro di reclusione e revocato le pese accessorie.
All’esito delle indagini e del giudizio celebrato con il rito abbreviato il ricorrente Ł stato condannato per il reato di cui all’art. 423 cod. pen. per avere cosparso di benzina e dato fuoco a un’autovettura che era nel parcheggio del Municipio VI ed avere così provocato un incendio in quanto le fiamme si sono propagate sulle due autovetture, una alla sinistra e una alla destra, vicine a quella oggetto della condotta
Nell’atto di appello la difesa, per quanto interessa ai fini del presente ricorso, ha censurato la qualificazione giuridica attribuita ai fatti sia con riferimento all’art. 424 cod. pen. sia evidenziando che il reato si sarebbe arrestato allo stadio del tentativo.
La Corte territoriale, escluso che il fatto potesse essere qualificato come danneggiamento in quanto l’imputato aveva ‘ accettato il rischio che l’incendio potesse propagarsi ad altri veicoli e dunque diffondersi ‘, ha comunque ritenuto che il fatto non avesse superato la soglia del tentativo perchØ le fiamme si erano propagate solo alla vettura parcheggiata alla sinistra di quella deliberatamente incendiata mentre quella alla destra era stata solo parzialmente attinta dal fuoco.
La pena, quindi, Ł stata rideterminata e le pene accessorie sono state revocata.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzo del difensore, in un unico motivo, ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui agli artt. 56 e 423 cod. pen. a fronte della ritenuta
indicazione contenuta in sentenza del dolo come eventuale, pacificamente incompatibile con gli elementi costitutivi del delitto tentato.
In data 16 settembre 2025 sono pervenute le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di tentato incendio nonostante nello stesso provvedimento l’elemento soggettivo del ricorrente sia stato indicato nei termini della mera accettazione del rischio, cioŁ come dolo eventuale.
La doglianza Ł infondata.
2.1. La giurisprudenza di legittimità si Ł espressa da tempo risalente nel senso della configurabilità del reato di tentato incendio doloso a norma degli artt. 56 e 423 cod. pen. (da ultimo Sez. 3, n. 30265 del 19/04/2021, COGNOME, Rv. 281720 – 01 e, in precedenza, Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013 dep. 2014, COGNOME, Rv. 258942 – 01; Sez. 1, n. 16612 del 11/02/2013, COGNOME, Rv. 255643-01; Sez. 1, n. 6250 del 03/02/2009, COGNOME, Rv. 243228 01; Sez. 1, n. 4417 del 14/01/2009, COGNOME, Rv. 242794-01).
Come evidenziato in tali pronunce, integra il delitto di incendio tentato l’appiccare un fuoco che sia poi domato sul nascere, prima di poter divampare in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, sì da porre in pericolo l’incolumità di un numero indeterminato di persone (così Sez. 3, n. 30265 del 19/04/2021, COGNOME, Rv. 281720 – 01; Sez. 1, n. 4417 del 14/01/2009, COGNOME, Rv. 24279401 e, risalente nel tempo, Sez. 1, n. 6313 del 27/03/1984, COGNOME, Rv. 165222-01).
In tale situazione, d’altro canto, la natura di dolo generico che caratterizza il delitto di incendio impone di ritenere configurabile il tentativo del medesimo reato in tutte le ipotesi in cui l’agente ha la coscienza e volontà di cagionare un evento di proporzioni tali da assumere le caratteristiche richieste dall’art. 423 cod. pen. per cui, quindi, l’incendio rientra, come evento, nella proiezione della sua volontà (così Sez. 3, n. 30265 del 19/04/2021, COGNOME, Rv. 281720 – 01; Sez. 1, n. 217 del 15/01/1997, Rottino, Rv. 207250-01). E ciò anche quando, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, la citata coscienza e volontà si associa alla ulteriore e specifica finalità che caratterizza il reato di cui all’art. 424 cod. pen., che prevede invece che l’incendio esuli completamente dall’intenzione dell’agente.
2.2. Nel caso di specie la Corte di appello, al di là della caduta lessicale contenuta nella parte relativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 423 cod. pen. piuttosto che quello ex art. 424 cod. pen., si Ł conformata ai principi indicati.
I secondi giudici, la cui motivazione quanto alla ricostruzione del fatto si sovrappone e salda con quella della sentenza di primo grado, hanno infatti dato adeguato conto dell’esistenza dell’elemento psicologico richiesto per la sussistenza del reato di tentato incendio.
Con lo specifico riferimento a quanto accaduto – al fatto cioŁ che il ricorrente ha cosparso l’autovettura di benzina e che il fuoco appiccato si Ł propagato alla macchina vicina a sinistra, andata completamente distrutta, nonchØ alla macchina a destra, che pure era a distanza di uno stallo non impegnato, e al parcheggio stesso, che ha subito dei danni nella motivazione si Ł dato adeguato conto della coscienza e volontà del ricorrente di provocare un incendio e, conseguentemente, della sussistenza del dolo diretto a cagionarlo, anche quale evento idoneo a mettere in pericolo l’incolumità pubblica.
Sotto tale profilo, pertanto, considerata la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito e dei principi giuridici applicabili – per cui «Ł configurabile il tentativo di incendio nel caso di fuoco domato sul nascere laddove vi sia pericolo concreto del divampare delle fiamme in vaste proporzioni con pericolo per l’incolumità di un numero indeterminato di persone, e ciò anche quando detto fuoco sia stato appiccato con l’intento di danneggiare, se la sua estesa diffusività rientri, come evento, nella proiezione della volontà dell’agente» (Sez. 3, n. 30265 del 19/04/2021, COGNOME, Rv. 281720 – 01) – la conclusione circa la sussistenza del reato di tentato incendio non Ł sindacabile in questa sede e il ricorso deve essere pertanto rigettato.
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 08/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME