Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42056 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42056 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN DONA DI PIAVE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna in ordine al tentato furto di 10 chilogrammi di materiale ferroso, commesso il 23 maggio 2016;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce il difetto di querela ex d. Igs. n. 150 del 2022, è manifestamente infondato, poiché in atti risultano le querele sporte, nella immediatezza del fatto, dal Sindaco del Comune proprietario dell’area adibita ad ecocentro (verbale CC Bassano del Grappa del 23 maggio 2016) e del rappresentante della società che gestisce i servizi ecologici per conto del Comune (verbale CC di Bassano del Grappa del 23 maggio 2016);
Considerato che il secondo motivo, che eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto:
non risulta maturato il termine massimo di prescrizione pari a sette anni e sei mesi (decorrerebbe il 23 novembre 2023);
non risulta maturato il termine ordinario di prescrizione pari a sei anni (sentenza di primo grado del 1 dicembre 2016, atto interruttivo citazione in appello del 28 giugno 2022, cfr. tra le ultime, Sez. 3, n. 26803 del 16/03/2023, Bene, Rv. 284734);
Ritenuto che il terzo motivo, che lamenta il diniego dell’art. 131-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (paragrafo 1.1. pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/10/2023