Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41413 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41413 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di tentato furto aggravato.
Rilevato che manifestamente infondato è il primo motivo con il quale il ricorrente lamenta l’inidoneità e insufficienza degli elementi di prova posti a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità, limitandosi a prefigurare una lettura alternativa delle risultanze istruttorie attraverso la proposizione d profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito e senza condiderare che è precluso al giudice di legittimità non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta in sede di merito, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, .Jakani, Rv. 216260).
Considerato che la prima censura dedotta nel secondo motivo, con la quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 2), cod. pen., non è consentita in sede di legittimità, in quanto espressione di mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una ricostruzione della vicenda diversa da quella prospettata dal giudice di merito.
Considerato che manifestamente infondata è anche la seconda censura dedotta nel secondo motivo – con la quale il ricorrente contesta sia la dosimetrìa della pena e la violazione dei principi di congruità e ragionevolezza di cui all’art 3 Cost., sia il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante e sulla recidiva contestate atteso che – premesso che la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in conformità a quanto stabilito dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – nel caso di specie, per un verso, l’onere argomentativo del giudice di merito risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento all’ingente valore della merce trafugata e, per altro verso, anche il giudizio di comparazione tra opposte circostanze risulta sorretto da motivazione logica leg-ic-a e sufficiente, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamen della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle somma di euro tremila in favore della Cassa delle Dichiara inammissibile spese processuali e della ammende.
Così deciso il 27/06/2023.