Tentato Furto Aggravato in Supermercato: la Sorveglianza Non Rende il Reato Impossibile
Il tentato furto aggravato è una fattispecie di reato molto comune, specialmente in contesti come i supermercati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 4042/2026) fornisce chiarimenti cruciali sulla differenza tra furto tentato e consumato in presenza di sorveglianza, e sul ruolo della videosorveglianza rispetto all’aggravante dell’esposizione della merce alla pubblica fede. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo grado e in appello per il delitto di tentato furto aggravato. L’imputato aveva tentato di sottrarre della merce da un supermercato, nascondendola in uno zaino. La sua azione, tuttavia, era stata monitorata dal personale di sorveglianza, che era intervenuto prima che egli potesse allontanarsi con la refurtiva. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo due motivi principali: primo, che la sorveglianza costante rendeva il reato ‘impossibile’ e quindi non punibile; secondo, che la stessa sorveglianza escludeva l’aggravante dell’esposizione della merce alla pubblica fede.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna. I giudici hanno respinto entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli manifestamente infondati e in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi del Tentato Furto Aggravato
La Corte ha articolato la sua decisione sulla base di due principi giuridici fondamentali, offrendo una lezione chiara sulla loro applicazione pratica.
Tentativo di Furto vs. Reato Impossibile
Il primo punto affrontato riguarda la qualificazione del fatto come ‘tentativo’ anziché come ‘reato impossibile’ (art. 56 c.p.). La difesa sosteneva che la sorveglianza rendesse impossibile la consumazione del reato. La Cassazione, rifacendosi a un principio stabilito dalle Sezioni Unite, ha chiarito che il monitoraggio dell’azione furtiva (tramite personale o sistemi automatici) e il successivo intervento che impedisce al ladro di ottenere un’autonoma disponibilità della merce, qualificano il reato come tentato, non come consumato.
Questo perché l’agente non riesce mai a uscire dalla sfera di vigilanza e controllo del proprietario. Tuttavia, ciò non rende il reato ‘impossibile’. L’impossibilità, per escludere la punibilità, deve derivare da un’inidoneità assoluta dell’azione. Nel caso di specie, l’azione di nascondere la merce in uno zaino era di per sé idonea a commettere il furto; il fatto che sia stata scoperta non la rende retroattivamente inidonea.
L’Aggravante dell’Esposizione alla Pubblica Fede e la Videosorveglianza
Il secondo motivo di ricorso contestava la sussistenza dell’aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede (art. 625, n. 7, c.p.), sostenendo che la presenza di un sistema di sorveglianza la escludesse. Anche su questo punto, la Corte ha dato una risposta netta. L’aggravante non viene meno per la semplice esistenza di un sistema di videosorveglianza.
I giudici hanno spiegato che un sistema di telecamere è, di norma, un mero ausilio per l’identificazione successiva degli autori del reato e non è, di per sé, idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa. L’aggravante può essere esclusa solo in presenza di una sorveglianza specificamente efficace e continua, tale da impedire la sottrazione del bene. Una sorveglianza generica, come quella di un comune impianto a circuito chiuso, non è sufficiente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame consolida due importanti principi in materia di tentato furto aggravato:
1. La sorveglianza in un negozio non rende il furto ‘impossibile’: Anche se il ladro viene costantemente monitorato, il suo tentativo di impossessarsi della merce è un’azione penalmente rilevante e punibile come ‘tentativo’, a meno che l’azione non sia assolutamente inidonea.
2. Le telecamere non eliminano l’aggravante: La merce esposta sugli scaffali si considera affidata alla ‘pubblica fede’ anche in presenza di un sistema di videosorveglianza, a meno che non vi sia una vigilanza continua e diretta, in grado di bloccare immediatamente il tentativo di furto.
Quando un furto in supermercato è considerato solo ‘tentato’ e non ‘consumato’?
Un furto è considerato tentato quando l’azione del ladro viene monitorata costantemente (da personale, sistemi di allarme o forze dell’ordine) e viene interrotta prima che egli possa acquisire l’autonoma ed effettiva disponibilità della merce, ovvero prima che esca dalla sfera di vigilanza del proprietario.
La presenza di telecamere di videosorveglianza esclude l’aggravante dell’esposizione della merce alla pubblica fede?
No. Secondo la Corte, un sistema di videosorveglianza è un mero strumento di ausilio per la successiva identificazione e non è idoneo a garantire l’interruzione immediata del reato. Pertanto, la sua sola presenza non esclude l’aggravante, che viene meno solo in caso di una sorveglianza specificamente efficace e costante che impedisca di fatto la sottrazione.
Qual è la differenza tra un’azione ‘inidonea’ e un ‘reato impossibile’?
Un’azione è ‘inidonea’ quando non è adeguata a realizzare il reato. Se questa inidoneità è assoluta (cioè l’azione non potrebbe mai, in nessun caso, portare al risultato sperato), si parla di ‘reato impossibile’, che non è punibile. Se invece l’azione è astrattamente idonea ma fallisce per l’intervento di fattori esterni (come la sorveglianza), si configura il ‘tentativo’, che è punibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4042 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4042 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SANT’OMERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, che ha confermato quella del Tribunale di Chieti e condannato il ricorrente alla pena di mesi due di reclusione ed euro 60,00 di multa, in ordine al delitto di tentato furto aggravato dalla esposizion delle cose alla pubblica fede;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato di furto – è manifestamente infondato, in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principi volte affermato da questa Corte secondo cui:” In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale ed conseguente intervento difensivo “in continenti”, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.” (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete
e altro, Rv. 261186 – 01). Per altro la deduzione della inidoneità dell’azione risu manifestamente infondata, a fronte di una motivazione congrua della Corte di appello, oltre che in sintonia con il principio per il quale l’invocata inidoneità debba avere carattere assoluto, il nel caso in esame non è stato ritenuto, in quanto l’azione dell’imputato aveva già visto l’appropriazione della refurtiva nello zaino, condotta senza manifeste illogicità ritenuta idon all’impossessamento. In tal senso l’idoneità degli atti di cui all’art. 56 cod. pen. è correttam motivata, come anche l’esclusione del reato impossibile, in sintonia con Sez. 5, n. 9254 del 15/10/2014, dep. 2015, Semeraro, Rv. 263058 – 01, che afferma che ai fini della configurabilità del reato impossibile, l’inidoneità dell’azione deve essere assoluta per inefficienza struttural strumentale del mezzo usato così da non consentire neppure in via eccezionale l’attuazione del proposito criminoso (Conf.: N. 721 del 1989, N. 5450 del 1992, N. 7630 del 2004 Rv. 228557 01);
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante prevista dall’art. 625 n.7 cod. pen. – è manifestamente infondato, in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale ha infatti esclus sussistenza di una sorveglianza continua e costante da parte di personale addetto, cosicché ha fatto corretta applicazione al caso di specie dell’orientamento consolidato secondo il quale, “I tema di furto, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianz mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.” (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157 – 01; Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 dicembre 2025
Il consigli r estensore
Il Presidente