Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13769 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13769 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE) nato in Romania il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 7 marzo 2023 della Corte d’appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata il 5 gennaio 2024, dall’AVV_NOTAIO Nocent, nell’interesse del ricorrente, con la quale, in replica alle conclusioni rassegnate dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, insiste nell’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Firenze, confermando la condanna pronunciata in primo grado con rito abbreviato,
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ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di tentato furto pluriaggravato (artt. 624, 625 nn. 4 e 7 cod. pen.) commesso ai danni di NOME COGNOME.
Propone ricorso per cassazione l’imputato formulando quattro motivi d’impugnazione, tutti articolati sotto i profili della violazione di legge e d connesso vizio di motivazione.
2.1. Il primo deduce che i giudici di merito non avrebbero correttamente valutato l’idoneità degli atti posti in essere, atteso che l’imputato è stato vist aprire la tasca esterna dello zaino che nulla conteneva.
2.2. Il secondo attiene alla sussistenza dell’aggravante di cui al n. 4 dell’art. 625 cod. pen. e deduce, da un canto, che la stessa persona offesa si sarebbe accorta dell’azione posta in essere dall’imputato (e tanto darebbe conto dell’erroneità della valutazione offerta dalla Corte territoriale quanto all’asserita “leggerezza” del movimento furtivo); dall’altro, comunque, il NOME si sarebbe limitato ad approfittare di una semplice distrazione della vittima, senza porre in essere alcuna ulteriore azione diversiva, condizione necessaria, secondo la prospettazione offerta, per integrare in fatto la circostanza contestata.
2.3. Il terzo attiene alla sussistenza dell’aggravante di cui al n. 6 dell’art. 625 cod. pen. e deduce da un canto che lo zaino (oggetto materiale della condotta), in ragione della funzione svolta, non potrebbe qualificarsi in termini di “bagaglio del viaggiatore” in quanto corredo minimo necessario che ciascun soggetto conduce con sé a prescindere dal viaggio; dall’altro, quand’anche lo si volesse ritenere tale, non sussisterebbe la ratto giustificativa dell’aggravamento di pena poiché la COGNOME lo stava custodendo con accuratezza, tenendolo aderente alla sua persona.
2.4. Il quarto attiene al trattamento sanzionatorio e lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata applicazione della riduzione della pena per il tentativo nella misura massima dei due terzi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
L’accertamento dell’idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio di prognosi postuma, quindi con riferimento alla situazione che si presentava all’imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso concreto (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 277032).
Ebbene, la Corte territoriale ha dato chiaramente conto della dinamica dei fatti e, quindi, della circostanza (direttamente percepita dal m.11o Pipola), che
l’imputato si poneva alle spalle della vittima, apriva la chiusura lampo dello zaino e vi infilava una mano all’interno. Condotta, all’evidenza, chiaramente idonea (ex ante) e univocamente diretta a sottrarre l’eventuale contenuto rinvenuto.
Ad identiche conclusioni deve giungersi anche con riferimento al secondo e al terzo motivo.
2.1. Effettivamente, ai fini della sussistenza dell’aggravante, non è sufficiente che l’agente si sia limitato ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U., n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088), essendo comunque necessario l’aver posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res (Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018).
Ebbene, in concreto, dalla ricostruzione della dinamica dei fatti prospettata dai giudici di merito emerge con evidenza come la condotta posta in essere sia stata effettivamente caratterizzata da una particolare abilità e agilità di esecuzione. Tant’è che l’imputato è riuscito effettivamente ad aprire lo zaino e ad infilare la mano dentro senza che, sostanzialmente, la vittima (pur sentendo toccare lo zaino) se ne accorgesse.
2.2. Parallelamente, l’aggravante di cui al n. 6 dell’art. 625 cod. pen. si riferisce a tutte le ipotesi in cui la minore sorveglianza è connessa specificamente alla particolare condizione del soggetto passivo che si sposta dalla dimora o dalla residenza abituale verso altra località e debba affrontare la difficoltà di portare con sé degli oggetti, a servizio delle proprie necessità, comodità o utilità personali, anche inerenti all’attività lavorativa o alle finalità del viaggio, costituen bagaglio, che ha l’esigenza di trasportare mediante un qualsiasi mezzo di locomozione in luoghi ove si concentra una moltitudine di altre persone. Situazione che può provocare disorientamento e un possibile allentamento dell’usuale livello di controllo su quanto condotto con sé come bagaglio, con la conseguente di una più difficoltosa e meno efficace sua sorveglianza, che ne agevola l’asportazione da parte di chi, trovatosi sul mezzo di trasporto o nel punto di sosta, approfitti dell’opportunità favorevole per perpetrare il furto (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088).
Ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen., si qualifica “viaggiatore” qualunque persona che si muove da un luogo ad un altro con qualsiasi mezzo di trasporto (Se2. 5, n. 43573 del 26/09/2019, Rv. 277606). Parallelamente, costituiscono “bagaglio” le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali o,
comunque, attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viagg (Sez. 5, n. 40829 del 04/07/2017, COGNOME, Rv. 271428). E ciò a prescindere dalla dimensioni o dalla essenzialità o meno dello stesso.
In concreto, è pacifico che il fatto sia stato commesso all’interno della stazione ferroviaria di Pisa, presso il INDIRIZZO, gremito di persone. Tanto permette di ritenere, in assenza di deduzioni contrarie, la COGNOME una viaggiatrice e lo zaino il suo bagaglio.
3. Il quarto è inammissibile.
La graduazione della pena, infatti, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). E sotto tale profilo, deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410).
Parallelamente, il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi da tale valutazione (ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899).
Ebbene, la Corte, facendo corretta applicazione dei suindicati principi, ha motivato il diniego valutando espressamente i precedenti penali emersi a carico dell’imputato.
La motivazione è logica e coerente, in assenza di diverse deduzioni, con i dati richiamati e, quindi, insindacabile in questa sede.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Pre
sigli re estensore Il
Così deciso il 16 gennaio 2024